A cura di: avv. Emanuela Peracchio – Studio Legale Associato Bruyère]
La installazione di impianti di videosorveglianza, in assenza di una chiara prescrizione normativa, ha rappresentato per molto tempo uno degli argomenti maggiormente dibattuti dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Sotto l’egida del diritto alla privacy si è, infatti, assistito per numerosi anni a pronunciamenti delle corti di giustizia oscillanti tra un perentorio divieto di installazione di apparecchiature volte a riprendere e registrare immagini delle parti comuni dell’edificio, in quanto lesive del diritto alla riservatezza, e l’ammissibilità di tali installazioni purché deliberate ed autorizzate dall’assemblea condominiale.
In questo limbo di incertezze applicative e dubbi interpretativi, il Garante della Privacy è intervenuto con provvedimento in data 8 aprile 2010 sollecitando un intervento normativo al fine di fare chiarezza nella materia.
Il legislatore vi ha provveduto emanando la Legge n.220/2012 con la quale è stato introdotto l’art. 1222 ter c.c., che disciplina esplicitamente gli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni ed in proposito statuisce che “le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c.” ossia la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.
Effettuata la deliberazione assembleare con la maggioranza richiesta ex lege, l’impianto di videosorveglianza dovrà essere installato seguendo le direttive impartite dal garante della privacy, che sono state da questi cristallizzate in una apposita linea guida.
In particolare il garante della privacy ha effettuato la distinzione tra le riprese effettuate dai singoli condomini a scopi personale (protezione e tutela della propria unità immobiliare) e riprese effettuate dal condominio per controllare le parti comuni dello stabile.
Nell’ipotesi in cui il singolo condominio intenda installare un impianto di videosorveglianza a tutela della propria unità immobiliare privata, non trovano applicazione le disposizioni del codice della privacy. Il condominio proprietario di tali spazi privati potrà procedere alla installazione senza aver previamente ottenuto l’approvazione dall’assemblea dei condomini, posto che qui non è coinvolto alcun diritto degli altri condomini; in questa situazione quindi non trovano applicazione le norme previste dal Codice della privacy. In tal caso però le immagini debbono essere riprese per finalità esclusivamente personali, e non debbano essere comunicate a terzi né, tantomeno, diffuse in alcun modo.
In tale situazione non si dovrà segnalare la presenza degli impianti con appositi cartelli.
Sul punto il Garante della privacy ha fornito solamente alcune prescrizioni da rispettare affinché tali installazioni private (effettuate dal singolo condominio) rispettino la normativa in materia di responsabilità civile e sicurezza dei dati.
Il singolo condominio non è tenuto a segnalare la presenza di telecamere con apposito cartello ma dovrà avere cura di appurare che l’obiettivo della telecamera riprenda solo ed esclusivamente il proprio spazio privato. In altri termini, l’angolo di ripresa dovrà necessariamente essere limitato alla porta di accesso alla propria unità immobiliare (alloggio) e non dovrà in alcun modo riprendere (neppure minimamente) il pianerottolo comune o la scala comune o la strada.
Il mancato rispetto, da parte del singolo, di tali semplici regole comporterà l’applicazione a suo carico delle sanzioni civili e penali previste dalla legge vigente, oltre all’eventuale risarcimento del danno in favore dei soggetti danneggiati.
Nell’ipotesi in cui, invece, l’assemblea condominiale abbia deliberato di installare le telecamere per la tutela ed il controllo delle aree comuni condominiali, è necessario osservare alcune regole e segnatamente:
– la presenza dell’impianto di videosorveglianza deve essere segnalata con appositi cartelli da affiggere nella zona di accesso allo stabile, o comunque in prossimità delle camere stesse;
– è necessario conservare le registrazioni per un periodo limitato di tempo, che di regola non supera le 24/48 ore, ed in caso di necessità di maggiori tempi di conservazione delle riprese occorre effettuare una richiesta al Garante;
– l’obiettivo delle telecamere deve riprendere esclusivamente le aree comuni (accessi, garage e ogni altra zona di natura condominiale);
– occorre eseguire la protezione dei dati raccolti con idonee misure di sicurezza atte a permettere l’accesso ai dati alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile ovvero incaricato al trattamento dei dati).
Il mancato rispetto di queste prescrizioni comporterà:
– la inutilizzabilità dei dati personali trattati;
– l’adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante;
– l’applicazione delle sanzioni amministrative o penali ad esse collegate, oltre al risarcimento del danno in favore dei soggetti danneggiati.
Queste, dunque, le prescrizioni normative impartite dal Garante della privacy nel caso di installazione di impianti di videosorveglianza.