L’iscrizione di ipoteca, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta non è riconducibile all’ipoteca legale prevista dall’art. 2817 c.c. , né all’ipoteca giudiziale prevista dall’art. 2818 c.c., ma si fonda su provvedimento amministrativo. È quanto esplicitato, in estrema sintesi, dalla Corte di Cassazione con l’importante sentenza 7140 del 9 aprile 2015, che riportiamo di seguito.
—————————-
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. I civ., sent. 9.4.2015, n. 7140
—————————-
(omissis)
1. Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, D. lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 18, e art. 12 preleggi, per non avere il tribunale riconosciuto la natura legale all’ipoteca iscritta per crediti non tributari ma previdenziali, senza tenere conto che il predetto decreto legislativo ha inteso ampliare l’operatività della particolare forma di riscossione coattiva di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, valorizzando non la natura del credito, ma proprio le modalità di riscossione mediante ruolo, usufruendo per ciò solo dei vantaggi previsti nella legge speciale, laddove il decreto impugnato ha indebitamente limitato l’applicazione di tale disciplina ai casi in essa espressamente previsti, violando l’art. 12 preleggi.
2. Il ricorso è fondato.
Ai sensi del D. lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 18, rubricato alla “estensione delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”, le disposizioni relative alla riscossione mediante ruoli (artt. 10 e 44 bis) ed alla riscossione coattiva (artt. 45 e 90) del D.P.R. n. 602 del 1973 , si applicano “anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell’articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori”.
Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, attribuisce efficacia di titolo esecutivo al ruolo – vale a dire, l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute – formato dall’Ufficio finanziario ai fini della riscossione a mezzo concessionario, così consentendo la formazione del detto titolo sulla base di un atto della stessa amministrazione, senza la necessità di ulteriore vaglio da parte dell’autorità giudiziaria.
L’art. 77 del medesimo provvedimento normativo stabilisce altresì l’idoneità del titolo, rappresentato dal ruolo, a costituire in sé titolo per l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore, e quindi a determinare una garanzia reale a favore del creditore in ragione di provvedimento autonomamente emesso dall’amministrazione, senza contraddittorio preventivo e senza il controllo successivo da parte del giudice.
Si tratta, dunque, di ipoteca che tutela il credito in ragione della sua peculiare natura e qualità, avendo per tale motivo il legislatore dettato una disciplina di favore.
Questa Corte ha ritenuto (Cass. 1 marzo 2012, n. 3232; 3 aprile 2014, n. 7868) che l’iscrizione di ipoteca, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta non è riconducibile all’ipoteca legale prevista dall’art. 2817 c.c., né all’ipoteca giudiziale prevista dall’art. 2818 c.c., ma si fonda su provvedimento amministrativo.
Esaminato il sistema della garanzia ipotecaria nel codice civile e le tre diverse tipologie contemplate – ipoteca legale (art. 2817), giudiziale (art. 2818) e volontaria (art. 2821) – la citata sentenza ha osservato come l’ipoteca all’esame non possa essere ricondotta a nessuna di queste tre figure, ma costituisce un quartum genus: la volontaria perché evidentemente difetta il consenso dell’altra parte, la legale in quanto iscritta in modo automatico su beni immobili oggetto di negoziazione a rafforzamento dell’adempimento delle obbligazioni, la giudiziale perché avente titolo in un provvedimento cui la legge riconosce tale effetto, laddove la richiesta di iscrizione ipotecaria ai sensi del citato art. 77, non è sorretta da provvedimento giudiziale ma, piuttosto, da provvedimento amministrativo.
Ha concluso, dunque, nel senso dell’autonomia della ipoteca iscritta D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, sulla base dell’esistenza di un titolo esecutivo costituito da un atto amministrativo.
Tale diversità è sufficiente per ritenere non condivisibile la ritenuta revocabilità, ad opera del decreto impugnato, dell’ipoteca in questione e la sua assimilazione, sul piano della disciplina normativa, a quella giudiziale. Al contrario, non rientrando nell’ambito di applicazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 4, l’ipoteca in discorso non è suscettibile di revocatoria fallimentare, limitata a quelle volontarie e giudiziali.
3. Il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione del decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con la decisione nel merito sulla domanda della creditrice, provvedendosi all’ammissione del credito dell’istante al passivo del fallimento C.L. s.a.s. di P. e C., nella misura già determinata, con collocazione ipotecaria.
4. L’enunciazione del principio di diritto esposto in epoca successiva all’inizio del giudizio induce alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità, non essendosi invece il fallimento costituito nella fase di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e, decidendo nel merito, ammette il credito della ricorrente al passivo del fallimento nell’importo precedentemente determinato, con collocazione ipotecaria; compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.