Caldaie, pannelli solari e scaldaacqua: cosa prevedono i nuovi regolamenti europei
[A cura di: Ariston] È ormai alle porte l’entrata in vigore dei 4 nuovi regolamenti pubblicati dall’Unione Europea L’Unione Europea, a seguito delle Direttive “ErP” ed “Energy Labelling”. Si tratta dei Regolamenti n. 813 ed 814 (la Direttiva ErP richiede che tutti i prodotti da essa coperti rispettino dei requisiti di progettazione ecocompatibile, ovvero di performance); e dei regolamenti n. 811 ed 812 (in questo caso la Direttiva Labelling definisce un sistema di etichettatura energetica che identifica l’efficienza dei prodotti).
Dal prossimo 26 Settembre, quindi, tutti i produttori di caldaie, pompe di calore, pannelli solari termici e scaldacqua dovranno immettere sul mercato i propri prodotti rispettando i requisiti previsti.
DIRETTIVA ERP
Gli apparecchi ai quali si riferiscono tali regolamenti, sono:
* caldaie (gas, elettriche, gasolio), pompe di calore (gas, elettriche, gasolio), apparecchi per cogenerazione (mCHP) (potenza elettrica ?50 kW), scaldacqua (gas, elettrici, gasolio), scaldabagni rinnovabili (solare/ pompe di calore) aventi Pn ?400 kW;
* serbatoi acqua calda sanitaria aventi V ?2000 lt.
Dal 26 settembre, questi prodotti potranno essere immessi sul mercato dal fabbricante o importatore esclusivamente se rispettano determinate caratteristiche, suddivise in base alla destinazione d’uso.
Per i prodotti destinati al riscaldamento ambiente, i requisiti riguardano:
* performance in riscaldamento entro un limite minimo di efficienza stagionale (differente per ciascun tipo di prodotto);
* performance in sanitario non inferiore ai limiti prestabiliti;
* livello di potenza sonora (solo per pompe di calore, sia per unità interne che esterne).
Per i prodotti destinati all’ acqua calda sanitaria i requisiti riguardano:
* performance in relazione al rispettivo profilo di carico scelto dal produttore per la valutazione del prodotto (sono indicate 10 differenti “taglie”, che vanno dalla 3XS alla 4XL; il produttore sceglie su quale profilo determinare le performance del prodotto, e che essa sia superiore a quella minima imposta);
* volume utile massimo dello scaldacqua, per rientrare nella categoria dichiarata dal produttore, se essa è compresa tra 3XS ed S;
* quantità minima di acqua calda con temperatura non inferiore ad un certo valore, per prodotti dichiarati nelle categorie comprese tra M e 4XL;
* livello di potenza sonora (solo per pompe di calore, sia per unità esterne che interne).
I prodotti che non rispettano tali condizioni non otterranno la Certificazione CE.
ENERGY LABELLING
Nella fattispecie, gli apparecchi ai quali si riferiscono tali regolamenti, sono:
* caldaie (gas, elettriche, gasolio), pompe di calore (gas, elettriche, gasolio), apparecchi per cogenerazione (mCHP) ( potenza elettrica ?50 kW), scaldacqua ( gas, elettrici, gasolio), scaldabagni rinnovabili ( solare/pompe di calore) aventi Pn ?70 kW;
* serbatoi acqua calda sanitaria aventi V ?500 lt.
Per tali prodotti, si renderò necessario:
– apporre etichetta energetica indicante la classe, che va da G a A++ per i prodotti singoli e da G ad A+++ per i sistemi;
– dotarli di una “scheda di prodotto” per gli apparecchi singoli e di una “scheda di sistema” nel caso di più apparecchi costituenti un sistema);
– indicare le performace del prodotto sulla documentazione pubblicitaria e tecnica.
GLI OBBLIGHI
Con l’entrata in vigore dei suddetti regolamenti, tutti gli operatori del settore saranno tenuti a rispettare determinati obblighi.
Produttore o fornitore
* obbligo di immettere sul mercato prodotti conformi ai requisiti indicati dai regolamenti;
* obbligo di dotare i prodotti di idonea etichettatura energetica e, ove necessario, di etichettatura di sistema;
* obbligo di adeguare tutto il materiale pubblicitario e tecnico inserendo le informazioni sulla classe energetica.
Rivenditore
* obbligo di acquistare e rivendere esclusivamente prodotti dichiarati dal costruttore conformi ai requisiti minimi imposti dall’ErP;
* obbligo di applicare le etichette sui prodotti/sistemi esposti;
* obbligo di controllare e fornire materiale pubblicitario e tecnico contenente le informazioni sulla classe energetica.