Diseguito, la risposta del CTI alle Faq più recenti da parte di professionisti e
cittadini in merito alla normativa inerente il libretto d’impianto e
l’efficienza energetica degli edifici.
LIBRETTO D’IMPIANTO
D. Quale valore bisogna inserire alla voce “Impianto di
potenza termica nominale totale max” al punta A del rapporto di efficienza
energetica?
R. Lo stesso valore riportato sul libretto di impianto, nella Scheda
identificativa dell’impianto, al punto 1.3 “Climatizzazione invernale”,
relativo alla potenza utile: di fatto, la somma delle potenze utili, in
riscaldamento, di tutti gli apparecchi che costituiscono l’impianto e possono
funzionare contemporaneamente. Analogamente, sul rapporto di efficienza
energetica tipo 2, alla stessa voce del punto A si dovrà riportare lo stesso
valore riportato sul libretto di impianto, nella Scheda identificativa
dell’impianto, al punto 1.3 “Climatizzazione estiva”, relativo alla potenza
utile: di fatto, la somma delle potenze utili, in raffrescamento, di tutti gli
apparecchi che costituiscono l’impianto e possono funzionare
contemporaneamente.
D. Quale valore va inserito nella casella “CO
corretto” al punto E del rapporto di efficienza energetica?
R. Lo stesso valore riportato alla voce “CO nei fumi secchi e senz’aria”
di cui alla scheda 11.1 del libretto di impianto. La denominazione “CO
corretto”, comunemente usata per brevità, significa che il valore del CO
misurato con l’analizzatore di combustione, relativo ai prodotti della
combustione già depurati del vapore acqueo, è riportato alla condizione ideale
di prodotti della combustione senza eccesso d’aria.
D. Gli apparecchi di cottura alimentati a legna (le
cosiddette cucine economiche) sono soggette al DPR 74/2013?
R. Gli apparecchi di cottura, quale che sia il combustibile da esse
impiegato, non rientrano nella pur ampia definizione di impianto termico;
l’energia termica prodotta è finalizzata alla cottura dei cibi, e il calore che
tali apparecchi cedono all’ambiente, anche se particolarmente consistente
quando il combustibile è la legna, va considerato un apporto gratuito, così
come il calore ceduto all’ambiente dal funzionamento di elettrodomestici o lampade
a incandescenza. Solo nel caso di termocucine da collegare a un impianto di
riscaldamento ad acqua, per le quali il fabbricante ha esplicitamente
progettato tale funzione, indicando la potenza termica nominale in targa e nel
libretto di uso e manutenzione, si può parlare di “impianto termico”, e il
valore della potenza va riportato nel libretto di impianto, analogamente a
quello di una caldaia o una stufa.
D. È possibile utilizzare le norme della serie Uni
Cei En 16247 e la Uni En Cei Iso 50001:2011 per soddisfare i requisiti
dell’Allegato 2 del Dlgs 102/2014?
R. La CT 202
“Uso razionale e gestione dell’energia – Attività Nazionale” del Comitato
Termotecnico Italiano per rispondere a questa esigenza ha
elaborato la presente tabella di correlazione. L’obiettivo
prefissato era quello di verificare la congruenza tra i requisiti della
famiglia di standard UNI CEI EN 16247 1-4, della UNI CEI EN ISO 50001:2011 e
dell’Allegato 2 del D.Lgs 102/2014 per fornire ai soggetti coinvolti nelle
attività di controllo delle diagnosi (Ministero per lo Sviluppo Economico,
ENEA, ISPRA) e agli operatori (Enti di certificazione, Soggetti obbligati alle
diagnosi energetiche secondo l’art. 8 del D.Lgs 102/2014, fornitori del
servizio di diagnosi energetica, ecc.) uno strumento utile per dimostrare,
tramite il ricorso alle norme tecniche di cui sopra, la conformità ai requisiti
dell’Allegato 2 del decreto citato.
Si
ritiene dunque che:
*
l’esecuzione di diagnosi energetiche conformi alla UNI CEI EN 16247-1:2012
congiuntamente alle parti specifiche (settore per settore – 2014) possa
costituire presunzione di conformità all’allegato 2 del Decreto Legislativo n.
102/2014, ad eccezione dell’analisi del costo del ciclo di vita per il settore
dei trasporti non declinato nella corrispondente parte 4.
* l’adozione di un Sistema di Gestione
dell’Energia conforme alla UNI CEI EN ISO 50001:2011 possa costituire
presunzione di conformità all’allegato 2 del D.Lgs n. 102/2014 in tutti i
settori.
Fermo restando che la presunzione di
conformità può essere stabilita dal solo legislatore, soggetto competente in
materia, questa tabella può comunque costituire supporto per l’implementazione
di diagnosi energetiche di qualità conformi all’allegato 2 del D.Lgs 102/2014.
In ogni caso si evidenzia che il Ministero
per lo Sviluppo Economico con
i “Chiarimenti in materia di diagnosi
energetica nelle imprese ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 102/2014”
emanati nel maggio 2015, indica quanto segue: “Ai sensi dell’articolo 8,
comma 1, la diagnosi energetica deve essere conforme ai dettati dell’Allegato 2
al decreto legislativo 102/20147. Tale prescrizione risulta rispettata se la
diagnosi è conforme ai criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN
16247 parti da 1 a 4, e comunque rispetta quanto riportato nell’Allegato 2 al
presente documento.”
Si ritiene infine che, nelle more della
pubblicazione di una norma tecnica specifica, le UNI CEI EN 16247-1:2012 e
2:2014 siano applicabili anche alle singole unità abitative (singoli appartamenti,
unità monofamiliari, ville e residenze monofamiliari, ecc.). Questa
affermazione trova supporto nel fatto che non sussistono elementi tecnici
ostativi all’allargamento del campo di applicazione delle due norme citate che
invece escludono espressamente tali tipologie abitative.