L’assemblea condominiale avrebbe approvato all’unanimità
l’installazione di un ascensore. Peccato che alcuni condòmini sollevino il
problema di un difetto sia di convocazione assembleare sia di delega. Vincono
in primo grado, perdono in Appello e la Cassazione, per ragioni puramente
formali, conferma la sentenza di secondo grado. Che, comunque, continua a far
discutere.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 11.1.2016, n. 235
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 27 dicembre 2006 fu notificato a M.M. ed a F. e L.P. atto di
citazione innanzi al Giudice di Pace di Carrara con il quale il Condominio M.,
aveva chiesto la loro condanna al pagamento di euro 1.912,50 quale quota di
spettanza per l’installazione di un ascensore, in forza di una delibera
approvata il 7 settembre 2005 , adottata all’unanimità in un’assemblea alla
quale avrebbe partecipato tale E.P., in qualità di delegata di essi convenuti.
2. I predetti resistettero alle richieste del Condominio con
l’osservare che essi erano comproprietari di un appartamento al piano terra e
che non avevano conferito alcuna delega rappresentativa ad E.P., la quale non
era neppure titolare di alcun diritto dominicale che la abilitasse a
partecipare alle assemblee condominiali; evidenziarono altresì di non aver mai
ricevuto alcuna convocazione per l’assemblea in discorso.
3. I M.-P. iniziarono allora separato giudizio innanzi al Tribunale di
Massa, al fine di far dichiarare la nullità della delibera di cui sopra, con
atto di citazione notificato il 1° febbraio 2006: in quella sede il Condominio
ribadì la validità dell’espressione di volontà assembleare, attesa la
partecipazione della E.P.; l’adito giudicante dichiarò la nullità della
delibera per non esser stata fornita prova della convocazione degli attori e,
stante la sussistenza di tale radicale vizio, irrilevante che l’impugnazione
fosse stata proposta dopo il decorso del termine di trenta giorni previsto
dall’art. 1.137 cod. civ..
4. Il Condominio interpose appello, facendo valere la pronuncia
regolatrice delle Sezioni Unite a 4806/2005, che aveva fatto rientrare
nell’ambito dell’annullabilità le cause di irregolare convocazione e
costituzione dell’assemblea: tale motivo fu ritenuto fondato dalla Corte di
Appello di Genova che riformò la precedente decisione, dichiarando
inammissibile il ricorso per il mancato rispetto del termine per impugnare
stabilito dall’art 1137 cod. civ..
5. Per la cassazione di tale decisione proposero ricorso i M.-P.,
sulla base di quattro motivi; il Condominio resistette con controricorso,
contenente ricorso incidentale condizionato; all’esito dell’esame preliminare
innanzi alla sesta sezione, è stata stilata relazione ex art 380 bis c.p.c.,
concludente nel senso della manifesta infondatezza del ricorso; portata la
causa all’adunanza camerale del 14 ottobre 2014, la stessa è stata assegnata
alla pubblica udienza per carenza dell’elemento dell’evidenza decisionale. I
P., con nuovo difensore, hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo le parti ricorrenti lamentano la violazione
dell’art 1363 cod. civ. laddove la Corte territoriale avrebbe interpretato il
verbale dell’assemblea del 7 settembre 2005 senza tener conto di tutte le sue
articolazioni : in particolare non avrebbe tenuto conto che la presenza di
E.P., non proprietaria, non poteva essere interpretata come attestazione della
presenza di condomini rappresentanti le quote di essi ricorrenti.
I.a. Il motivo è privo di fondamento in quanto non è applicabile,
neppure in astratto, la disciplina sull’interpretazione dei contratti alla
parte di un verbale di assemblea condominiale che non contenga manifestazioni
di volontà: nella fattispecie si analizza criticamente quella che invece era
una constatazione di fatto che poteva essere corrispondente o meno alla realtà
fattuale, ma certo non impegnava la volontà collettiva.
II. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art 1388 cod.
civ. per aver, la Corte territoriale, posto a carico dei ricorrenti le
conseguenze del mancato dissenso della E.P. in ordine alla delibera impugnata:
il motivo è infondato perché la Corte territoriale ha posto a base della
propria decisione sia la intempestività della impugnazione di delibera annullabile
– e sul punto nulla viene argomentato in contrario, se non negando
semplicemente il fatto – sia la circostanza che della carenza di delega non si
sarebbe parlato nell’opposizione ex art 1137 cod. civ.: la constatazione dunque
della condotta non oppositiva della E.P. diveniva sub valente rispetto alle
sopra illustrate rationes decidendi.
III. Con il connesso terzo motivo viene denunciata la violazione
dell’art 2697 cod. civ. per avere, la Corte genovese, posto a carico dei
ricorrenti l’onere di provare il dissenso della E.P. rispetto alla delibera,
quando però tale circostanza sarebbe stata superata dalla mancata dimostrazione
che la predetta fosse presente in assemblea in qualità di delegata: valgono in
contrario le medesime ragioni sopra espresse alle quali va aggiunto che la
contestazione della mancanza di delega doveva formare oggetto della originaria
impugnazione e non già di un tardivo motivo di appello.
IV. Con il connesso quarto motivo viene fatta valere la
contraddittorietà e la illogicità della motivazione laddove la mancanza di
dissenso in assemblea sarebbe stata ricondotta alla sussistenza di persona
delegata legittimamente (la E.P.) circostanza questa da escludere: il motivo è
inammissibile perché non vi era un contrasto tra premesse e conclusioni del
ragionamento della Corte del merito e per le osservazioni in precedenza fatte
in merito alla duplicità delle rationes decidendi.
V. Il ricorso incidentale condizionato va dichiarato inammissibile per
sopravvenuta carenza di interesse.
VI. La ripartizione dell’onere delle spese segue la soccombenza
determinata dal rigetto del ricorso principale; detti oneri vanno liquidati
come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello
incidentale condizionato; condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese
che liquida in euro 3.700 di cui 200 per esborsi.