[Fonte: Nuovo FiscoOggi – Agenzia delle Entrate]
La fruizione delle agevolazioni tributarie derivanti dall’acquisto della prima casa è collegata dall’articolo 2 del D.L. n. 12 del 1985 alla possibilità di includere gli immobili trasferiti, “indipendentemente dalla data della loro costruzione”, fra le abitazioni non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969.
La Cassazione, con la sentenza 23233 del 13 novembre 2015, ha ribadito che l’articolo 10 del citato D.M., a tenore del quale “alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al D.M. 4 dicembre 1961”, non va inteso come funzionale alla separazione cronologica, nella definizione legislativa, di due diverse specie di “abitazioni non di lusso”, ma come semplice regolamentazione transitoria dell’unica fattispecie ivi prevista, relativa alle abitazioni in corso di costruzione (ovviamente “in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore”) all’entrata in vigore del decreto ovvero a quelle costruite successivamente ma “in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore” (cfr. Cassazione, n. 13064/06; n. 16366/08; n. 5691/14; n. 24683/14).
Peraltro, anche nella vigenza dell’articolo 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall’articolo 16 del D.L. n. 155 del 1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 243 del 1993, ancorché non sia stato riprodotto l’inciso “indipendentemente dalla data della loro costruzione”, va ribadito il principio per cui, secondo ragionevolezza ed equità contributiva, al fine di stabilire la spettanza o meno dell’agevolazione, occorre far riferimento alla nozione di abitazione non di lusso vigente al momento dell’acquisto, e non a quello della costruzione (cfr. Cassazione n. 17600/10; n. 21791/12).