[A cura di: avv. Enrico Morello – resp. centro studi Agiai]
Una delle novità rilevanti della Riforma del condominio riguarda la detenzione di animali domestici in condominio, ora disciplinata dal nuovo testo dell’articolo 1138 cod. civ., il cui comma 5 stabilisce che “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
Questa norma, quindi, ha di fatto “liberalizzato” l’ingresso degli animali da compagnia in appartamento, grazie ad un’interpretazione evolutiva in materia da parte dei giudici di legittimità, che hanno ritenuto che “il gatto, come anche il cane, deve essere considerato come membro della famiglia e per tali motivi va collocato presso il coniuge separato con regolamento di spese analogo a quello del figlio minore”(Cass. Civ., decreto 13/03/13), riconoscendo così “un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia nell’ambito dell’attuale ordinamento giuridico” (Trib. Varese, sez. I civ., sent. 07/12/11).
Nonostante l’ampia tutela ora riservata ai proprietari di animali in condominio, il nuovo testo dell’art. 1138 cod. civ. non definisce la nozione di animale domestico, dovendosi quindi riferire alla nozione della scienza veterinaria che include quelli da fattoria, escludendo invece quelli esotici (come ad esempio i serpenti, conigli nani, tartarughe d’acqua…).
Pertanto, non essendo chiaro l’inquadramento degli animali d’affezione, che non sempre sono domestici in senso proprio (come criceti, furetti), ai fini dell’applicazione della nuova norma, per animale domestico va inteso l’animale da compagnia, ossia quello che ragionevolmente e per consuetudine è tenuto in appartamento per ragioni affettive, in questo modo riconoscendo una valenza sociale del rapporto uomo-animale e consacrando anche un diritto alla relazione affettiva con l’animale.
La presenza di animali negli appartamenti non può essere impedita e vietata dalle clausole del regolamento condominiale: il divieto di detenere animali domestici nel proprio appartamento implica una lesione del diritto del condomino di disporre liberamente del proprio bene, tant’è che deve ritenersi nulla la clausola del regolamento che preveda un simile divieto, a meno che sia contenuta in un regolamento approvato all’unanimità (il c.d. regolamento contrattuale), ossia nel caso in cui tutti i condòmini siano d’accordo sul divieto di ingresso degli animali in condominio; all’unanimità, infatti, i condòmini possono disporre come meglio credono, anche dei propri diritti soggettivi.
Un’ulteriore precisazione va fatta con riferimento alla possibilità spettante al condomino possessore di animali di usufruire delle parti comuni insieme al suo animale, sempre rispettando le buone norme di civiltà, educazione e pulizia.
Gli animali, in buona sostanza, possono circolare liberamente negli spazi comuni del condominio, a patto che i loro padroni mantengano pulita l’area di passeggio, utilizzino il guinzaglio ed adottino tutte le misure idonee per non ledere o nuocere alla quiete ed all’igiene degli altri inquilini.