L’ASPORTO DI BENI MOBILI NELL’ESECUZIONE PER RILASCIO
[di Corrado Sforza Fogliani pres Centro studi Confedilizia]
Il d.l. n. 132/14 (così come convertito in legge), meglio noto come “Decreto giustizia”, nell’introdurre una serie di misure volte a semplificare e ad accelerare il processo di esecuzione forzata, ha anche – all’art. 19, comma 1, lett. i – riscritto l’art. 609 cod. proc. civ. in materia di provvedimenti relativi a mobili estranei all’esecuzione.
Per effetto della nuova formulazione ora è previsto, in particolare, che, quando nell’immobile oggetto di esecuzione si trovino beni mobili, l’ufficiale giudiziario intimi alla parte tenuta al rilascio (ovvero a colui al quale gli stessi risultino appartenere) di asportarli, entro un termine perentorio all’uopo assegnato e che, laddove tale termine trascorra infruttuosamente, lo stesso ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determini “il presumibile valore di realizzo dei beni” ed indichi “le prevedibili spese di custodia e di asporto”.
Nel caso in cui il valore dei beni in questione appaia superiore ai costi di custodia e di asporto, l’ufficiale giudiziario, sempre a spese della parte istante, dovrà nominare un custode incaricandolo di trasportare gli oggetti lasciati dall’esecutato in altro luogo. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese, i beni verranno considerati abbandonati e, salva diversa richiesta della parte istante, ne dovrà essere disposto “lo smaltimento o la distruzione”. Tutto questo a condizione, tuttavia, che non appaia evidente “l’utilità” di procedere ad un tentativo di vendita senza incanto, secondo le modalità stabilite dal giudice dell’esecuzione. Ove così fosse si dovrà, infatti, procedere ad esperire tale tentativo e, nel caso la vendita andasse a buon fine, la somma ricavata dovrà essere impiegata per il pagamento delle spese inerenti la custodia, l’asporto e la vendita.
L’art. 609 cod. proc. civ., così come riformulato, si applica ai procedimenti iniziati a far data dall’11.12.2014.