Nei giorni scorsi è stato discusso e approvato, in sede di decima Commissione permanente Industria del Senato, un nuovo schema di parere sullo schema di decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, con il quale il Governo ha recepito la direttiva 2012/27 dell’Unione Europea in materia di efficienza energetica, introducendo, tra le altre misure, l’obbligo della contabilizzazione del calore a partire dal 2017. Nel corso dell’ultima seduta di esame, il senatore Tomaselli, del Pd, relatore del testo, ha presentato e illustra un nuovo schema di parere favorevole (che riportiamo in calce) con osservazioni sull’atto del Governo.
L’OPPOSIZIONE
Con il successivo intervento, il senatore Girotto, del Movimento 5 Stelle ha puntualizzato che “con lo schema di decreto legislativo in esame si sta cercando di sanare i rilievi fatti dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/2284 relativamente a un ambito strategico per il nostro Paese, quello dell’efficienza e del risparmio di energia, che pure è fortemente ostacolato dal Governo. Nonostante gli sforzi del Ministero dello Sviluppo economico nella stesura dello schema, le disposizioni in esso contenute non sono risolutive delle questioni poste dalla Commissione e non corrispondono allo spirito della direttiva 2012/27/UE. In particolare, sarebbe opportuno intervenire con maggiore efficacia sul miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili delle pubbliche amministrazioni e con misure in grado di promuovere significativamente gli investimenti nella riqualificazione profonda anche degli edifici dei privati”.
Sempre secondo Girotto, “nel parere non ci sono, inoltre, elementi adeguati a dare una risposta soddisfacente al rilievo mosso dalla Commissione europea relativamente al mancato recepimento dell’articolo 19 della direttiva e, soprattutto, a fornire una soluzione efficace per la rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di un vasto piano di ristrutturazione energetica del parco immobiliare italiano; e non sono state apportate modifiche finalizzate alla promozione dell’efficienza energetica e alla sensibilizzazione dei cittadini in materia”.
FONDO EFFICIENZA
Oltre a questi elementi oggettivi, strettamente legati alla procedura di infrazione della Commissione europea, il senatore Girotto ne ha poi segnalati altri, ancor più strutturali e fortemente legati alle scelte governative, che, a suo giudizio, depotenziano i benefici ambientali, sanitari ed economici che gli investimenti degli operatori in questo settore potrebbero generare. Secondo l’esponente 5 Stelle, “è tuttora inattuato quanto stabilito all’articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in merito all’istituzione del Fondo nazionale per l’efficienza energetica: dopo quasi due anni i Ministeri competenti non hanno ancora adottato il decreto attuativo. Peraltro, alcune regole emanate dall’Autorità per l’energia elettrica, il Gas e il sistema idrico (Aeegsi) incidono fortemente sul quadro regolatorio del settore, in forte contrasto con gli indirizzi dell’Unione europea e con i principi e gli obbiettivi della direttiva 2012/27/UE. In particolare faccio riferimento alla delibera del 2 dicembre 2015, n. 582, recante Riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica. Contestuale aggiornamento delle compensazioni di spesa per i clienti domestici in disagio economico, con la quale l’Authority ha stabilito che le tariffe per il servizio di distribuzione non saranno più parametrate al consumo di energia elettrica dei clienti, che i costi della distribuzione saranno recuperati attraverso un corrispettivo proporzionale alla potenza contrattualmente impegnata e che la attuazione di tale previsione partirà progressivamente dal 1 gennaio 2016”.
LE TARIFFE
Per Girotto è fondamentale “fare riferimento all’articolo 5.1 della deliberazione 539 del 12 novembre 2015 recante Regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi di distribuzione chiusi, con cui l’Aeegsi ha stabilito che l’ambito territoriale su cui ciascun gestore di un SDC (Sistema di distribuzione chiuso) può esercitare l’attività del trasporto di energia è circoscritto ai limiti territoriali del sito su cui insisteva il SDC alla data del 15 Agosto 2009. A mio avviso, i contenuti delle regole citate sono in palese contrasto rispetto agli indirizzi dell’Unione europea, che richiedono tariffe di distribuzione flessibili mirate a rendere più efficiente la rete e a stimolare autoconsumo di energia e efficienza energetica”.
FOTOVOLTAICO
“La normativa comunitaria – continua Girotto – mira a spingere sia il cliente che il distributore a utilizzare i servizi della rete nel momento in cui tale utilizzo è più efficiente e non a fondare il sistema tariffario su un modello inefficiente che regge sull’assunto che tutti consumino al massimo della potenza impegnata nello stesso momento. Con tale quadro regolatorio si mette fuori mercato la generazione distribuita rispetto alla generazione centralizzata di energia: chi installa un impianto fotovoltaico per autoconsumo o fa altri interventi di riduzione di risparmio energetico, nonostante per gran parte dei suoi consumi non utilizzi la rete di distribuzione, pagherà tariffe di rete uguali a quelle di chi preleva dalla rete tutta l’energia che consuma, il che porta a circa un dimezzamento dei vantaggi della generazione distribuita rispetto al precedente assetto di mercato, oltre che a una discriminazione di chi consuma energia autoprodotta rispetto a chi consuma energia prelevata dalla rete. Numerose associazioni ambientaliste e dei consumatori, rappresentanti delle settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico e alcuni senatori del Gruppo M5S hanno presentato esposti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione europea, al fine di evitare una nuova procedura di infrazione in merito all’applicazione della Direttiva 2012/27”.
Ma non è tutto. “Con la riforma delle tariffe – conclude il senatore Girotto – per coloro che sceglieranno di installare un impianto fotovoltaico per la propria abitazione, i tempi di ammortamento dell’investimento passeranno dagli attuali 7-9 anni a 14-16 anni”.
LA VOTAZIONE
Al termine della propria relazione, Girotto ha dunque dichiarato contrario del proprio Gruppo parlamentare allo schema di parere, il quale è stato messo ai voti e infine approvato. Di seguito, il testo del documento.
IL PARERE
La 10ª Commissione permanente, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/301UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» (Atto n. 201); rilevato che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per incompleto recepimento nell’ordinamento giuridico italiano della direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
* si invita il Governo, in raccordo con l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi), a prevedere che, in caso di conguaglio a seguito di cambiamento del fornitore di energia, il termine di adempimento sia definito e comunque non superiore al termine di sei settimane, prevedendo altresì che, trascorso detto termine, non possano essere emesse fatture relative al rapporto di fornitura appena concluso, fatto salvo il diritto del cliente a ottenere la restituzione di eventuali somme pagate in eccesso;
* per quanto riguarda le fatture di conguaglio in costanza di fornitore, si invita il Governo, in raccordo con l’Aeegsi, a prevedere che il periodo di consumo oggetto di tali conguagli non possa superare i due anni, fatto salvo il diritto del cliente stesso a ottenere la restituzione di somme eventualmente pagate in eccesso;
* per i casi di ritardo imputabili alla responsabilità del distributore, si invita il Governo a escludere quella del venditore, individuando, in raccordo con l’Aeegsi, le modalità per la corretta attribuzione delle partite economiche derivanti dalla differenza fra l’energia consumata e quella effettivamente misurata;
* si invita inoltre il Governo a prevedere che sia individuata, in raccordo con Aeegsi, l’entità dei conguagli di energia elettrica e gas per i quali sussiste un obbligo di rateizzazione nei confronti del cliente, fermo restando che nei casi di errore imputabile al distributore, il venditore corrisponde le somme a questo spettanti solo a fronte dell’avvenuto incasso di queste ultime;
* in merito all’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, si invita il Governo a valutare la possibilità di estendere gli interventi di efficientamento energetico anche agli immobili della pubblica amministrazione locale;
* all’articolo 3 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l’opportunità di rendere pubbliche le informazioni statistiche aggregate che i distributori di energia elettrica e gas devono inviare al Ministero dello sviluppo economico e che tali dati riportino anche la composizione del parco clienti con suddivisione per zona territoriale, tipologia di tensione e potenza per ciascun mercato di fornitura;
* all’articolo 4 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l’opportunità di considerare un esplicito assenso del cliente per il trasferimento dei dati risultanti dalla diagnosi energetica specificando inoltre in maniera più accurata le caratteristiche di qualifica o accreditamento richieste ai soggetti fornitori di servizi energetici indicati;
* valuti il Governo, in merito all’articolo 5, comma 1 lett. b) dello schema di decreto legislativo, l’opportunità di superare i problemi interpretativi ed applicativi derivanti dalla duplicazione dell’obbligo di informare i clienti sulle misure di efficienza, già previsto dal testo attuale dell’articolo 9, comma 7, lett. c), n. 3, del decreto legislativo n. 102 del 2014;
* si invita, inoltre, il Governo a valutare l’opportunità di attribuire all’Aeegsi il compito di mettere a disposizione dei soggetti obbligati l’elenco dei soggetti presso i quali i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica, al fine di evitare il rischio di determinare, da un lato una disomogeneità di informazioni ai clienti in quanto ogni venditore di energia/distributore avrebbe un proprio elenco più o meno esaustivo, dall’altro un aggravamento dell’attività dell’Aeegsiche avrebbe il compito di controllare periodicamente un numero molto ampio di elenchi tra loro diversi;
* valuti il Governo l’opportunità di eliminare il riferimento allo standard IEC 62056 oramai superato dalla normativa tecnica internazionale CEN-CENELEC abrogando all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2014 le parole “dello standard internazionale IEC 62056 e“;
* in tema di contabilizzazione del calore, valuti il Governo l’opportunità di precisare le definizioni di «contatore di fornitura» (articolo 2, comma 1, lettera i) e articolo 9, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 102 del 2014) e di «contatore individuale» (articolo 16, comma 6, del medesimo decreto legislativo), anche alla luce del parere espresso sull’atto in esame dalla Conferenza Unificata, chiarendo in particolare i riferimenti specifici;
* sempre in tema di contabilizzazione del calore, si invita il Governo a chiarire quali siano i soggetti obbligati all’installazione dei contatori individuali e dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali e a fissare le conseguenti sanzioni per la mancata installazione, al fine di evitare possibili limitazioni all’accesso al mercato e di garantire una riduzione dei consumi e degli sprechi di energia, una maggiore efficienza energetica e reali benefici economici per i consumatori finali;
* con riferimento all’articolo 2, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n. 102 del 2014, si segnala al Governo l’opportunità di definire il contatore di fornitura come apparecchiatura di misura dell’energia consegnata al singolo cliente;
* con riferimento all’articolo 5, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo, si segnala al Governo l’esigenza di recepire pienamente la corrispondente disposizione della direttiva 2012/27/UE, prevedendo la possibilità di affidare a soggetti terzi, oltre che all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, la definizione dei costi di riferimento per il servizio di ripartizione dei costi relativi ai consumi individuali; garantendo in ogni caso, al fine di evitare pregiudizi alle attività economiche degli operatori del settore che svolgono il servizio di ripartizione, che i costi siano economicamente sostenibili, tenendo anche conto dei servizi aggiuntivi che possono essere offerti;
* con riferimento all’articolo 14 del decreto legislativo 102 del 2014, in materia di servizi energetici e altre misure per promuovere l’efficienza energetica, si segnala al Governo l’opportunità di prevedere indicazioni precise sulle modalità volte ad assicurare l’applicabilità dei contratti di rendimento energetico nell’ambito della normativa del Codice degli appalti;
* con riferimento all’articolo 9 del decreto legislativo 102 del 2014, al comma 3, lettera a), si invita il Governo a valutare l’opportunità di chiarire che il dato di misura effettiva attiene sia all’impresa consumatrice finale che all’utente domestico, sostituendo la parola: «consumatori», con le seguenti: «clienti finali»;
* con riferimento all’articolo 9, comma 5, lettera b), dello schema di decreto legislativo, si invita il Governo a valutare l’opportunità di sopprimere le parole «da parte delle imprese di fornitura del servizio», nonché, con riferimento alla successiva lettera c), di sostituire l’inciso «secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti» con un chiaro riferimento alle norme UNI EN 834, al fine di garantire maggior chiarezza e univocità;
* al medesimo articolo 9, comma 5, lettera d), dello schema di decreto legislativo, si invita il Governo a valutare l’opportunità di sostituire le parole: «secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti», con le seguenti: «secondo quanto previsto dagli standard europei di regolamentazione di cui all’appendice B», definendo il contenuto della richiamata appendice, stabilendo che per la corretta suddivisione delle spese nei condomini di cui all’articolo 9 comma 5 lettera d) i costi debbano essere ripartiti tra gli utenti finali per una quota di almeno il 50 per cento, fino ad un massimo del 70 per cento, sulla base del consumo rilevato; che in edifici alimentati da gasolio o gas e nei quali i tubi di distribuzione esterni siano prevalentemente coibentati, i costi per l’esercizio del riscaldamento debbano essere ripartiti tra gli utenti finali con una percentuale del 70 per cento del totale dei consumi rilevati; che il condominio possa scegliere percentuali diverse da quelle indicate con una delibera dell’assemblea, sulla base di una relazione tecnica giustificativa; che in edifici dove le tubazioni di distribuzione del calore non siano prevalentemente isolate e dove, di conseguenza, una parte rilevante di calore del consumo non possa essere rilevata, il consumo relativo di calore degli utenti finali possa essere determinato secondo le regole della tecnica, considerando il consumo così determinato per ciascun utente nel conteggio come “calore rilevato”; che i costi rimanenti (costi fissi) possano essere ripartiti secondo i millesimi riscaldamento, metri quadri o metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate;
* al fine di favorire l’efficienza energetica dei comparti industriali soggetti al sistema ETS, si invita il Governo a valutare la possibilità di prevedere, come già avvenuto in altri Paesi, l’adozione di un sistema di compensazione dei costi indiretti derivanti dall’applicazione della direttiva 2003/87/CE, in linea con quanto suggerito nella segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 13 gennaio 2015, che leghi la compensazione dei suddetti costi al conseguimento di ben definiti standard di efficienza energetica (certificazione ISO 50001);
* a tal fine, si invita il Governo a valutare l’opportunità di inserire all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo la lettera i), la seguente lettera: «i-bis) compensare i costi, così come definiti dal paragrafo 26 di cui al C(2012) 3230 finale, con priorità di assegnazione alle imprese accreditate ISO 50001”.