[A cura di: Andrea Cartosio – ist. naz. tributaristi]
Passa il tempo ma le tasse sul mattone non cambiano. Tanto si parla di semplificazione, punto fermo del Governo Renzi, e di una riduzione del carico fiscale riguardante il patrimonio immobiliare dei cittadini italiani (primi a livello europeo per possesso di abitazioni) ma di fatto, attualmente, risultano solo parole al vento, poiché per l’anno in corso resta in vigore l’imposta unica comunale (IUC) con le sue tre componenti base IMU, TASI e TARI. Accantonato, dunque, almeno per ora, il percorso normativo che avrebbe dovuto portare già nel 2015 alla cosiddetta “Local Tax” (ossia un’unica imposta che raggruppasse le tre in un’unica soluzione).
Analizzando la normativa in essere, una nota positiva è possibile evincerla dalla legge di stabilità 2015, che ha confermato, per quanto riguarda la TASI, un tetto massimo impositivo analogo all’anno 2014, evitando ulteriori rincari per il contribuente. Adesso è imminente la scadenza del prossimo 16 giugno, quando bisognerà adempiere al pagamento dell’acconto per IMU e TASI. Premesso ciò, tengo a segnalare che, in data 7 maggio, la conferenza Stato-Città ha concesso una proroga agli enti locali per l’approvazione del bilancio di previsione, facendolo slittare al 30 luglio 2015, il che garantisce ai Comuni un lasso di tempo maggiore per deliberare in merito alle aliquote e alle tariffe relative ai tributi locali, compresa l’aliquota addizionale IRPEF.
La corresponsione dell’IMU dovrà avvenire, per quanto riguarda il primo acconto, sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per il 2014, calcolando il 50% dell’imposta pagata nell’anno precedente; qualora venissero apportate modifiche da parte dell’Amministrazioni Comunali, esse saranno valide solo in sede di conguaglio.
Voltando pagina, sostanza e modalità non cambiano: anche per la TASI, disciplinata dall’art. 1 comma 688 della legge di stabilità 2014, i contribuenti dovranno corrispondere la prima rata entro il 16 giugno 2015, calcolata sulla base di aliquote e detrazioni utilizzate nel corso del precedente anno. Il conguaglio d’imposta dovrà essere saldato successivamente in riferimento a quanto sarà deliberato dalle Amministrazioni Comunali e pubblicato entro il 25 ottobre 2015 su sito del MEF. Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote e detrazioni per le suddette imposte e queste fossero più convenienti per il contribuente, esso potrà tenerne conto in sede di determinazione dell’acconto.
Tanto è stato specificato dall’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) in una sua pubblicazione, così come in data 12 maggio 2015 lo stesso ha rinnovato l’impossibilità da parte dei Comuni dell’invio del bollettino precompilato per il pagamento della TASI. Le Amministrazioni Comunali dovranno necessariamente assicurare assistenza alla cittadinanza sia per quanto riguarda il calcolo dell’imposta sia sulla compilazione del modello per l’adempimento al pagamento dell’imposta.