Da una diatriba condominiale sorta sulla ripartizione delle spese di pulizia degli scarichi comuni del piano soffitte, emerge un diverso principio di diritto: quello, cioè, secondo cui in sede di ricorso in Cassazione l’amministratore deve produrre la delibera assembleare di autorizzazione a stare in giudizio ovvero di ratifica dell’avvenuta proposizione del ricorso. Ecco quanto disposto dagli Ermellini con la sentenza 12392 del 15 giugno 2015.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 15.6.2015, n. 12392
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PREMESSO CHE:
Con atto di citazione notificato in data 11.1.2001, C. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Torino, il condominio di Via …, in Torino e, premesso di essere proprietaria di una soffitta ubicata nel condominio stesso e, pertanto, condomina per millesimi 1,32, sosteneva che, in base al regolamento condominiale, tutti gli scarichi erano qualificati comuni, con correlativo onere di contribuzione a carico di tutti i condòmini, sicché doveva ritenersi illegittima la delibera assembleare del 13.12.2000 con cui erano state poste a carico del condominio, con riserva di rivalsa verso la condomina B. o chiunque altro fosse risultato responsabile, le spese per gli intasamenti verificatisi negli scarichi comuni del piano soffitte; in sede di riparto del consuntivo 1999 le erano state addebitate spese per l’intervento sullo scarico otturato, non proporzionali ai millesimi di sua competenza, ma risultanti dalla suddivisione della spesa tra i condòmini del piano soffitte; il condominio si costituiva affermando che i servizi ubicati nelle soffitte erano comuni solo a detti condòmini;
con sentenza 6.2.2003 il Tribunale rigettava la domanda;
con sentenza 1.12.2004 la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la nullità della delibera condominiale in questione, rilevando la tardività dell’eccezione, sollevata dal condominio solo in comparsa conclusionale, in ordine alla proprietà individuale del tratto di fognatura interessato dai lavori di riparazione e, quindi, la nullità della sentenza di primo grado sul punto; la delibera in questione, avendo addossato alla C. spese in una misura e secondo criteri diversi da quelli regolamentari, era inficiata da nullità, trattandosi di materia estranea ai poteri assembleari in quanto incidente su diritti individuali;
tale decisione è stata impugnata dal condominio soccombente con ricorso per cassazione affidato ai quattro motivi e l’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.
RILEVATO CHE:
con ordinanza 25.2.2014 il Collegio ha disposto la produzione, da parte del condominio ricorrente, della delibera assembleare di autorizzazione all’amministratore del condominio a stare in giudizio ovvero di ratifica dell’avvenuta proposizione del ricorso; dall’attestazione di cancelleria risulta il mancato deposito degli atti comprovanti la legittimazione dell’amministratore condominiale entro i termini assegnati dalla Corte per tale adempimento;
ritenuto che il ricorso va, conseguentemente, dichiarato inammissibile e che, stante il difetto di attività difensiva da parte dell’intimata, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.