Alcuni condòmini contestano il verbale dell’assemblea al cui ordine del giorno c’è anche la modifica delle tabelle millesimali. Il Condominio si difende. Ecco come si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza 14698 del 14 luglio 2015, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 14.7.2015,
n. 14698
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.C., G.F., B.P., G.T. e C.M.R. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Sanremo, sez. dist. di Ventimiglia, il Condominio … per sentire dichiarare, in via principale, la nullità o l’annullamento o l’inefficacia dell’assemblea ordinaria del 10.8.2002 e, subordinatamente, delle delibere meglio specificate ai punti 3 e 4 dell’atto di citazione. Il Condominio si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 17/85 il Tribunale rigettava le domande condannando gli attori alla rifusione delle spese processuali. Avverso tale decisione i soccombenti proponevano appello cui resisteva il Condominio.
Con sentenza depositata il 23.9.2009 la Corte di Appello di Genova rigettava l’appello condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado.
Osservava la Corte di merito, per quanto ancora rileva nel presente giudizio: a) che, se pure la C.M.R. non era indicata tra i presenti all’assemblea, tuttavia nel corpo del verbale, al punto 12, risultava verbalizzato il suo intervento sicché doveva ritenersi che detta precedente omissione costituiva “un errore materiale, inidoneo ad invalidare la delibera assunta”; b) che doveva essere accolta l’eccezione di parte appellata di novità della questione relativa all’omesso numero delle deleghe di cui disponevano i presenti all’assemblea condominiale; che con la delibera impugnata non erano state approvate le nuove tabelle millesimali, in quanto era stato dato solo incarico al geom. G.V. di revisionare quelle vigenti.
Per la Cassazione di tale sentenza propone ricorso B.C. formulando cinque motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il condominio ….
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
1) insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, laddove la Corte di merito aveva disatteso il secondo motivo di appello con cui si deduceva la omessa menzione di C.M.R. nell’elenco dei presenti e delle deleghe, affermando che risultava verbalizzato al punto 12 l’intervento della stessa; il Giudice di appello non aveva, però, tenuto conto che la C.M.R. risultava presente solo nella discussione dell’ultimo punto all’ordine del giorno e doveva, perciò, ritenersi che si fosse presentata all’assemblea condominiale “solo a quel momento” e non nella fase antecedente;
2) violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 345 c.p.c., avendo la Corte territoriale ravvisato erroneamente la novità della censura inerente la verbalizzazione delle maggioranze che avevano votato le delibere impugnate, non considerando che nell’atto di citazione di primo grado era stata sollevata la questione sull’incertezza della maggioranza dei votanti le delibere;
3) insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio relativo alla lamentata modifica delle tabelle millesimali senza il consenso di tutti i condòmini e senza un provvedimento del Giudice; l’incarico affidato al tecnico non sarebbe stato limitato alla elaborazione delle nuove tabelle millesimali, come affermato in sentenza, dovendosi, invece, attribuire al tecnico stesso la qualità di arbitratore, ai sensi dell’art. 1349 c.c.;
4) violazione o falsa applicazione degli artt. 345, 3° co. e 437, 2° co. c.p.c., avendo la Corte d’Appello ritenuto tardiva la produzione delle sentenze nn. 64 e 68 del 2003 emesse dal Tribunale di San Remo, sez. dist. di Ventimiglia, senza tener conto della loro indispensabilità ai fini della decisione, posto che la delibera condominiale 10.8.2002 aveva adottato come criteri di ripartizione delle spese per l’impermeabilizzazione dei lastrici solari, quelli già approvati con la precedente delibera del 10.8.1995, delibera che sarebbe stata annullata con sentenza anche per iniquità ed illegittimità del riparto delle spese e violazione dell’art. 1126 c.c.;
5) violazione o falsa applicazione dell’art. 39, 1° co. c.p.c. ed omessa motivazione circa un fatto decisivo riguardante la litispendenza eccepita con l’atto di citazione in relazione al giudizio pendente in appello ed avente l’identico oggetto concernente la validità o meno del criterio di ripartizione di dette spese,adottato con delibera assembleare 10.8.1995.
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo il ricorrente propone una diversa lettura del verbale assembleare del 10.8.2002, in relazione al quale il Giudice distrettuale ha rilevato che la mancata menzione della C.M.R. nell’elenco iniziale dei presenti integrava un mero errore materiale.
Trattasi di interpretazione argomentata e plausibile è, come tale, esente dal sindacato di legittimità.
Quanto al secondo motivo la Corte di merito ha dato conto della novità della questione sollevata in appello con riguardo all’invalidità delle “deleghe” rilasciate ai condòmini.
Privo di fondamento è il terzo motivo di ricorso in quanto il ricorrente propone una rilettura del verbale suddetto, a fronte del rilievo della Corte di merito secondo cui la volontà assembleare non era quella di modificare le tabelle millesimali, ma solo quella di dare incarico ad un “tecnico” al fine di verificare l’assetto dominicale per una “eventuale” modifica tabellare.
Va aggiunto che la qualificazione del professionista incaricato quale “arbitratore” costituisce questione nuova.
Il quarto motivo è inammissibile ed andava proposto ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. anziché ex art. 360 n. 3 c.p.c. avendo il Giudice di Appello, nel respingere il quarto motivo di appello, espressamene affermato di dover accogliere “l’eccezione di genericità nella prospettazione di tale motivo” (V. pag. 5 sent. imp.).
L’inammissibilità del motivo stesso, per difetto della specificità richiesta dall’art. 342 c.p.c., comporta l’assorbimento di ogni questione relativa all’indispensabilità o meno della nuova produzione documentale.
Infondato è pure il quinto motivo, posto che la questione della litispendenza (in realtà riunione dei giudizi in quanto pendenti innanzi allo stesso giudice) non risulta proposta in appello né il ricorrente ha mai prodotto l’atto introduttivo del giudizio, sfociato nella sentenza del Tribunale del quale lamenta l’omesso scrutinio sotto il profilo della litispendenza.
In conclusione il ricorso va rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 3.200 di cui euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.