Se il cancello è privo di maniglia non esiste servitù di passaggio. Semplificando, è questa la decisione presa dalla Corte di Cassazione con la sentenza 11825 dello scorso 8 giugno, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 8.6.2015,
n. 11825
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19-6-2002 Z.F. e C.G.; premesso di avere acquistato da G.G., con atto pubblico del 18-6-1999, una palazzina sita in Turbino, via …, in catasto mappale …, confinante con il mappale …, conveniva in giudizio la predetta G.G., per sentire accertare la costituzione in favore del loro immobile, ai sensi dell’art. 1062 c.c., di servitù di passo carraio sul mappale …, con conseguente condanna della convenuta al ripristino dei luoghi, essendo state posizionate sul mappale … pesanti fioriere che impedivano agli attori l’esercizio del diritto di passo.
Nel costituirsi, la G.G. contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che la particella … era già stata concessa in locazione, in epoca anteriore alla vendita, al signor C., il quale vi aveva realizzato un parcheggio, e che il cancello che dal parcheggio insisteva sul muro comune era privo di maniglia ed era chiuso con una catena, la cui chiave era in possesso della sola conduttrice. La convenuta, pertanto, nel lamentare la rottura della catena del cancello arbitrariamente effettuata dagli attori, chiedeva in via riconvenzionale la condanna di questi ultimi alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Milano, Sezione distaccata di Legnano, rigettava la domanda attrice e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava gli attori al ripristino dello stato dei luoghi, mediante la rimozione dell’automatizzazione del cancello insistente sul confine tra i mappali … e …, l’apposizione della catena e la consegna di tutte le chiavi alla convenuta.
Avverso la predetta decisione proponevano appello gli attori.
Con sentenza in data 27-12-2008 la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame. La Corte territoriale rilevava che il requisito dell’apparenza, richiesto dall’art. 1062 c.c., non si esaurisce con la presenza di segni ed opere che ne consentano l’esercizio, ma richiede la manifesta destinazione delle opere per l’esercizio della servitù, in modo che i segni e le opere costituiscano un indice univoco del peso imposto al fondo vicino. Essa osservava che, nella specie, i testi escussi avevano dichiarato che il cancello de quo era sempre stato privo di maniglia, non era mai stato aperto dalla parte del fondo degli attori ed era dotato di una catena della quale non era disponibile la chiave, tant’è che gli appellanti non avevano mai fruito del passaggio, se non in una sporadica occasione.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso Z.F. e C.G., sulla base di due motivi.
G.G. ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1062 c.c. Deducono che l’esistenza di un cancello posto a cavallo di due fondi un tempo appartenuti al medesimo proprietario, che lo adoperava per passare da un fondo all’altro, costituisce certamente un’opera apparente, visibile e tuttora permanente, necessaria all’esercizio della servitù e rivelatrice del peso posto a carico del fondo servente a favore dell’utilità del fondo dominante. Sostengono che le circostanze emerse dalla prova testimoniale non sono idonee ad escludere l’esercizio del diritto di servitù, in quanto, come è espressamente previsto dall’art. 1062 c.c., a tal fine è necessaria una espressa manifestazione di volontà (contenuta nell’atto negoziale di alienazione, ma anche da esso separata), non essendo viceversa possibile rilevare una manifestazione contraria per “facta concludentia”.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, avendo la Corte di Appello da un lato affermato che per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia non deve risultare in altro modo manifesta una volontà contraria, e dall’altro escluso la sussistenza della stessa sulla base del non uso del cancello da parte dei ricorrenti, dedotto dai testi.
2) I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 cod. civ.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un “quid pluris” che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù (tra le tante v. Cass. 21-11-2014 n. 24856; Cass. 31-5-2010 n. 13238; Cass. 17-2-2004 n. 2944; 18-10-1991 n. 11020).
È stato ulteriormente precisato che, anche ove le opere visibili e permanenti consistano in un andito o portone siti nel fabbricato del vicino, per definire apparente la servitù di passaggio non basta l’esistenza dell’opera, che può essere anche utilizzata per il passaggio soltanto dal proprietario, ma è necessario che tali opere risultino specificamente destinate all’esercizio della servitù (Cass. 21-11-2014 n. 24856; Cass. 17-12-1996 n. 11254; Cass. 18-10-1991 n. 11020).
Nella specie, la Corte di Appello, sulla base delle deposizioni rese dai testi escussi in corso di causa, ha accertato che il cancello de quo, posto sul muro di confine, era sempre stato privo di maniglia, non era mai stato aperto dalla parte del fondo degli attori ed era dotato di una catena della quale non era disponibile la chiave, tant’è che gli appellanti non avevano mai fruito del passaggio, se non in una sporadica occasione.
Alla stregua di simili emergenze probatorie, non contestate in punto di fatto dagli odierni ricorrenti, correttamente la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del requisito dell’apparenza richiesto affinché possa ritenersi costituita in favore del fondo alienato agli attori dalla convenuta una servitù per destinazione di padre di famiglia a carico del fondo contiguo rimasto in proprietà della venditrice.
L’esistenza sul confine, al momento in cui con la compravendita è avvenuta la separazione dei fondi, di un cancello privo di maniglia e dotato di una catena di cui gli acquirenti del preteso fondo dominante non hanno mai avuto le chiavi, infatti, non può considerarsi come un’opera inequivocamente destinata a dare accesso al predetto fondo attraverso il preteso fondo servente.
3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.