Un primo e sommario esame delle criticità emerse dalla lettura della legge di Stabilità 2016. a questo scopo, nei giorni scorsi si sono riuniti i vertici del centro studi Appc di Genova, e nello specifico: l’avvocato Trabucco e il dottor Balbi; il dottor Pelizzaro (responsabile dei rapporti con gli ordini professionali); il dottor Laporini (responsabile organizzativo) e l’avvocato Negro (coordinatore).
Presa visione della norma, i referenti della sezione genovese dell’Associazione piccoli proprietari di case hanno osservato come la stessa contenga sostanzialmente una riscrittura dell’art. 13 della legge 431/98, introducendo un obbligo di registrazione del contatto di locazione ad esclusivo carico del locatore che è sostanzialmente costretto a fornire la comunicazione relativa alla registrazione del contratto al conduttore e all’amministratore del condominio entro 60 giorni dall’avvenuta registrazione.
Ciò – secondo i membri di Appc – “parrebbe stravolgere lo schema di responsabilità solidale a carico delle parti in caso di mancata registrazione del contratto, introducendo anche un obbligo di comunicazione all’amministratore che già è legislativamente previsto dalla nuova normativa in materia di condominio negli edifici. Inoltre, si rileva come le conseguenze della mancata registrazione del contratto locatizio comporterebbero una introduzione automatica di clausole contrattuali in relazione al canone di affitto, principio che era già stato oggetto di intervento della Corte Costituzionale e sembrerebbe reiterato nella legge di Stabilità. Non si vede, peraltro, come un’irregolarità fiscale possa riverberarsi sul contratto locatizio fino al punto di mutare l’originaria volontà delle parti”.
L’altra norma che interessa l’Associazione dei piccoli proprietari è quella relativa alla disciplina fiscale del contratto di comodato ai parenti entro il primo grado in linea retta e l’aspetto fiscale dell’imposizione sulla casa di cui venga attribuito l’uso giudizialmente al coniuge separato. A giudizio del centro studi Appc, “tale limitazione è discutibile, oltre ad evidenziare una scarsa chiarezza della disposizione normativa. La norma ha anche innovato in relazione al cosiddetto contratto di locazione finanziaria di immobile, sospendendo in alcuni casi la necessità dei pagamenti delle quote ma introducendo, e questo è un principio condivisibile, la possibilità di esperire azioni di sfratto per morosità nei confronti del cessionario moroso”.
Infine, un’annotazione sul canone Rai in bolletta: “Anche se si tratta di un problema solo indirettamente collegato all’abitazione, l’abbinamento del canone ad un’utenza di energia elettrica parrebbe essere oggetto di possibili contestazioni e difficoltà applicative. Su questa e su altre questioni ci riserviamo di intervenire per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle incongruenze, discrasie e criticità della legge di Stabilità 2016”.