Dell’avvenuto rilascio di un titolo edilizio va dato avviso all’albo pretorio e ogni oggetto interessato ha diritto di visionare gli atti del provvedimento. Non ci si può, dunque, appellare, ad un presunto diritto alla privacy. È quanto disposto, in estrema sintesi, dal Tar delle Marche, con la sentenza che riportiamo di seguito.
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TAR
Marche – Ancona
Sez. I, sent. 7.11.2014, n. 923
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FATTO E DIRITTO
1. Con il presente ricorso il sig. C. chiede al Tribunale di condannare il Comune intimato ad ostendere gli atti relativi ai titoli edilizi rilasciati alla ditta controinteressata, nell’ambito della lottizzazione “omissis” (limitatamente ai lotti nn. 12 e 14. Per inciso, il ricorrente è comproprietario del lotto omissis).
A fondamento della domanda, il sig. C. premette di essere interessato a prendere visione integrale degli atti de quibus in relazione al contenzioso pendente davanti a questo TAR ed avente ad oggetto l’asserito inadempimento del Comune e della società controinteressata ai patti di cui alla convenzione di lottizzazione stipulata nel 2004.
2. Il Comune di …, dopo aver comunicato le istanze di accesso ai controinteressati ed aver acquisito le osservazioni di tutte le parti, avrebbe omesso di concludere il procedimento con un atto espresso, al che è seguita la proposizione del presente ricorso.
Il ricorrente, in sostanza, ritiene che il diritto di accesso, in materia di titoli edilizi, è disciplinato direttamente sia dal Regolamento Edilizio Tipo Regionale che dal T.U. n. 380/2001, in maniera in parte difforme rispetto alle norme generali di cui alla L. n. 241/1990. In particolare, è previsto che dell’avvenuto rilascio di un titolo edilizio sia dato avviso all’albo pretorio e che chiunque abbia facoltà di accedere agli atti del procedimento, visionando sia gli atti amministrativi che gli elaborati progettuali. Il ricorrente stigmatizza altresì l’operato del Comune, nella parte in cui ha ritenuto necessario informare delle istanze di accesso i controinteressati, e ciò sul presupposto che in subiecta materia non esiste alcun diritto alla riservatezza (proprio in ragione della disciplina positiva dianzi richiamata).
Non si è costituita nessuna delle parti intimate.
3. Il ricorso è fondato e va dunque accolto.
In effetti, in materia di rilascio dei titoli edilizi esistono specifiche disposizioni di legge e regolamentari che, sulla scorta della nota disposizione di cui all’art. 31 della L. n. 1150/1942, come modificato dalla c.d. legge ponte n. 765/1967, prevedono un regime di pubblicità molto più esteso di quello che, prima dell’avvento del c.d. diritto di accesso civico (D. Lgs. n. 33/2013), era contemplato dalla L. n. 241/1990.
Si veda, in particolare, l’art. 20, comma 6, del T.U. n. 380/2001, nella parte in cui stabilisce che dell’avvenuto rilascio di un titolo edilizio va dato avviso all’albo pretorio. Tale disposizione non può che essere interpretata nel senso che tale onere di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del procedimento, in ragione di quel controllo “diffuso” sull’attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire (vedasi anche l’art. 27, comma 3, del DPR n. 380/2001).
4. Ma nel caso di specie non è nemmeno necessario applicare tali disposizioni, visto che il ricorrente è comproprietario di un lotto di terreno attiguo a quelli di proprietà della ditta controinteressata e incluso nella medesima lottizzazione, e che egli è stato asseritamente danneggiato da alcune varianti urbanistiche ed edilizie che il Comune di … ha approvato negli ultimi tempi. E tale affermazione non è meramente soggettiva, visto che pende già davanti a questo Tribunale il ricorso con cui il sig. C. chiede la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni.
5. Sussistono quindi tutti i presupposti di cui all’art. 24, comma 7, L. n. 241/1990, considerato che in subiecta materia non può essere affermata l’esistenza di un diritto alla riservatezza in capo ai controinteressati.
In effetti, il ricorrente ha solo l’esigenza di verificare la presenza di eventuali abusi edilizi o altre similari evenienze che possano ledere la sua proprietà (e non importa se si tratti di proprietà individuale o di comproprietà), il che non implica quindi la conoscenza di dati sensibili. A voler diversamente opinare si darebbe, ad esempio, la possibilità agli autori di abusi edilizi di poter evitare qualsiasi controllo su impulso di parte, accampando un inesistente diritto alla riservatezza.
Naturalmente non è scontato che i documenti oggetto di accesso siano effettivamente utili al ricorrente nell’ambito del giudizio pendente (così come è da ribadire che la proposizione di istanze di accesso non riapre ex se i termini di impugnazione di provvedimenti ormai consolidatisi), ma in questa sede il giudice deve solo verificare la non manifesta inutilità della visione degli atti oggetto della richiesta di accesso.
Il Tribunale, per quanto detto in precedenza, non ritiene che la visione degli atti in argomento sia icto oculi irrilevante rispetto alle esigenze di tutela giurisdizionale delle ragioni del sig. C.
6. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente condanna del Comune di … a consentire al ricorrente la visione e l’estrazione di copia degli atti indicati nell’istanza di accesso del 18/2/2014 (per la parte rimasta inevasa), chiarita con le successive note del 10/3/2014 e del 23/4/2014.
Le spese seguono in parte la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e condanna il Comune di … al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che ritiene di liquidare in euro 800, oltre ad accessori di legge. Spese compensate nei riguardi della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.