Nei giorni scorsi, la polemica sulle utenze era stata soppiantata da quella sugli atti notarili. A farla tornare d’attualità è l’Unione Nazionale Consumatori, che avanza delle proposte per rendere più efficace il capitolo II, art. 16 e 17, del ddl concorrenza, che disciplina il recesso in materia di comunicazioni.
“Attualmente la norma del Governo è, nella migliore delle ipotesi, inutile – dichiara Massimiliano Dona, Segretario dell’Unc -. La reintroduzione delle penali, eliminate formalmente con la Bersani, per quanto rimaste nella sostanza sotto forma di spese giustificate, è simbolicamente indicativa dell’inutilità della proposta”.
Invece, per un’effettiva liberalizzazione, l’Unione consumatori propone al Parlamento le seguenti modifiche:
* azzeramento delle spese per il recesso da contratto telefonico, in modo da realizzare una vera portabilità, come avviene per i conti correnti;
* zero spese di chiusura anche in caso di offerte promozionali legate a sconti tariffari;
* nuovo tetto di durata alle offerte promozionali: da 24 a 12 mesi;
* in presenza di beni in offerta, tipo modem o smartphone in omaggio o scontati, in caso di recesso anticipato il consumatore dovrà versare una spesa commisurata al valore del bene al momento del recesso;
* eliminazione delle spese di spedizione delle bollette a carico degli utenti. Oggi, con la scusa che sono servizi a favore del consumatore, le compagnie telefoniche (ma anche quelle elettriche, del gas, ecc), fanno pagare al consumatore la spedizione della fattura, anche se, per l’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 sono a carico di chi le emette (“non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo”). La proposta era nella famosa terza lenzuolata Bersani, mai approvata.
Nel dettaglio, ecco le modifiche tecniche proposte al ddl concorrenza:
1) È abrogato l’art. 1 comma 3 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, limitatamente alle parole “senza spese non giustificate da costi dell’operatore”.
2) Al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: non potranno essere addebitate spese o ogni altro onere comunque denominato in relazione al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore, anche in caso di offerte promozionali legate a sconti tariffari.
3) L’art. 3, comma 3 ter. che il ddl concorrenza propone di aggiungere all’art. 1 della legge n. 40/2007 diventa: “Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica ove comprensivi di offerte promozionali non può avere durata superiore a dodici mesi. Se, e solo se, nel contratto sono previsti beni offerti in promozione, ed in caso di recesso anticipato, le spese e ogni altro onere comunque denominato dovranno essere rese note al consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, nonché comunicati, in via generale, all’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica. In ogni caso la spesa e ogni altro onere per il recesso anticipato dovranno essere equi e proporzionati, oltre che inferiori al valore del bene offerto nel contratto, tenuto conto anche dei versamenti già effettuati dal consumatore e del valore del bene al momento del recesso”.
4) Al ddl va aggiunto un nuovo articolo: “E’ fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi natura o contributi comunque denominati anche inerenti alla predisposizione o produzione oppure alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta”.