Il Ministero dell’Economia, in Commissione Finanze alla Camera, ha chiarito che, chi vorrà acquistare case antisismiche con demolizione e ricostruzione, potrà beneficiare del superbonus 110% solo con rogito fino al 30 giugno 2022.
Il dubbio derivava dalla Legge di Bilancio 2022 che ha prorogato il superbonus, con alcune eccezioni, al 31 dicembre 2025. Il Ministero dopo aver consultato l’Agenzia delle Entrate, specifica che il supersismabonus acquisti sarà possibile solo fino al 30 giugno 2022.
Si ricorda che il sismabonus prevede per l’acquirente uno sconto fiscale sul prezzo di vendita: del 75%, se la demolizione ha portato il miglioramento di una classe di rischio; dell’85% se, invece, il salto di classe è stato doppio.
Il ministero dell’Economia risponde che l’Agenzia, con la risposta a interpello n 57 del 2022, ha precisato che “dal tenore letterale della disposizione contenuta nel citato comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, in base al quale “l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 (…)” si ricava che l’aliquota più elevata si applica alle spese sostenute nel lasso temporale di vigenza del Superbonus dai soggetti elencati nel comma 9 del medesimo articolo 119 e che riguardano interventi realizzati su immobili ammessi a tale agevolazione”.
Il MEF pertanto ne deduce che «affinché gli acquirenti persone fisiche di unità immobiliari residenziali possano beneficiare del superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Conseguentemente, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022».
Pertanto per gli acquirenti di queste unità non trovano applicazione le proroghe della legge di Bilancio 2022.
FONTE: Agenzia delle Entrate