DEROGHE AI REQUISITI DI SICUREZZA PER L’INSTALLAZIONE DEGLI ASCENSORI
Il D.P.R. 19/01/2015, n. 8 (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2015) modificando il D.P.R. 30/04/1999, n. 162, introduce una disciplina semplificata per la concessione di autorizzazioni all’istallazione di ascensori in deroga ai requisiti di sicurezza. L’ascensore, infatti, deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema. Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme.
In casi eccezionali le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile. Per gli edifici esistenti dovrà essere inoltrata da parte del proprietario dello stabile e dell’impianto o del suo legale una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico corredata da specifica certificazione, rilasciata da un organismo accreditato e notificato, in merito all’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all’idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento.
Per gli edifici di nuova costruzione servirà un preventivo accordo che verrà rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico entro il termine di 120 giorni dalla richiesta.