QUADRO A – NUCLEO FAMILIARE
D. In caso di cambio residenza, modifiche del nucleo familiare, si deve presentare una nuova DSU (Dichiarazione sostitutiva unica)?
R. Il cambio di residenza non obbliga alla presentazione di una nuova DSU. Si rende necessaria solo dietro effettiva richiesta da parte dell’ente erogatore il beneficio, e in questo caso va presentata ricordando che per tale modifica il CAF che la presenta non percepisce alcun compenso da parte INPS.
QUADRO B – CASA DI ABITAZIONE
D. Si chiede conferma se, come recitano le istruzioni alla compilazione della DSU, il canone di locazione da indicare è quello previsto dal contratto al momento della presentazione della DSU.
R. Si, così come avvenuto sino ad oggi dovrà essere inserito il valore del canone annuale alla data di presentazione della DSU.
D. È possibile inserire il contratto di locazione nel quadro B anche se ancora intestato al deceduto non inserito nel quadro A della DSU? È obbligatorio procedere alla voltura del contratto?
R. Pur essendo necessario effettuare la voltura, nel caso di successione nel contratto (art. 6 della legge n.392 del 1978), è possibile indicare nel quadro B l’intestatario del contratto deceduto prima della scadenza del contratto che ovviamente non fare parte del nucleo familiare determinato ai fini ISEE.
D. Quadro B, canone di locazione annuo. Si suppone che il contratto di locazione abbia più intestatari, di cui alcuni non presenti tra i componenti nucleo del quadro A:
* Il canone annuo come lo indico?
* Inserisco il canone totale come da contratto o inserisco il canone totale da contratto rapportato al numero degli intestatari presenti nel nucleo (come si fa attualmente?)
R. Se il contratto di locazione dell’immobile scelto come casa di abitazione del nucleo familiare è intestato a più soggetti:
* tutti i cointestati del contratto fanno parte del nucleo, l’importo da indicare sarà il totale del canone riferito all’abitazione;
* non tutti i cointestati del contratto fanno parte del nucleo, l’importo da indicare dovrà essere proporzionato alla quota di cui i componenti del nucleo sono titolari. Non è possibile quindi indicare quote di canone relative ad altri cointestatari del contratto, quando questi sono soggetti estranei al nucleo familiare.
D. Se il contratto di locazione ha una durata inferiore all’anno, viene indicato il canone totale del periodo?
R. Si.
D. Si chiede conferma che l’importo del canone annuale di locazione, previsto dal contratto di locazione registrato e in essere alla data di presentazione della DSU (comprensivo di eventuale adeguamento Istat) si imputa indipendentemente dall’effettivo pagamento dello stesso.
R. Va indicato il canone previsto dal contratto senza la necessità di verificarne il pagamento; mentre l’adeguamento ISTAT si potrà inserire solo se effettivamente pagato al momento della presentazione della DSU.
D. Quadro B, “casa di abitazione”: in caso di contratto di locazione, si devono inserire tutti gli intestatari del contratto di locazione anche se non inclusi tra i componenti del nucleo? O si indicano solo quelli inclusi tra i componenti del nucleo?
R. Si indicano esclusivamente i componenti cointestatari presenti nel quadro A
D. I cittadini che abitano in case popolari con assegnazione di alloggio, in assenza del protocollo del numero di assegnazione dell’alloggio, che versano il canone di locazione così come comunicato dall’Ente competente, potranno indicare nel quadro B di essere in Casa di abitazione “in locazione”?
R. Sì, dovrà essere compilata la sezione relativa agli estremi di registrazione come segue: Data: una qualunque data valida ad es. 01/01/AAAA (dove AAAA è l’anno di sottoscrizione); Serie: EDIPUB o ND (non disponibile) Codice Ufficio: ND (non disponibile) Numero: ND (non disponibile)
D. Nel caso di occupanti censiti che versano il canone di locazione ma privi di assegnazione di alloggio, essi possono indicare l’affitto?
R. No in quanto non assegnatari.
D. È possibile indicare in DSU quadro FC3 il debito residuo al 31/12 del mutuo per l’acquisto di un immobile di categoria C/1?
R. Sì, in quanto le istruzioni riportano di “indicare per ciascun immobile” il capitale residuo al 31.12 contratto per l’acquisto dell’immobile o la costruzione del fabbricato.
MODULO FC.1
Quadro FC3 – patrimonio immobiliare
D. Patrimonio immobiliare e detrazione mutuo residuo: cosi come avviene oggi il mutuo potrà essere detratto anche se intestato a persona diversa dal proprietario?
R. Il debito residuo di capitale preso a mutuo, risultante al 31 dicembre, deve essere portato in detrazione in base alla percentuale di possesso dell’immobile e non in riferimento agli intestatari del mutuo; quindi, ad esempio, se due soggetti acquistano un immobile in comproprietà (50% cadauno), ma solo uno dei due contrae il mutuo per l’acquisto, il relativo capitale residuo al 31 dicembre verrà portato in detrazione da entrambi i proprietari dell’immobile nel limite della loro quota di possesso (50%).
D. Devono essere indicati nel patrimonio immobiliare gli immobili che sono all’asta perché pignorati (ma non ancora venduti)?
R. Anzitutto i beni, pur restando di proprietà (e, di solito, anche nel possesso) del debitore, sono sottratti alla sua libera disponibilità, e questo non comporta la perdita del diritto di proprietà con la conseguenza che gli stessi devono essere dichiarati.
QUADRO FC4 – REDDITI E TRATTAMENTI
da dichiarare ai fine ISEE
D. Quadro FC4, confermate che come previsto dalle istruzioni le prestazioni di seguito elencate non devono essere inserite nel quadro FC4?
* Contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche
* Voucher per servizi all’infanzia
* Assegni di cura
* Bonus gas e elettrico
* Altre forme di compartecipazione al costo di beni o servizi del disabile.
R. Non costituiscono trattamenti e non devono perciò essere indicati le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Analogamente non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché, assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di bene e/o servizi. A titolo esemplificativo, non vanno indicati i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficienza ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane (ad esempio i contributi per l’assistenza indiretta, vita indipendente, gli assegni di cura, i contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale) sempre che il contributo sia erogato a fronte di rendicontazione delle spese sostenute. Non costituisce trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario e non va indicato il rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni.