PENSIONATI DELL’ENEL: LO SCONTO SULLA BOLLETTA ELETTRICA VA TASSATO
- Redazione
- 2 febbraio 2016
[A cura di: Salvatore Di Giglia – Nuovo FiscoOggi, Agenzia delle Entrate]
Lo sconto sui costi dell’energia elettrica consumata, praticato in bolletta ai pensionati ed ex dipendenti dell’Enel, costituisce reddito di lavoro e, perciò, ai fini fiscali, parte della retribuzione o della pensione. Questo il principio sancito dalla Cassazione con la sentenza 25024 dell’11 dicembre 2015, il cui giudizio sul punto era molto atteso, stante il fatto che la questione, negli scorsi anni, era stata ampiamente dibattuta davanti alla giurisdizione tributaria di merito.
Il fatto
I pensionati ed ex dipendenti Enel hanno fruito fino al 31 dicembre 2015 (sconto poi sostituito con una somma erogata “una tantum”, di importo variabile in base all’età del beneficiario) di un vantaggio economico tariffario (pari a circa l’80% del totale della bolletta energetica bimestrale), in precedenza riservato a tutti i dipendenti Enel, in servizio e non.
Tale “sconto” è qualificato, nella prassi dell’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare 1/2007 e risoluzione 137/2009) come un “vantaggio accessorio”, noto come fringe benefit, tassabile ai fini Irpef quale voce costitutiva del reddito di lavoro dipendente, “ancorché la materiale corresponsione avvenga” in favore dell’ex dipendente o pensionato “successivamente”, quindi, “alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato”.
La questione è stata, tuttavia, dibattuta dagli interessati, che hanno sempre sostenuto la non tassabilità di tale “vantaggio economico”, argomentando che il prelievo fiscale su tale componente potrebbe trovare applicazione solo in costanza di rapporto di lavoro dipendente. A seguito di molteplici contestazioni, mosse in sede giudiziaria da beneficiari non più dipendenti Enel, la problematica è stata rimessa al vaglio della Corte suprema.
La sentenza
La sentenza trova la sua premessa nella contestazione mossa da un contribuente davanti alla Commissione tributaria provinciale di Livorno avverso il prelievo tributario subito alla fonte sulla agevolazione tariffaria concessagli dall’Enel, in quanto ex dipendente della società. Il ricorso veniva accolto dal giudice di primo grado ma, a seguito dell’atto di appello interposto dall’ufficio tributario, la Commissione tributaria per la Toscana ribaltava l’esito del giudizio e affermava la legittimità della imposizione a Irpef dello sconto tariffario sull’energia elettrica accordato agli ex dipendenti e pensionati Enel. Al fine di ottenere la riforma del citato decisum, il contribuente sosteneva la tesi contraria davanti alla Corte di cassazione che, con la sentenza 25024 dell’11 dicembre 2015, si pronunciava per il rigetto del ricorso.
A sostegno della propria pronuncia la Cassazione ha richiamato, in primis, il tenore testuale dell’articolo 49 del Dpr 917/1986 (Tuir), ove espressamente si afferma che le pensioni di ogni genere “costituiscono… redditi di lavoro dipendente”. Dalla piena parificazione operata in via normativa tra i redditi derivanti da pensioni e quelli di lavoro dipendente, il Supremo collegio ha sancito che la disciplina tributaria dei redditi da pensione deve essere perfettamente identica a quello del lavoro dipendente (ancorché differiti nel tempo).
Secondariamente, la combinazione del citato articolo 49 con la disposizione di cui al successivo articolo 51, comma 1, del Tuir (già articolo 48), ove viene espressamente previsto che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”, ha consentito al giudice di legittimità di potere affermare che “anche il beneficio dello sconto sui costi della energia elettrica consumata, in quanto concesso dal datore di lavoro ai propri dipendenti (e pensionati) costituisce reddito di lavoro e perciò, ai fini fiscali, parte della retribuzione e della pensione”.
Conclusioni
La sentenza esaminata risolve, quindi, sul piano del diritto, la questione circa l’imposizione fiscale dei compensi in natura aggiuntivi che si identificano in sconti o agevolazioni di vario genere, che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, ed estende l’applicazione di tale principio di onnicomprensività anche al reddito da pensione, stante l’identità giuridico-concettuale fissata dall’articolo 49 del Tuir tra le due fattispecie reddituali (reddito di pensione uguale reddito di lavoro dipendente).