[Intervista a cura di: Maria Sancilio]
Riforma del condominio, formazione degli amministratori e ruolo delle associazioni. Tre facce della stessa multiforme medaglia. Ecco che cosa ne pensa il presidente nazionale di Anapi, Vittorio Fusco.
Come le sembra quest’aspetto ancora dibattuto tra le associazioni e quali sono i suoi punti di forza?
Si propongono iniziative di ogni genere, ivi compresi incontri tra i presidenti delle associazioni di categoria per capirci qualcosa in più su quali siano ancora le lacune della normativa che disciplina la formazione dell’amministratore di condominio. Si evincono proposte di ogni genere su terreni ormai “arsi” che lo stesso legislatore nella redazione della Riforma del Condominio non ha minimamente considerato di implementare con maggiore chiarezza; anzi in alcuni aspetti ha reso il testo ancora più confuso. Il punto principale che vorrei sottoporre a tutte le associazioni di categoria è quello di avere un organo di controllo alle stesse associazioni che erogano formazione. Questa regolamentazione, e quindi la scelta dell’organo di controllo e verifica, ha pochi input definiti e chiari per far sì che si dia uniformità alla stessa formazione che allo stato attuale, sia di mercato che di competenza, risulta molto riduttiva e estremamente frastagliata.
Inoltre, vorrei aggiungere che questo stesso meccanismo che purtroppo non è regolamentato né è oggetto di supervisione non ha fatto altro che concedere la possibilità a realtà imprenditoriali che fino a poco tempo fa si occupavano di erogazione di servizi agli amministratori e quindi non di formazione, di entrare a far parte di qualcosa che non è vicina alla loro competenza, lasciando adito anche ad una generazione automatica di “interessi” di diverso genere, non in sintonia con quelli delle stesse associazioni di categoria.
Quindi lei pensa che un organo di controllo istituzionale possa uniformare l’operato delle associazioni?
Secondo me l’organo di controllo dovrebbe, oltre che non essere un’associazione di amministratori di condominio né di servizi né di addetti ai lavori, verificare che le stesse associazioni siano in grado di erogare la formazione così come stabilito dallo stesso decreto legislativo n. 140 del 2014, ma soprattutto verificare le competenze dei formatori in maniera più restrittiva, dando così la facoltà all’utente finale di essere parte attiva della stessa verifica e quindi dei requisiti dei formatori.
Una pseudo-entità di verifica e controllo nazionale, unica ed uniforme per tutte le associazioni di amministratori di condominio in Italia, dovrebbe verificare che lo stesso docente abbia i requisiti, così come stabilito dalla stessa Legge 4/2013; legge che fissa criteri e presupposti chiari per le associazioni di questo comparto ed è un’ottima guida per rendere esclusivo un criterio di lavoro consono per la formazione alla professione dell’amministratore di condominio.