[A cura di: Nuovo FiscoOggi – Agenzia delle Entrate]
Non soltanto gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio
edilizio e all’incremento del risparmio energetico. La legge di Stabilità
approvata a fine 2015 dal Parlamento, ha previsto il prolungamento di un anno
anche per il “bonus arredi”, riconosciuto a chi acquista mobili e grandi
elettrodomestici destinati a immobili oggetto di lavori di ristrutturazione, a
fianco del quale è stato introdotto un nuovo “bonus mobili”, riservato alle
giovani coppie che comprano (e arredano) l’abitazione principale.
ARREDI
È sempre il comma 74 a mantenere in vita fino al 31 dicembre 2016
l’agevolazione introdotta, a partire dal 6 giugno 2013, a favore di chi
acquista mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile
oggetto di lavori edilizi per i quali si fruisce del “bonus ristrutturazioni”
nella misura maggiorata del 50%. Il beneficio consiste in una detrazione Irpef
del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di quei beni, da calcolare su un
importo massimo di 10.000 euro per unità immobiliare, e deve essere fruito in
dieci quote annuali di pari importo.
Gli interventi
Per averne diritto, occorre che sia stato effettuato uno dei seguenti
interventi:
* manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione su singoli appartamenti o su parti comuni di edifici
residenziali (per queste ultime, vanno bene anche i lavori di manutenzione
ordinaria);
* ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi
calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
* restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia,
riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare oppure da cooperative edilizie che, entro 18 mesi
dal termine dei lavori, vendono o assegnano l’immobile.
Se l’intervento riguarda le parti condominiali (ad esempio, la
guardiola o l’appartamento del portiere, i lavatoi), ciascun condomino ha
diritto alla detrazione, per la propria quota, solo per i beni destinati ad
arredare quei locali; il bonus non spetta per gli eventuali beni acquistati per
arredare la propria casa.
Le condizioni
La data di inizio lavori deve precedere quella di acquisto dei beni,
ma non necessariamente le spese di ristrutturazione vanno sostenute prima di
quelle per l’arredo. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da
eventuali abilitazioni amministrative o, se obbligatoria, dalla comunicazione
preventiva all’Asl; per gli interventi che non richiedono comunicazioni o
titoli abilitativi, basta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Importante sottolineare che deve trattarsi di mobili ed
elettrodomestici nuovi. Tra i primi rientrano: letti, armadi, cassettiere,
librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze,
materassi, apparecchi di illuminazione (non, invece, porte, pavimentazioni,
tende, tendaggi e altri complementi di arredo). Invece, i grandi
elettrodomestici danno diritto al beneficio se di classe energetica non
inferiore alla A+ (per i forni, è sufficiente la A); tuttavia, sono agevolabili
anche quelli privi di etichetta energetica, se per gli stessi non ne è stato
ancora previsto l’obbligo. Sono considerati grandi elettrodomestici:
frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura,
stufe elettriche, piastre riscaldanti, forni a microonde, apparecchi elettrici
di riscaldamento, radiatori e ventilatori elettrici, apparecchi per il
condizionamento. Nell’importo delle spese su cui determinare il bonus possono
essere conteggiate anche quelle sostenute per il trasporto e il montaggio.
I pagamenti
Come per i lavori di ristrutturazione e quelli di riqualificazione
energetica, occorre pagare con bonifici bancari o postali, indicando: causale
del versamento; codice fiscale del beneficiario della detrazione; numero di
partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è
effettuato. Tuttavia, è consentito pagare anche mediante carte di credito o di
debito (rileva il giorno di utilizzo della carta, indicata nella ricevuta della
transazione, e non il giorno di addebito sul conto corrente); non è ammesso il
pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri strumenti.
In aggiunta al prorogato “bonus arredi”, il comma 75 della Stabilità
2016 ha istituito un ulteriore “bonus mobili”, riservato esclusivamente alle
giovani coppie, quelle cioè nelle quali almeno uno dei due non ha superato i 35
anni di età. L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef pari al 50% delle
spese sostenute nel 2016 per l’acquisto di mobili destinati al proprio
appartamento, da calcolare su un ammontare complessivo non superiore a 16mila
euro e da fruire in dieci quote annuali di pari importo. Per aver diritto al
beneficio, la coppia (sposata o convivente) deve aver costituito nucleo
familiare da almeno tre anni ed aver acquistato un’unità immobiliare da
destinare a propria abitazione principale. Il nuovo “bonus mobili” non è
cumulabile con l’ordinario “bonus arredi”.