Tasi: a quanto ammontano sanzione e interessi sul pagamento in ritardo
Se è stata sforata la scadenza del 16 giugno per il pagamento della Tasi (e dell’Imu), c’è comunque ancora la possibilità di rimediare, facendosi carico anche di sanzioni ed interessi. Altroconmsumo ricorda a quanto ammontano, e qual è l’iter per mettersi in regola.
PAGARE IN RITARDO
Il 16 giugno è scaduto l’ultimo termine utile per pagare la prima rata di acconto per la Tasi, la tassa sui servizi indivisibili, che è una delle tre voci d’imposta che compongono la Iuc (Imposta unica comunale), insieme all’Imu (Imposta municipale propria) e alla Tari (Tassa sui rifiuti). Spetta sia ai proprietari di immobili (adibiti ad abitazione principale e non) che agli inquilini.
Se non si è pagato nei termini previsti, oppure si sono commessi errori pagando meno del dovuto, si può utilizzare il ravvedimento operoso. In pratica, sempre tramite il modello F24 o l’apposito bollettino postale, si può versare la rata dovuta al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza al giorno di effettivo versamento. Il tasso da applicare è dello 0,5% annuo, tuttavia i Comuni possono modificarlo con apposito regolamento.
QUANTO PAGARE
La Tasi è dovuta da chiunque possieda o comunque detenga un immobile adibito ad abitazione principale. Sugli altri immobili, invece, si somma all’Imu, a meno che il Comune non abbia deliberato che l’Imu esclude la Tasi. Lo Stato ha fissato le aliquote minime e massime applicabili, lasciando però molta libertà alle amministrazioni comunali nel fissare sconti e agevolazioni. Ad ogni buon conto, la base imponibile per il calcolo della Tasi è la stessa utilizzata per l’Imu: quindi bisogna rivalutare del 5% la rendita catastale e moltiplicarla per 160. Le linee guida fissate dallo Stato per la Tasi sono queste:
* Abitazione principale: l’aliquota minima è dello 0,1%, quella massima invece può arrivare allo 0,25%. I Comuni possono alzarla di un ulteriore 0,08%, portandola allo 0,33%.
* Altri immobili: la somme delle aliquote di Tasi e Imu non può superare l’1,06%. Anche in questo caso i Comuni possono applicare uno 0,08% aggiuntivo, portando la tassazione all’1,14%.
PAGAMENTO IN RITARDO
Facciamo un esempio: se si pagano 100 euro con 10 giorni di ritardo, si devono calcolare gli interessi in questo modo:
* 100 x 0,5% = 50 centesimi annui;
* 50 x 10/365 = 1 centesimo
Ai 100 euro di imposta si deve quindi sommare 1 centesimo di interesse. Ovviamente, prima si paga, meglio è, dato che le sanzioni aumentano con il passare del tempo così come gli interessi.
– Se si versa entro 14 giorni dalla scadenza, si deve applicare calcolare lo 0,2% giornaliero di sanzione sulla somma dovuta. Per esempio, per 100 euro di imposta non versata si dovranno aggiungere 20 centesimi per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi (cd. ravvedimento sprint).
– Se si versa dal 15° giorno al 30° giorno successivo alla scadenza, si deve calcolare la sanzione del 3% di quanto non pagato, senza rapportarla ai giorni di ritardo. Quindi, per i 100 euro d’imposta da pagare, si devono aggiungere 3 euro di sanzione oltre agli interessi, questi si calcolati su base giornaliera (cd. ravvedimento brevissimo).
– Se si versa dal 31° giorno al 90° giorno successivo alla scadenza, si deve calcolare la sanzione fissa del 3,33% di quanto non pagato. Quindi per i 100 euro d’imposta da pagare si devono aggiungere 3,33 euro di sanzione oltre agli interessi, da calcolare su base giornaliera (cd. ravvedimento breve).
– Superati i 30 giorni dalla scadenza, e fino al 30 giugno 2016, ci si può ravvederti pagando la sanzione del 3,75% oltre agli interessi (cd. ravvedimento lungo). Superata tale data, si sarà passibili di una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta non pagata o pagata in ritardo.
IL SALDO
Il saldo della Tasi va versato entro il 16 dicembre. Per determinarlo, occorre riliquidare il tributo per l’intera annualità poiché le aliquote deliberate dal Comune potrebbero essere variate. Quindi bisogna sottrarre dall’importo ottenuto quanto versato entro a giugno a titolo di acconto.
Ma la Tasi può anche essere versata in un’unica soluzione, a giugno. In tal caso, si calcola l’intera imposta in base alle aliquote e le detrazioni relative al 2014. Se successivamente il Comune modifica le aliquote, occorre riliquidare il tributo per l’intero anno applicando le nuove aliquote e sottraete quanto versato a giugno. Il conguaglio va pagato entro il 16 dicembre.