Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, riporta al risposta al quesito di un contribuente. La domanda: “Si chiede conferma della possibilità di non dover richiedere il visto di conformità quando per gli interventi ammessi al superbonus si chiede la detrazione del 110% in dichiarazione e non la cessione del credito d’imposta”.
Nel fornire la risposta, il Fisco ha ricordato che per gli interventi agevolabili con il superbonus 110 per cento, “il contribuente che intende esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, prevista dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, o utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta (articolo 119, comma 11, del medesimo decreto)”.
La stessa norma, però, esclude l’obbligo di richiedere il visto di conformità se il contribuente sceglie di usufruire del superbonus 110% nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi) e presenti quest’ultima direttamente, o tramite il sostituto d’imposta, all’Agenzia delle Entrate.
Dunque, nel caso la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente attraverso il modello 730 o Redditi precompilato all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, è escluso l’obbligo del visto di conformità per beneficiare della detrazione relativa alle spese per gli interventi che rientrano nel superbonus 110 per cento.
Si ricorda che il visto di conformità è il documento, elaborato da un professionista abilitato, necessario per verificare la regolarità delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte per ottenere i bonus edilizi.
FONTE: FiscoOggi