[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – pres. Confedilizia]
L’art. 1129 c.c. prevede, al quinto comma, che “sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi,” sia “affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore”.
Si tratta di previsione non sanzionata che, peraltro, nulla dispone su chi debba provvedere all’adempimento in questione. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, tuttavia, deve ritenersi, nel silenzio della legge, che ogni decisione al riguardo non possa che essere di competenza dell’assemblea la quale – ove decida di provvedere all’“affissione” in parola (termine che fa pensare ad un supporto cartaceo) – dovrà determinarne anche l’esatto luogo oltre che deliberarne la relativa spesa. Per l’“affissione” dei dati di cui alla norma (che, se effettuata all’esterno dell’edificio condominiale, potrà essere spesso danneggiata) l’assemblea dovrà acquisire il consenso (scritto) dell’amministratore ad esporre i dati in questione, sussistendo peraltro l’obbligo dello stesso di prestare il consenso – deve ritenersi – ove la richiesta gli sia formulata contestualmente al conferimento dell’incarico e alla pattuizione del compenso.
Allo stesso amministratore competerà di porre all’ordine del giorno dell’assemblea l’argomento (anche sotto il profilo della spesa relativa) della sostituzione dell’“affissione” come effettuata, in caso di danneggiamento della stessa. Sempre in sede di assemblea dovranno essere valutati gli inconvenienti che l’esposizione al pubblico dei dati in parola ha già provocato nei territori di quei Comuni che la hanno prevista, prestandosi la conoscenza del nome dell’amministratore all’effettuazione di truffe. Al pari, l’assemblea dovrà valutare i possibili danni ai quali potrà dar luogo una non tempestiva sostituzione dei dati affissi in caso di cambio di amministratore (es.: citazione in giudizio di un amministratore anziché di un altro).