In materia di fiscalitàimmobiliare, è sempre di grande attualità il tema del bonus prima casa. Ma
questa volta il quesito giunto alla redazione di Nuovo Fiscooggi – la rivista
ufficiale dell’Agenzia delle Entrate – è particolare, riguardano il caso di un
contribuente che, dopo aver acquistato un immobile con i benefici per
l’abitazione principale, lo ha venduto nel quinquennio e si è trasferito
all’estero, iscrivendosi all’Aire, e adesso si domanda se debba o meno decadere
dall’agevolazione?
La risposta, anche in questo
caso, è affidata all’esperto di tali tematiche, Gianfranco Mingione, il quale
precisa: “Decade dall’agevolazione prima casa il contribuente che trasferisce,
a titolo gratuito o oneroso, un immobile per il quale ha fruito dei benefici,
prima che siano passati cinque anni dall’acquisto (comma 4 della nota II-bis all’articolo
1 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986). L’eventuale trasferimento
all’estero non impedisce il verificarsi della decadenza dall’agevolazione che,
però, può essere evitata qualora, entro un anno, si acquisti un immobile, anche
situato in uno Stato estero, a condizione che sussistano strumenti di
cooperazione amministrativa che permettano di verificare che effettivamente lo
stesso sia stato adibito a dimora abituale (circolare 31/E del 2010). È in ogni
caso possibile, se non si intende acquistare un nuovo immobile entro un anno,
comunicare all’Agenzia delle Entrate tale volontà, chiedendo la riliquidazione
dell’imposta. L’ufficio provvederà a notificare avviso di liquidazione
dell’imposta dovuta e dei relativi interessi, senza applicare la sanzione del
30% (risoluzione 112/E del 2012).