[A cura di:
Maria Sancilio – ufficio stampa Anapi]
Così
come sancito dalla Direttiva Europea 95/16/CE attuata con il DPR 162/99 del 30
aprile, per la costruzione, fabbricazione ed esercizio di impianti di
ascensori, sono stati introdotti nuovi requisiti essenziali di sicurezza e
salute indicati dalla direttiva stessa a livello comunitario, chiamata come “dichiarazione
di conformità”.
L’amministratore
di condominio è il rappresentante in nome e per conto
dei condòmini, ed è
egli che è tenuto al reperimento di documenti e
dati indispensabili all’installazione dell’impianto.
È bene sottolineare
anche che, per procedere con i lavori di installazione, si dovrà
precedentemente deliberare in assemblea condominiale attraverso una maggioranza
pari ai due terzi dei partecipanti che rappresentino due terzi del valore
millesimale dell’edificio, qualora si presentino i
presupposti della delibera per le innovazioni. Altro importante aspetto da non
sottovalutare per l’amministratore è
proprio quello tecnico e di sicurezza, in quanto sempre lui è
l’unico responsabile della conformità
e quindi della sicurezza dei documenti e dell’impianto. Difatti
l’amministratore è
obbligato ad attenersi a quanto la direttiva sugli impianti stabilisce in
ordine alle documentazioni e comunicazioni cui ottemperare.
In
molti condomini si sono verificati casi in cui l’amministratore non
ha svolto quanto dovuto e si è ritrovato poi a dover essere l’unico
responsabile non appena sono sopravvenuti eventi gravosi, cui ha dovuto poi
rispondere in prima persona.
Queste
sono considerate le principali problematiche per quanto concerne la
responsabilità dell’amministratore dal
punto di vista normativo, è cioè proprio quello
che riguarda il suo mandato e al rispetto della normativa tecnica e legislativa
in termini di sicurezza degli impianti in condominio. Difatti, se pur non
menzionato nel testo di riforma né nel DPR 162/99,
tale adempimento, nella sua praticità, per l’amministratore
è considerato molto rischioso ed
impegnativo.
Il
legislatore, nel corso degli anni, ha aggiornato (e complicato) in modo
vertiginoso le normative, a loro volta non più solo di matrice
nazionale ma anche europea, emanando specifiche disposizioni che hanno
attribuito all’amministratore responsabilità
civili e penali in diversi ambiti, tra cui quello manutentivo e di gestione
degli impianti presenti nei complessi condominiali. Facciamo riferimento, ad
esempio, all’amministratore che deve verificare,
tramite il direttore dei lavori, i compiti riguardanti l’installazione
dell’impianto e l’adeguamento
alle norme di sicurezza, oltre alla manutenzione e alle continuità
delle verifiche, preoccupandosi poi anche di comunicarne agli appositi
incaricati addetti delle messa in esercizio, mettendo a disposizione il
libretto dell’impianto all’atto
delle verifiche periodiche.
Il
legislatore ha poi scelto di intervenire per snellire tali responsabilità
con il D.Lgs. 81/2008; la sua finalità è
quella di riordinare, coordinare e ridurre gli infortuni sul lavoro e di
migliorare le condizioni di sicurezza attraverso una migliore prevenzione degli
infortuni stessi. Inoltre, da una lettura complessiva del testo normativo,
appare evidente come gli obblighi di sicurezza gravino altresì
sul condominio in quanto luogo ove viene svolta un’’ttività
di lavoro. Il condominio, praticamente, deve individuare i rischi e i pericoli
presenti in tutta la sua struttura; elaborare un apposito documento, appunto,
di valutazione rischi; nominare un responsabile della sicurezza; rendere edotti
tutti i fornitori che dovessero svolgere la propria attività
nel condominio circa tali rischi rilevati attraverso la consegna del DVR;
predisporre un piano sanitario.
Il
DPR 162/99 ha eliminato il necessario intervento di un tecnico appartenente all’amministrazione
pubblica di competenza territoriale per i collaudi e le successive verifiche
periodiche. Il collaudo, difatti, che poi verrà chiamato come “esame
finale” o “controllo finale”
dell’impianto, è
delegato ad istituti ed organismi di certificazione i quali, sempre secondo la
direttiva di conformità sia italiana sia appunto degli altri
Paesi della Comunità Europea, notificano all’impresa
installatrice che l’impianto sia fornito di un sistema di
garanzia di qualità certificato.
Nel
documento di conformità devono essere riportati il nome e la
sede della ditta installatrice, la descrizione tecnica dell’ascensore
con specifica annotazione del tipo dell’impianto o il
numero di serie ed ubicazione nel condominio (art. 1117 c.c.), l’anno
di istallazione e le pertinenze cui serve; il tutto, complessivamente nominato
come libretto d’impianto. Contestualmente, l’installatore
deve marchiare l’impianto con apposito distintivo CE da
apporre all’interno della cabina dell’ascensore
in modo ben visibile all’uomo, assieme al numero di identificativo
che l’organismo di certificazione o istituti
medesimi hanno rilasciato all’impresa installatrice.
L’amministratore
di condominio, secondo l’art. 12 e 16 del DPR 162/99 e il DPR
214 del 5 ottobre del 2010, dopo questi adempimenti passa alla fase finale, e
cioè alla denuncia dell’installazione
dell’impianto per la messa in esercizio,
agli uffici tecnici del comune di appartenenza entro 10 giorni dalla data di
emissione del documento di conformità; tale denuncia
deve contenere ancora indirizzo dell’ubicazione dell’impianto,
dati tecnici quali la velocità, la portata, la corsa, il numero
delle fermate e il tipo di azionamento, nome o ragione sociale dell’installatore
o del fabbricante dell’ascensore e la copia del documento di
conformità al Decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 17, nonché l’indicazione della
ditta abilitata alla manutenzione ordinaria e periodica. In ultimo, entro 30
giorni dalla data di comunicazione agli uffici di amministrazione comunale, all’impianto
sarà assegnato un numero di matricola che
verrà comunicato all’impresa
installatrice e che dovrà essere esposto all’interno
della cabina dell’impianto.
Le
verifiche che poi sarà obbligatorio effettuare sull’impianto,
dovranno essere con cadenza periodica e cioè biennali da un
tecnico specializzato che verifichi per l’appunto il
corretto funzionamento dell’ascensore e che ne faccia apposita
manutenzione qualora ne fosse necessario e indispensabile. Scompare, con
l’abrogazione della legge 1415/42, le licenze di impianto e di esercizio.
La manutenzione rimane obbligatoria
(due verifiche annuali e una straordinaria) e può essere
effettuata solo da persona munita di certificato di abilitazione rilasciato
secondo la procedura prevista agli articoli 6,7,8,9 e 10 del D.P.R. 24 Dicembre
1951, n. 1767. La ditta di manutenzione deve inoltre essere abilitata ai sensi
della legge 46/90, lettera f) ed ai sensi dell’art. 7
Legge N. 37/2008. Anche i montacarichi e le piattaforme elevatrici per disabili
seguono, per la messa in esercizio, le verifiche e la manutenzione così come per l’ascensore.