In vista del prossimo decreto enti locali, che dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri nei giorni a ridosso di Pasqua, il presidente dell’Anci, Piero Fassino, ha inviato al presidente del Consiglio Matteo Renzi e ai ministri competenti le proposte emendative Anci, deliberate dal Direttivo Anci del 19 marzo e, come ricorda il sindaco di Torino, “condizione necessaria al fine di agevolare la concreta definizione di soluzioni per una corretta gestione dei bilanci 2015”.
Di seguito, alcune di quelle inerenti all’imposizione locale sulla casa, con le relative relazioni illustrative.
Articolo 1. Corresponsione di risorse ai comuni e trattenute da effettuare sul gettito dell’IMU
1. Entro 7 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero dell’interno dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, di un importo pari all’8 per cento delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno alla data del 16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato e da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di imposta municipale propria.
2. Entro il 15 maggio 2015 il Ministero dell’interno comunica all’Agenzia delle entrate l’ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all’importo di cui al comma 1. L’Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme per i comuni interessati, dall’imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall’Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio 2015, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.
3. Entro il 15 maggio 2015, il Ministero dell’Interno comunica, altresì, all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle trattenute da operare sull’imposta municipale propria di ciascun comune a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà 2015, in misura pari al cinquanta per cento degli importi oggetto di trattenuta, al medesimo titolo, per l’anno 2014, ai sensi del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n.228.
Relazione illustrativa
In attesa del DPCM con cui verranno fissate le modalità ed i criteri di riparto del FSC 2015, si rende urgente l’erogazione di un primo acconto per dare la possibilità ai Comuni di far fronte alle esigenze di cassa nella gestione ordinaria di compiti e funzioni.
L’acconto, pari all’8 per cento delle risorse di riferimento come definite dal Ministero dell’Interno nella pubblicazione del 16 settembre 2014, permette di comprendere nell’erogazione anche agli enti le cui assegnazioni sono scarse o nulle, per effetto delle rispettive basi fiscali più elevate, al fine di prevenire carenze di liquidità nel lungo intervello di tempo (da dicembre a giugno) nel quale non intervengono le entrate fiscali a titolo di IMU e Tasi.
Con il comma 3 si provvede, inoltre, ad assicurare fin dall’acconto IMU 2015 l’effettuazione della trattenuta dall’IMU per l’alimentazione del Fondo di solidarietà, al fine di evitare la situazione che si è verificata nell’anno 2014 in cui, in attesa della formalizzazione del DPCM di determinazione e riparto dell’FSC, l’Agenzia delle entrate non ha potuto completare la trattenuta sul saldo IMU 2014, rimandando tale recupero al 2015 con effetti negativi sulle contabilizzazioni nei bilanci comunali.
Articolo 3. Interventi conseguenti alla verifica del gettito IMU da terreni agricoli dei territori non più classificati montani
1. A seguito della revisione del gettito dell’IMU derivante dalla nuova classificazione dei terreni agricoli montani, il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, trasmette una relazione alle Commissioni parlamentari competenti in sede congiunta circa la coerenza tra i risultati della revisione e l’ammontare complessivo delle risorse oggetto di recupero mediante riduzione del Fondo di solidarietà comunale, al fine di rendere possibili le eventuali integrazioni di fondi statali che si rendessero necessarie ai fini dell’invarianza di risorse per ciascuno dei comuni coinvolti.
Relazione illustrativa
L’articolo 22 del dl 66 ha previsto una revisione del perimetro dei Comuni montani e del regime fiscale relativo ai terreni agricoli ivi situati.
La revisione, inizialmente recata dal DM 28 novembre 2014, è stata poi ulteriormente modificata con il dl n. 4 del 2015. A fronte della revisione, è stato operato un taglio del Fondo di solidarietà comunale di un importo pari a circa 260 mln. di euro per l’anno 2015, a fronte di un maggior gettito complessivo annuo stimato di pari importo.
Il taglio sul Fondo decorre, in base alla norma, a partire dal 2014, in misura pari a circa 230 mln. di euro, in quanto tiene conto del diritto all’esenzione riconosciuto anche i casi indicati dal DM 28 novembre che non risultano poi confermati con il dl n. 4.
Il provvedimento ministeriale non indica le modalità con cui è stata effettuata la stima né richiama alcuna nota metodologica, mentre le variazioni operate possono costituire un’ingiustificata riduzione di risorse, in particolare per i Comuni di minore dimensione, già considerati montani, con ampi territori ora assoggettati all’IMU.
In fase di esame parlamentare, nel citato dl n. 4 (attuale comma 9-quinquies dell’art. 1) tuttora in attesa di conversione, è stata introdotta la previsione di una verifica dell’effettivo gettito derivante dalla revisione dei criteri di imponibilità dei terreni agricoli montani al fine di operare gli eventuali riequilibri tra i Comuni “fermo restando l’ammontare complessivo” delle variazioni di risorse derivanti dalle stime Mef.
L’articolo 3 in questione prevede di riportare al Parlamento gli eventuali scostamenti tra le risultanze della menzionata verifica e il maggior gettito effettivamente acquisito, al fine di rendere possibili gli eventuali interventi correttivi ad integrazione dei fondi statali e assicurare la necessaria invarianza di risorse per ciascuno dei Comuni coinvolti e per l’intero comparto.
Articolo 5. Abolizione vincolo di destinazione eccedenza della mini IMU
1. Il comma 7 dell’articolo 1 del decreto legge 30 novembre 2013, n.133, convertito dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è soppresso.
Relazione illustrativa
Si ritiene necessaria l’eliminazione dell’obbligo dei Comuni di destinare alla riduzione delle imposte comunali l’eventuale eccedenza di quanto riconosciuto da parte dello Stato, a titolo di conguaglio per la soppressione dell’IMU sull’abitazione principale (conguaglio disposto dal dl n.133 del 2013, per 348 mln di euro). Il conguaglio in questione è stato reso noto a metà settembre del 2014 (dati pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno), a seguito della Conferenza Stato-Città e autonomie locali dell’11 settembre.
Tale dispositivo risulta del tutto inapplicabile, in quanto la tardiva pubblicazione dei dati ha determinato l’impossibilità di tenerne conto in una fase di avanzata o già conclusa formulazione dei bilanci di previsione 2014.
Inoltre, i dati pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno, non permettono di distinguere l’eccedenza degli importi dovuti per il conguaglio dell’abolizione dell’IMU sull’abitazione principale da quelli relativi alla compensazione per la riduzione del moltiplicatore dei terreni agricoli e per l’abolizione dell’IMU per i fabbricati rurali strumentali montani.
In ogni caso, l’eventuale eccedenza corrisponde a maggiori trasferimenti 2013 (peraltro di lieve entità), il cui utilizzo destinato a finalità tendenzialmente strutturali quali la riduzione della pressione fiscale, oltre che di fatto inapplicabile, risulta incongruo e lesivo dell’autonomia finanziaria dei Comuni.
Articolo 6. Revisione IMU 2013 – Recupero attraverso impegni triennali a seconda dell’incidenza degli importi dovuti
1. L’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 729 – quater della legge 23 dicembre 2013, n.147 è sostituito dal seguente:
“I comuni che, a seguito della revisione del gettito IMU 2013 di cui ai commi 729-bis e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano in debito, ai sensi del comma 729-quater della medesima legge, per importi superiori al 7% del valore dell’IMU standard risultante al 30 settembre 2013, possono richiederne la rateizzazione nell’arco di un triennio a decorrere dal 2015, secondo le modalità che sono rese note dal Ministero dell’Interno mediante apposito comunicato, anche nel caso di già avvenuto recupero nelle forme previste dalla legge. A seguito della richiesta di rateizzazione di cui al periodo precedente le somme in questione possono essere impegnate pro quota sulle annualità 2015, 2016 e 2017.”
Relazione illustrativa
La revisione dell’IMU standard 2013, avvenuta sulla base dell’articolo 7 del dl n. 16 del 2014, ha dato luogo ad un recupero complessivo di circa 142 mln di euro a carico di circa 2.700 Comuni. Va tuttavia considerato che una quota di tale recupero è stata già regolata sull’esercizio 2013 dai comuni che hanno provveduto ad inserire sui propri bilanci 2013 le somme necessarie per fronteggiare la riduzione di assegnazioni prevista sulla base dell’andamento dei gettiti effettivi, con particolare riguardo al gettito da fabbricati del gruppo catastale D.
Il problema è stato parzialmente affrontato in sede di conversione del decreto legge n. 133 del 2014 (articolo 43), condizionando però la possibilità di rateazione al fatto che il recupero non sia già stato effettuato a cura del Ministero dell’Interno in occasione dell’erogazione del secondo acconto del Fondo di solidarietà comunale 2014 (20 settembre 2014). Con tale condizione vengono esclusi dal beneficio della rateazione quei Comuni che, pur avendo rilevanti importi da restituire a seguito della revisione IMU 2013, avevano altresì “capienza” per l’effettuazione della trattenuta con la seconda erogazione del FSC.
Tale discriminazione non trova alcun fondamento logico, in quanto l’eventuale insostenibilità della restituzione non ha alcuna connessione con la dimensione del secondo acconto FSC. È in altri termini possibile che un Comune con un elevato importo da restituire abbia anche un elevato importo di FSC da ricevere a titolo di secondo acconto (ad esempio per effetto di un gettito standard IMU particolarmente basso, oppure per l’assenza di somme ricevute a titolo di acconto prima rata Tasi).
La norma proposta individua una percentuale del rapporto tra restituzione da revisione IMU 2013 e gettito standard IMU 2013 pre-revisione (il 7%) al cui superamento il Comune può richiedere la rateazione su tre anni (2015-2017) della restituzione e può effettuare l’impegno dei relativi fondi pro quota nel medesimo triennio.
Tale dispositivo costituisce una misura indispensabile per evitare scompensi in numerosi comuni nella gestione 2014, evitando ingiustificate discriminazioni ed è compatibile con il normale flusso di erogazione del Fondo di solidarietà che già nel 2013 ha portato ad un’assegnazione oltre la fine dell’esercizio per oltre il quattro per cento (circa 270 mln di euro).
Articolo 7. Estensione termini gestione controlli Tares
1. All’articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo la parola “Tari” sono aggiunte le parole “e della Tares”.
Relazione illustrativa
L’art. 14, comma 35, del Dl n. 201 del 2011 dava la possibilità ai Comuni di affidare “fino al 31 dicembre 2013” la gestione del tributo ai soggetti che alla data del 31 dicembre, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 e della TIA 2.
Molti comuni ex TIA hanno ritenuto di affidare in prima battuta ai gestori dei rifiuti la sola riscossione ordinaria, e non l’attività di accertamento. Ora, l’art. 14 è stato abrogato, ed il comma 691 della legge n. 147 del 2013 prevede la possibilità di affidare al gestore in essere al 31 dicembre 2013 sia l’attività di riscossione che di accertamento della sola TARI, “fino alla scadenza del relativo contratto”.
Si è venuto a creare, quindi, un vuoto normativo, relativamente all’attività di accertamento TARES 2013, che i Comuni dovrebbero effettuare direttamente o affidare ad un soggetto terzo, iscritto all’albo dei concessionari, di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997.
Tale situazione appare incongrua, perché il gestore dei rifiuti può effettuare attività di accertamento per la TIA 1 e TIA 2 ed anche per la TARI, ma non per la TARES, con evidenti problemi applicativi e rischi di inefficienza, perché le informazioni necessarie all’attività di accertamento (riscossioni e dichiarazioni) sono in possesso del gestore, il quale le dovrebbe trasferire ad altro soggetto per l’emissione di atti di accertamento per un solo anno. Quest’ultimo soggetto poi dovrebbe ritrasferire le informazioni relative agli accertamenti emessi al gestore TARI, visto che, il comma 686 della legge n. 147 del 2013, mantiene ferma ai fini TARI l’efficacia degli accertamenti emessi per la TARES.
Articolo 8. Ripristino del trasferimento integrativo di 625 mln, a fronte del congelamento della disciplina IMU-Tasi 2014
1. All’articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole “Per l’anno 2014” sono sostituite da “Per ciascuno degli anni 2014 e 2015”.
Conseguentemente, le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri di cui all’articolo 1, comma 287 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aumentate proporzionalmente per un importo complessivo di 625 milioni di euro.
Relazione illustrativa
A seguito della conferma del regime 2014 della Tasi e dell’IMU recata dalla Legge di stabilità 2015 (comma 679), si rende necessario ripristinare il fondo straordinario integrativo di 625 milioni di euro già erogato per l’anno 2014 in considerazione dell’impossibilità per un’ampia fascia di comuni di ricostituire il gettito già acquisibile con il previgente regime IMU, per effetto dei più stringenti limiti all’aliquota massima della Tasi introdotti originariamente per il solo 2014.
Tale integrazione riguarda circa 1.800 comuni per una popolazione di oltre 30 milioni di abitanti. La sua abrogazione porterebbe ad una crisi insanabile gli equilibri di molti di tali enti, anche considerando gli effetti della nuova contabilità e dei rilevanti ulteriori tagli disposti dalla stessa Legge di stabilità per l’anno 2015.
L’incidenza del mancato consolidamento è resa ben evidente dalla considerazione che circa la metà dei Comuni in questione subirebbero un taglio aggiuntivo (rispetto a quanto espressamente stabilito dalla legge) pari a oltre il 50%, con punte del 300%.