[Fonte: Confedilizia]
Neve, nessun obbligo per i “frontisti”: i marciapiedi sono una “parte della strada, esterna alla carreggiata”, secondo la definizione del codice della strada (art. 3, c. 1, d.lgs. 285/’92). All’interno dei centri abitati le strade pubbliche sono quasi sempre comunali; solo nei centri con meno di 10mila abitanti si trovano tratti di strade statali, regionali e provinciali (art. 2, c. 7). Compete ai Comuni la “pulizia” delle strade di loro proprietà (art. 14, c. 1): quindi, anche la pulizia dei marciapiedi.
Nella pulizia rientra indubbiamente lo sgombero da qualsiasi tipo di materiale, compresa la neve, dovendosi provvedere alla pulizia “allo scopo di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione” (art. 14, c. 1). Spetta dunque ai Comuni togliere la neve dai marciapiedi di strade comunali (recentemente, la Cassazione – sentenza 3.8.’05, n. 16226 – ha stabilito che è ius receptum della stessa Corte il principio secondo il quale spetta alla Pubblica Amministrazione la manutenzione in genere tanto della strada quanto dei marciapiedi laterali). Non può il Comune far carico ai privati proprietari di immobili che affacciano su strade pubbliche (frontisti: singoli proprietari ovvero condomini) dell’obbligo di provvedere alla pulizia delle strade in generale o allo sgombero della neve in particolare, trattandosi di prestazione personale imposta la cui introduzione è riservata alla legge (Costituzione, art. 23).
Il t.u. per la finanza locale del 1931 consentiva al Comuni di “istituire prestazioni d’opera per la costruzione e manutenzione delle strade”, purché “nei limiti ed in conformità delle leggi vigenti”, permettendo d’imporre ai frontisti o la prestazione in giornate di lavoro o la corresponsione di una somma (con iscrizione a ruolo); dal 1961 tale disposizione venne esplicitamente soppressa dalla legge 1014/’60. Non sussiste alcuna legge vigente che faccia obbligo ai frontisti (o conceda ai Comuni facoltà d’imporre tale obbligo) di provvedere alla pulizia dalle strade o di sgomberarne la neve. La legge, invece, come s’è visto, impone l’obbligo della pulizia proprio ai Comuni, in quanto proprietari delle strade comunali. Tale obbligo non può quindi essere imposto ad altri: né con ordinanza, né con regolamento comunale, né con delibera. Eventuali disposizioni di tal genere presenti in qualche regolamento di polizia urbana (magari risalente a decenni addietro) sono da considerarsi prive di valore.
Soltanto in casi eccezionali, relativi ad emergenze non prevedibili, può il sindaco avvalersi di ordinanza contingibile ed urgente per fare obbligo ai frontisti di procedere allo sgombero della neve, limitatamente a quella particolare circostanza. Deve però trattarsi di evento straordinario per quantità e continuità di precipitazione, tale da essere ritenuto fuori della norma e dunque della disponibilità di uomini, di mezzi, di strutture di cui il Comune deve disporre per far fronte alla caduta della neve nelle dimensioni prevedibili per quella specifica zona territoriale. In ogni caso, tale obbligo dev’essere accompagnato dalla disposizione relativa all’integrale rimborso delle spese sostenute dai proprietari per lo sgombero della neve. Può, insomma, in casi rigorosamente limitati ed eccezionali il sindaco imporre ai privati di sostituirsi – ma soltanto per quella specifica occasione (e non certo in via generale, cioè sempre ogni qual volta si determini una precipitazione atmosferica) – al Comune con uomini e mezzi; però le relative spese fanno carico all’ente proprietario della strada. In verità, non sono soltanto i Comuni a voler imporre ai proprietari còmpiti di propria competenza. Il responsabile dell’Agenzia per i servizi pubblici di Modena, ad esempio, sostiene che “i cittadini frontisti debbono pulire le caditoie”. Si tratta di un altro tentativo di addossare ai proprietari incombenze spettanti a chi è preposto a un servizio pubblico, in questo caso al servizio di fognatura.