La Giunta Regionale della Lombardia
Premesso che:
* con d.g.r. 5018 del 26 giugno 2007 erano state approvate
le “Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia”, in conformità
ai principi contenuti nella direttiva 2002/91/CE e nel d.lgs. 192/2005,
finalizzato a dar attuazione alla medesima direttiva;
* le disposizioni regionali di cui sopra erano state emanate
in assenza dei decreti di attuazione previsti dal d.lgs. 192/2005 e in
conformità alla clausola di cedevolezza contenuta nell’art. 17 dello stesso
decreto legislativo, secondo la quale le norme del decreto e dei decreti
ministeriali attuativi si applicavano alle regioni e province autonome che non
avevano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino
all’entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna
regione e provincia autonoma;
* la d.g.r. 5018/2007 era stata modificata ed integrata con
d.g.r. 5773 del 31 ottobre 2007, con d.g.r. 8745 del 22 dicembre 2008, con
d.g.r. 1811 del 31 maggio 2011, con
d.g.r. 2555 del 24 novembre 2011 e con 4416 del 21 novembre 2012;
Dato atto che:
* la direttiva 2010/31/UE ha sostituito la direttiva
2002/91/CE, fornendo disposizioni più puntuali per la sua attuazione e
prevedendo che gli edifici di nuova costruzione dovessero essere ad “energia
quasi zero” entro il 31 dicembre 2018, se pubblici, ed entro il 31 dicembre
2020, se privati;
* i regolamenti approvati con i d.p.r. n. 74 e n. 75 del 16
aprile 2013 hanno fornito criteri ed indicazioni, rispettivamente, per la
gestione degli impianti termici civili e per l’accreditamento dei certificatori
energetici, prevedendo che le regioni e le province autonome che avevano già
provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE “dovevano adottare misure
atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti”, al fine
di promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso una
applicazione omogenea delle norme sull’intero territorio nazionale;
* in attuazione della direttiva 2010/31/UE, è stato emanato
il decreto legge 4 giugno 2013, convertito con modificazioni in legge 90/2013,
che ha modificato il d.lgs. 192/2005, fornendo nuove indicazioni per l’efficienza
energetica degli edifici e rinviando a successivi decreti l’individuazione dei
requisiti minimi e delle linee guida per la certificazione energetica;
Visto:
* il decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Adeguamento
linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
* il decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Schemi e
modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto
ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione
energetica negli edifici”;
* il decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione
delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;
Ritenuto opportuno, al fine di facilitare l’attività degli
operatori del settore delle costruzioni ed, in particolare, dei progettisti e
dei certificatori energetici, aderire alla disciplina nazionale, facendo salve
le disposizioni contenute nel documento allegato al presente provvedimento,
tese a specificare aspetti non sufficientemente chiariti nella normativa
nazionale, a dare continuità a modalità di attuazione qualificanti e
consolidate dell’attuale disciplina regionale, nonché a semplificare, ove
possibile, gli adempimenti che gravano sui cittadini;
Rilevato che:
* l’art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 24/2006 (“Norme per
la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della
salute e dell’ambiente”) attribuisce alla Giunta Regionale, in attuazione delle
direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, nonché del decreto legislativo citato, la
competenza a dettare disposizioni per l’efficienza energetica, tra cui quelle
per certificare il fabbisogno energetico degli edifici esistenti, da
ristrutturare e di nuova costruzione;
* l’art. 9 bis della l.r. 24/2006, come modificata dall’art.
26 della l.r. 7/2012 (“Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”)
prevede che la Giunta regionale stabilisca le modalità, nell’ambito della
disciplina finalizzata a limitare il consumo energetico degli edifici per
anticipare al 31 dicembre 2015 l’applicazione dei limiti di fabbisogno
energetico previsti dall’articolo 9 della direttiva 2010/31/UE;
* il Programma Energetico Ambientale Regionale, approvato
con deliberazione della Giunta regionale n. 3706 del 12.6.2015, attribuisce un
ruolo rilevante alle misure per l’efficienza energetica degli edifici ed
evidenzia che l’anticipazione della norma sugli “Edifici ad energia quasi zero”
(nZEB) permetterà di risparmiare al 2020 tra le 70 e le 80 mila tonnellate
equivalenti di petrolio l’anno;
1. di uniformare, fatto salvo quanto previsto nel
documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, le disposizioni regionali per l’efficienza energetica e la
certificazione energetica degli edifici, di cui alla d.g.r. 5018/2007 e s.m.i.,
alle disposizioni contenute nel d.lgs. 192/2005 e nel d.p.r. 75/2013 e smi, nel
decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Adeguamento linee guida nazionali per
la certificazione energetica degli edifici”, nel decreto interministeriale 26
giugno 2015 “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della
relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e
dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” e nel decreto
interministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo
delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti
minimi degli edifici”;
2. di dare atto che, a seguito di quanto disposto al
punto precedente, il Dirigente competente provvederà alla revisione della
procedura di calcolo, approvata con decreto regionale 5796 dell’11 giugno 2009,
ed approverà un testo unico che conterrà le disposizioni per l’efficienza
energetica degli edifici e per la certificazione energetica degli stessi, di
cui ai decreti sopra indicati, comprensivo di quanto indicato nel documento
allegato, di cui al punto 1;
3. di confermare in capo a Infrastrutture Lombarde
s.p.a. il ruolo di Organismo di Accreditamento e le funzioni ad esso attribuite
con d.g.r. 5018/2007 e s.m.i., dando atto che la società medesima metterà a
disposizione gratuitamente un nuovo software per il calcolo della prestazione
energetica, conforme alla normativa richiamata al punto 1;
4. di confermare che in Regione Lombardia i requisiti
di prestazione energetica per “Edifici ad energia quasi zero” previsti dalla
Direttiva 2010/31/UE e definiti dai decreti interministeriali 26 giugno 2015
“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”,
“Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici”, “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione
tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei
requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” entreranno in vigore
dal primo gennaio 2016 sia per gli edifici occupati da pubbliche
amministrazioni e di proprietà di quest’ultime, sia per tutti gli altri
edifici;
5. di disporre che non vengano applicati in fase
progettuale i requisiti di prestazione energetica indicati dai decreti
ministeriali con decorrenza 1° ottobre 2015 e di prevedere che fino al 31
dicembre 2015 restino in vigore i requisiti minimi approvati con d.g.r.
8745/2008;
6. di stabilire che il sistema relativo alla nuova
procedura di calcolo entrerà in vigore:
a) per il calcolo della prestazione energetica ed il
relativo Attestato degli edifici esistenti, nello stato di fatto in cui si
trovano, dal primo ottobre 2015;
b) per la verifica del rispetto dei requisiti progettuali di
prestazione energetica degli interventi, dal primo gennaio 2016;
7. di stabilire che Infrastrutture Lombarde s.p.a.
provveda entro il 31 luglio 2015 a mettere a disposizione sul sito www.cened.it
le prime versioni del nuovo software di calcolo;
8. di consentire l’utilizzo della procedura di
calcolo approvata con decreto regionale 5796/2009 per redigere l’Attestato di
prestazione energetica relativo alla chiusura dei lavori presentati, nelle
forme di legge, al Comune territorialmente competente entro il 31 dicembre 2015
e i cui requisiti prestazionali di progetto, descritti nella relazione di cui
all’allegato B della d.g.r. 8745/2008, sono stati verificati mediante la
procedura di calcolo approvata con lo stesso decreto 5796/2009. Eventuali
variazioni progettuali potranno rispettare i requisiti prestazionali e la
procedura di calcolo previsti con d.g.r. 8745/2008 e con decreto 5796/2009 solo
nel caso in cui non rientrino nelle variazioni essenziali di cui all’art. 54
della l.r. 12/2005;
9. di dare atto che Infrastrutture Lombarde s.p.a.,
nel redigere la proposta di Piano dei controlli di cui all’art. 5 del decreto
interministeriale 26 giugno 2015 – Adeguamento linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici, dovrà sottoporre alla Giunta e al
Dirigente competente le modifiche da apportare, rispettivamente alla d.g.r.
2554/2011 (“Criteri di indirizzo, modalità di accertamento delle infrazioni e
irrogazione delle sanzioni di competenza regionale, previste dall’art. 27 della
l.r. 24/2006, in materia di certificazione energetica”) e ai decreti 33/2012 e
3673/2012, che recano le modalità di attuazione della suddetta deliberazione;
10. di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
ALLEGATO: DISPOSIZIONI PER L’EFFICIENZA
In conformità alla clausola di cedevolezza, contenuta
nell’art. 17 del d.lgs. 192/2005, si ritiene necessario puntualizzare alcune
modalità di attuazione della disciplina per l’efficienza e la certificazione
energetica degli edifici e delle unità immobiliari, al fine di specificare
aspetti non sufficientemente chiariti nella normativa nazionale, dare
continuità a disposizioni regionali particolarmente qualificanti e consolidate,
nonché semplificare, ove possibile, gli adempimenti che gravano sui cittadini.
Pertanto, le disposizioni che seguono prevalgono su quanto
previsto nel d.lgs. 192/2005 e nei relativi decreti attuativi, laddove
risultino in contrasto con i decreti citati.
Oltre agli edifici indicati all’art. 3, comma 3, del d.lgs.
192/2005, restano esclusi dall’obbligo di applicazione dei requisiti di
prestazione energetica:
a) gli immobili che, pur non essendo soggetti al vincolo di
cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e
del paesaggio”) rientrino in piani di recupero dettati dallo strumento
urbanistico locale, allorché l’intervento edilizio dovesse implicare, al fine
del rispetto delle prescrizioni regionali in materia di efficienza energetica,
un’alterazione sostanziale del loro carattere e/o del loro aspetto, sotto il profilo
storico, artistico e architettonico;
b) le strutture temporanee autorizzate per non più di sei
mesi.
Metodologia per individuare la prestazione energetica
degli edifici
Tutti gli edifici e le unità immobiliari soggette
all’obbligo di certificazione energetica devono essere certificate utilizzando
la metodologia approvata con Decreto del Dirigente competente e l’utilizzo del
software Cened+2.0 o di un software commerciale che abbia ricevuto
dall’Organismo di accreditamento regionale l’autorizzazione all’uso di
Cened+2.0 Motore, a prescindere dalle caratteristiche dell’edificio o dalle
motivazioni per le quali viene certificato. Non è pertanto riconosciuta alcuna
validità, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di legge, ad attestati di
certificazione o di qualificazione energetica che si basino su procedure
diverse da quelle approvate da Regione Lombardia.
a) Rientrano nell’obbligo di dotazione della certificazione
energetica anche le unità immobiliari e gli edifici che siano privi di impianti
rilevanti ai fini della certificazione energetica, in quanto suscettibili di
essere energeticamente parametrati alla corrispondente unità immobiliare o al
corrispondente edificio “di riferimento”. Tali unità, pertanto, anche quando
privi di impiantistica rilevante ai fini energetici, qualora oggetto di atti di
trasferimento a titolo oneroso, sono sottoposti alla disciplina che prevede
l’obbligo di allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, negli stessi
termini e alle medesime condizioni e con le stesse eccezioni previste per gli
edifici o singole unità immobiliari provvisti di impianti. Fanno eccezione
all’obbligo di dotazione e di allegazione gli edifici o le singole unità
immobiliari che siano soggetti a transazioni immobiliari quando ancora in corso
di costruzione, allorché lo stato degli stessi non consenta l’accatastamento
con attribuzione di una destinazione d’uso catastale definitiva.
b) L’obbligo di dotazione e allegazione dell’Attestato di
Prestazione Energetica resta escluso per:
* i trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di quote
immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda
proprietà o di diritti reali parziari, e nei casi di fusione, di scissione
societaria, di atti divisionali e nel caso di edifici o unità immobiliari
concessi in comodato d’uso gratuito;
* gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di atti
di donazione o di trasferimenti, comunque denominati, a titolo gratuito;
* gli edifici indicati all’art. 3, comma 3, lettere b, c, d,
e, f, del d.lgs. 192/2005;
* le strutture temporanee autorizzate per non più di sei
mesi;
* i provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro
diritto reale conseguenti a procedure esecutive singole o concorsuali.
c) Gli Attestati di Prestazione Energetica prodotti a far
data dal primo ottobre 2015 dovranno essere riferiti ad una sola unità
immobiliare, a prescindere dal fatto che condivida la destinazione d’uso, gli
impianti di climatizzazione e le caratteristiche di altre unità immobiliari
dello stesso edificio. Resta inteso che gli APE redatti per la chiusura di
lavori comunicati, segnalati o presentati al Comune territorialmente
competente, protocollati entro il 31.12.2015, i cui requisiti prestazionali di
progetto sono stati verificati mediante la procedura di calcolo approvata con
decreto 5796/2009, possono essere riferiti a più unità immobiliari purché
condividano la medesima destinazione d’uso, il medesimo impianto di
climatizzazione e un unico proprietario o amministratore.
a) L’obbligo di indicare le caratteristiche energetiche
degli edifici e delle singole unità immobiliari in occasione della
pubblicazione di annunci commerciali che hanno come oggetto la loro vendita o
locazione si applica a tutti gli annunci pubblicati su giornali, manifesti,
volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di
qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione,
fondazione, ente pubblico o privato, ecc.). Tale obbligo resta escluso per gli
edifici che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’obbligo di dotazione
e allegazione della certificazione energetica, di cui al precedente punto 3.
b) L’indicazione delle caratteristiche energetiche degli
edifici e delle singole unità immobiliari negli annunci commerciali deve essere
assolto:
* utilizzando l’apposito format di cui al Decreto
interministeriale 26 giugno 2015 “Adeguamento linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici”, allegato 1, appendice C , nel caso di
annunci pubblicati da agenzie immobiliari presso le proprie sedi, in relazione
ad edifici dotati di Attestato di Prestazione energetica redatto ai sensi del
suddetto decreto;
* riportando l’indice di prestazione energetica e la classe
energetica nel caso di tutti gli altri tipi di annunci; nel caso di edifici
certificati sulla base della procedura approvata con d.g.r. 8745/2008 occorre
citare espressamente la delibera medesima.
a) Fatta salva l’adesione ai requisiti previsti dal DPR
75/2013 e s.m.i. in relazione ai titoli di studio e ai corsi di formazione,
l’accreditamento del soggetto che intende svolgere l’attività di certificazione
energetica resta circoscritto unicamente alle singole persone fisiche, anche
qualora svolgano tale attività per conto di società, enti pubblici, ecc.
b) In deroga alle condizioni di incompatibilità di cui al
punto 6, possono svolgere l’attività di certificazione energetica,
limitatamente agli edifici delle Pubbliche Amministrazioni, i dipendenti di
Enti o Società pubbliche, in possesso dei requisiti previsti ed iscritti
all’elenco dei soggetti certificatori accreditati in Regione Lombardia. I
dipendenti pubblici che svolgono l’attività di certificazione come liberi
professionisti possono certificare edifici di proprietà privata, nel rispetto
delle condizioni previste per la generalità dei certificatori;
c) I professionisti accreditati come certificatori che
intendono svolgere l’attività di certificazione energetica devono chiedere
all’Organismo di Accreditamento l’iscrizione all’elenco regionale dei Soggetti
certificatori e sono tenuti a versare un contributo annuo di euro 120, quale
partecipazione alle spese di gestione delle attività connesse al sistema di
certificazione energetica degli edifici. Qualora l’iscrizione avvenga nel
secondo semestre dell’anno solare, il contributo è ridotto della metà. Tale
contributo deve essere pagato all’Organismo regionale di accreditamento secondo
le disposizioni emanate dallo stesso. Anche i dipendenti di Enti e Società
pubbliche sono tenuti a versare il contributo di cui sopra.
Condizioni di incompatibilità per la certificazione
energetica degli edifici
Ad integrazione delle condizioni di incompatibilità già
previste dal DPR 75/2013, resta confermato che il Soggetto certificatore non
può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti
proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di
dipendente, socio o collaboratore di un’azienda terza, in una delle seguenti
attività:
a) progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto
tecnico in esso presente;
b) costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico
in esso presente;
c) amministrazione dell’edificio;
d) fornitura di energia per l’edificio;
e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente
nell’edificio;
f) connesse alla funzione di responsabile servizio prevenzione
e protezione (RSPP) ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
connesse alla funzione di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione
dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; g. connesse
alla funzione di direzione lavori.
Condizioni di idoneità dei corsi di formazione per
certificatore energetico
Premesso che sono ritenuti idonei, ai fini
dell’accreditamento, i corsi di formazione per la certificazione energetica
degli edifici autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico, è confermata
la possibilità di accreditamento anche per coloro che superano con profitto
l’esame finale di corsi di formazione riconosciuti idonei dall’Organismo
regionale di accreditamento, sempre che le condizioni minime di durata dei
corsi e di frequenza siano analoghe a quelle previste dal DPR 75/2013 e s.m.i..
L’Attestato di Prestazione Energetica redatto dal Soggetto
certificatore è valido solo se rilasciato dall’Organismo di accreditamento
attraverso il Catasto Energetico Edifici Regionale. Tale primo rilascio resta
subordinato al versamento di un contributo di 10 euro per la gestione delle
attività connesse al sistema di certificazione energetica degli edifici. Il
contributo deve essere corrisposto all’Organismo regionale di accreditamento
secondo le indicazioni emanate dallo stesso.
Targa energetica
La targa energetica è rilasciata dall’Organismo di accreditamento a
valle del versamento di un contributo da parte del Soggetto certificatore e
pari a euro 50. La targa può essere richiesta solo per singola unità
immobiliare. Nel caso di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico è fatto
obbligo di richiedere la targa e di esporre la stessa in un luogo che ne
garantisca la sua massima visibilità e riconoscibilità. La targa ha validità
per tutto il periodo di idoneità dell’Attestato di prestazione energetica a cui
si riferisce.