[A cura di: Vincenzo Perrotta]
L’installazione di sistemi di videosorveglianza per il controllo della sicurezza in condominio è uno stratagemma sempre più diffuso tra amministratori e condòmini per contrastare il fenomeno dei furti in appartamento e degli atti di vandalismo a danno delle parti comuni. Ma la questione, oltre che quello economico, pone anche problemi di carattere giuridico. Numerose sono, infatti, le regole da rispettare, soprattutto al fine di tutelare la privacy degli stessi condòmini e dei loro eventuali ospiti. A occuparsene, a più riprese, è stato il Garante della Privacy, che ha raccolto in un vademecum tutte le prescrizioni da seguire per non incorrere in violazioni e sanzioni. In particolare, quando si installano videocamere in condominio vi è l’obbligo di segnalare i dispositivi con appositi cartelli, di conservare le registrazioni per un periodo tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore e, soprattutto, l’obbligo di riprendere solo le parti comuni (accessi, garage), possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali).
Al tema fa cenno anche la Riforma del condominio: secondo l’articolo 1122-ter del codice civile, la decisione di installare impianti condominiali per la sorveglianza di parti comuni spetta all’assemblea dei condòmini (la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e i 500 millesimi del valore dell’edificio).
Ma come ci si comporta se l’intenzione del condominio è quella di riprendere zone di pertinenza pubblica, adiacenti allo stabile?
LA VICENDA
Se lo sono chiesti i residenti dei dieci condomini che formano le cosiddette “Isole del Parco Dora” di Torino: un complesso abitativo periferico che conta oltre 1500 famiglie. Per difendersi da atti vandalici, incuria e microcriminalità i condòmini hanno deciso di comprare e far installare di tasca propria una ventina di telecamere di videosorveglianza lungo i percorsi pedonali (chiamati “passerelle”) che collegano un palazzo all’altro, all’interno dell’area verde. Ed è qui che sorgono i problemi, giacché i passaggi sono totalmente pubblici, gestiti dal Comune.
D’altra parte, anche e proprio per tale ragione, l’interesse alla salvaguardia della zona investe la stessa città di Torino. Il complesso residenziale, infatti, rappresenta il frutto di un ventennale processo di riqualificazione urbanistica voluto dal Comune e costituisce la più grande area di trasformazione a verde della città. Al suo interno stati costruiti, appunto, dieci condomini (o Isole, che dir si voglia), in cui risiedono persone che in quella riqualificazione hanno creduto e investito. Ed è proprio per tutelare i loro investimenti e aumentare la sicurezza che i residenti hanno preso la decisione di installare un sistema di videosorveglianza.
Portavoce politico dell’istanza dei condòmini in Consiglio comunale torinese è il consigliere Gianni Ventura: “In questi giorni sono in corso le riunioni condominiali necessarie all’approvazione del provvedimento e, per il momento, sono sei i condomini che si sono espressi a favore dell’installazione. Ma per rendere concreta la proposta dei cittadini bisognerà sottoscrivere un protocollo d’intesa con la città, dal momento che, per questioni di privacy, deve esserci una motivazione legata alla pubblica sicurezza per consentire l’installazione delle telecamere. È bene precisare che i filmati potranno essere consultati esclusivamente dalle forze dell’ordine, come supporto alla loro azione di controllo del territorio”.
Come ha sottolineato Ventura, inoltre, il farsi carico di una spesa del genere da parte dei cittadini rappresenta anche un modo di andare incontro alle esigenze della città di Torino: “In questo periodo storico il Comune ha difficoltà nel reperire risorse per la sicurezza. Inoltre, le stesse passerelle andranno manutenute e il Comune potrebbe avere difficoltà nel reperire i fondi necessari. È comprensibile che, prima di farle rovinare dall’incuria e dai vandali, i cittadini abbiano deciso di agire e di autotassarsi per dotarsi di un sistema di sorveglianza che funga come deterrente”.
Come si chiuderà la vicenda? Il suo epilogo – aldilà del caso contingente – potrebbe creare interessanti precedenti amministrativi anche in altri città, instaurando una sorta di partnership pubblico/privato sui generis con l’obiettivo comune della sicurezza.
IL PARERE LEGALE
La questione dell’installazione delle telecamere di videosorveglianza in ambito condominiale implica, ovviamente, anche delicati riflessi giuridici. Sul tema, l’avvocato Gabriele Bruyère, presidente nazionale dell’Uppi, rimarca, sostanzialmente, quanto espresso dal Garante per la Privacy, vale a dire che l’installazione di telecamere è consentita purché esse non inquadrino gli esterni e riprendano soltanto parti comuni del condominio, ovvero l’ingresso ma non la strada circostante.
Una linea, quest’ultima, recentemente ribadita anche dal tribunale di Torino, che si è espresso in merito con la sentenza n. 71 del 3 gennaio 2013. La Cassazione, da parte propria, ha stabilito che per l’installazione di telecamere in condominio è necessaria l’approvazione dell’assemblea condominiale, di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice civile (ovvero la metà del valore dell’edificio e la maggioranza delle teste presenti in assemblea). La suprema corte ha chiarito anche che il condominio, se non ci sono uffici e dipendenti dello stesso che vi lavorano, non è considerato luogo di lavoro e non deve adeguarsi né assimilare la normativa sul luogo di lavoro.
Anche coloro che voglio istallare privatamente delle telecamere lo possono fare, ma queste devono inquadrare il loro portoncino e non il restante contesto, non la gente che passa. Si devono inquadrare esclusivamente le parti del condominio che si intendono tutelare.
LE RISPOSTE DEL GARANTE
La videosorveglianza è soltanto un aspetto della più ampia e complessa materia relativa alla privacy in ambito condominiale. Come puntualizzato dal Garante, “il condominio è un luogo di stretta convivenza tra persone, dove è essenziale l’equilibrio tra la trasparenza della gestione della cosa comune e il diritto alla riservatezza di ciascuno, garantito dal Codice della privacy (decreto legislativo n.196/2003)”.
In sostanza, le diverse informazioni – sugli inquilini, sui condòmini, sugli appartamenti, sulla natura e sulla quantità dei consumi – contenute negli archivi condominiali vanno oltre il semplice elenco dei nominativi dei proprietari e, se non opportunamente trattate, potrebbero rivelare informazioni anche delicate sui vari abitanti del palazzo. Per questo motivo il Garante per la protezione dei dati personali ha predisposto, nel 2013, una breve guida, anche alla luce della riforma approvata dal Parlamento (legge n. 220/2012, recante “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, in vigore dal mese di giugno 2013), con riferimenti pratici e regole di comportamento per il corretto uso dei dati personali nel condominio. Chi desidera approfondire gli aspetti giuridici in materia di protezione dei dati personali o cerca riferimenti puntuali sugli adempimenti previsti in tema di condominio può consultare anche l’apposita documentazione e i provvedimenti pubblicati sul sito www.garanteprivacy.it. Intanto, riportiamo di seguito i quesiti più frequenti in tema di videosorveglianza, seguiti dalle interpretazioni fornite dal Garante nella guida.
D. Un condomino può installare una telecamera che riprende l’ingresso del suo appartamento o del suo posto auto?
R. Quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali – e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo web cam) – non si applicano le norme previste dal Codice della privacy. In questo specifico caso, ad esempio, non è necessario segnalare l’eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello. Rimangono comunque valide le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati. È tra l’altro necessario – anche per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata – che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale che l’obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada, ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage.
D. Quali sono le regole per installare un sistema di videosorveglianza condominiale?
R. Nel caso in cui il sistema di videosorveglianza sia installato dal condominio per controllare le aree comuni, devono essere adottate in particolare tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza . Tra gli obblighi che valgono anche in ambito condominiale vi è quello di segnalare le telecamere con appositi cartelli, eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante. Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore, anche in relazione a specifiche esigenze come alla chiusura di esercizi e uffici che hanno sede nel condominio o a periodi di festività. Per tempi di conservazione superiori ai sette giorni è comunque necessario presentare una verifica preliminare al Garante. Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare (accessi, garage…), possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.). I dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento)
D. I videocitofoni sono considerati un sistema di videosorveglianza?
R. I moderni videocitofoni, così come altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione, possono talvolta essere equiparati ai sistemi di videosorveglianza. In questo caso valgono le stesse regole previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza. Tali disposizioni non si applicano quando il sistema è installato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e le immagini non sono destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione (ad esempio su Internet). Per le stesse ragioni, se il videocitofono è installato da un singolo o da una famiglia per finalità esclusivamente personali, la presenza dell’apparecchio di ripresa non deve essere segnalata con un apposito cartello
D. Qual è il quorum necessario per l’installazione di un sistema di videosorveglianza condominiale?
R. La riforma del condominio ha finalmente sanato un vuoto normativo – più volte segnalato dal Garante della privacy a Parlamento e Governo – relativo al quorum richiesto per poter installare un sistema di videosorveglianza condominiale. La nuova legge prevede che l’assemblea possa deliberare l’installazione di un sistema di videosorveglianza sulle parti comuni solo con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore (i cosiddetti millesimi) dell’edificio.