Lite in condominio sull’abbattimento di un muretto e della sua copertura
Due opere illegittime in condominio. I due condomini autori delle stesse, condannati alla loro rimozione. Se uno si sostituisce all’altro nell’esecuzione dell’ordine di ripristino,l’altro ha diritto di denunciare lo spoglio della propria opera abusiva? Questo il controverso caso sul quale si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza 11668 del 5 giugno, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 5.6.2015, n. 11668
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(omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo articolato il ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1168 e 1170 c.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver escluso la sussistenza dell’animus spoliandi in capo alla C.F. per avere quest’ultima eseguito, sia pure in parte, un ordine di ripristino impostole dalla P.A.; invero in base all’ordinanza n. … del Comune di … era stato ordinato al G.T. di demolire le opere abusive costituite dalla copertina di granito, mentre alla C.F. era stato ordinato di demolire il muretto in calcestruzzo; orbene nella realtà dei fatti era invece avvenuto che la C.F. aveva rimosso la copertina di granito rosa di proprietà dell’esponente, così effettuando lo spoglio lamentato, ed aveva solo in minima parte rimosso il muretto, non ottemperando quindi ad un ordine della P.A. ad essa rivolto, ma sostituendosi al G.T. nella esecuzione di una rimozione ordinata a quest’ultimo; di qui l’illogicità e l’erroneità del ragionamento della Corte territoriale, che ha condotto ad escludere l’elemento soggettivo dello spoglio nella condotta della controparte sul presupposto di una causa di giustificazione in realtà inesistente in quanto non riferibile al comportamento dell’autrice dello spoglio; ciò a maggior ragione laddove si consideri che la C.F. aveva eseguito solo in minima parte l’ordine di demolizione ad essa rivolto, in particolare solo lungo il tratto di confine con la proprietà dell’esponente di ml. 13, e non lungo il residuo muretto a confine con la proprietà del condominio …, e che lo spoglio era stato perpetrato anche lungo i residui ml. 7, sempre al confine delle proprietà delle parti, non oggetto dell’ordinanza della P.A. in quanto si trattava di lavori già condonati ed assistiti da concessione edilizia; il ricorrente evidenzia che il giudice di appello ha omesso del tutto di motivare in relazione allo spoglio del possesso subito dall’esponente riguardante la copertina di granito apposta sul suddetto ultimo tratto di muretto di ml. 7.
Il ricorrente, a conferma del suo assunto, aggiunge che gli abusi edilizi riferibili alla controparte erano stati successivamente sanzionati e che, a seguito della ottemperanza alla relativa sanzione comminata, erano stati oggetto di sanatoria; invece le copertine di granito rosa (per le quali pure avrebbero potuto essere richiesti il condono e la sanatoria) erano state divelte in conseguenza dell’illecito spoglio subito dal G.T., spoglio il cui elemento psicologico derivante da dolo o colpa non è stato minimamente considerato nella sentenza impugnata.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha affermato che l’intervento della C.F. di rimozione del muretto in calcestruzzo da lei precedentemente costruito – oggetto dell’ordinanza del Comune di … notificatale il 21-11-2003 – anche se aveva comportato la demolizione solo parziale del muretto stesso, avendo l’attuale controricorrente ritenuto che una parte del manufatto fosse stata legittimamente realizzata, aveva inevitabilmente determinato la denunciata rimozione della copertina in granito rosa che il G.T. aveva collocato sul muretto; si è quindi in presenza di un accertamento dì fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale insindacabile in questa sede, essendo evidente che l’incontestata pregressa apposizione da parte del G.T. della copertina in granito rosso sopra il muretto di proprietà della C.F. ha necessariamente implicato la sua rimozione, una volta demolito il muretto in ottemperanza della suddetta ordinanza; non è quindi logicamente sostenibile l’assunto del ricorrente secondo cui la C.F. si sarebbe sostituita al G.T. nella esecuzione della rimozione di un manufatto che in realtà, secondo l’ordinanza menzionata, riguardava lo stesso esponente; inoltre l’apprezzamento di fatto operato dal giudice di appello nei termini suindicati supera anche il rilievo del ricorrente secondo cui il provvedimento comunale suddetto aveva ordinato alla C.F. la demolizione del muretto ed al G.T. la eliminazione della copertina in granito rosa, posto che la rimozione di tale copertina è stato solo un effetto indiretto della rimozione del suddetto muretto.
In definitiva, quindi, la denunciata attività della C.F., concretatasi nella demolizione sia pure parziale del proprio muretto in calcestruzzo, è priva in radice dell’elemento soggettivo dello spoglio, attesa la rilevanza decisiva circa l’insussistenza di quest’ultimo, che deve essere riconosciuta al provvedimento dell’autorità amministrativa in ottemperanza al quale la rimozione del muretto (e conseguentemente della copertina in granito rosa su di esso collocata dal G.T. è stata eseguita (al riguardo, con riferimento all’incidenza sull’elemento soggettivo dello spoglio di un ordine della P.A., vedi Cass. S.U. 7-2-1981 n. 766).
Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 200 per esborsi e di euro 2.500 per compensi.