Compravendita immobiliare on line: il notaio non ha responsabilità sulle imposte non versate
In caso di registrazione notarile di compravendita di immobili, è il notaio a versare, ma il cliente a pagare. In ogni caso ricade sulle parti che hanno stipulato il contratto e non sul professionista rogante la responsabilità per l’eventuale mancata corresponsione delle imposte.
È quanto disposto dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 5016 dello scorso 12 marzo.
Come sintetizza l’Agenzia delle Entrate per mezzo del suo organo ufficiale di informazione, “la notificazione di un avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, relativa ad una compravendita registrata telematicamente dal notaio rogante, che in tale veste abbia provveduto all’autoliquidazione e al relativo versamento, vale solo a costituirlo responsabile dell’imposta, tenuto all’integrazione del versamento, e non anche ad incidere sul principio di cui all’art. 57 del DPR n. 131/1986, in base al quale i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali dell’atto di compravendita.