[a cura di: avv. Chiara Magnani – associazione Foro Immobiliare]
Con la sentenza n. 305 del 12/01/2016 la Cassazione statuisce come la nullità della delibera possa essere rilevata d’ufficio, anche dal giudice innanzi al quale è stato promosso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ancorché mai impugnata dal condomino. Nella fattispecie, due condòmini, destinatari di un decreto ingiuntivo per l’omesso pagamento di oneri condominiali come risultanti dal riparto delle spese straordinario regolarmente approvato in sede assembleare, si opponevano al decreto ingiuntivo azionato nei loro confronti dal condominio, rilevando come nella quota a loro ingiunta fossero inclusi anche importi relativi ad opere eseguite sul loro balcone e dai medesimi mai autorizzate.
Gli opponenti, che non avevano impugnato la delibera, rilevavano, infatti, come la delibera del 2003 mediante la quale era stata decisa di effettuazione di lavori straordinari nello stabile fosse affetta da nullità in quanto comprensiva anche di interventi da realizzarsi sulle parti di proprietà esclusive e come l’assemblea mai avrebbe potuto deliberare in materie coinvolgenti le proprietà individuali. La Corte, pertanto, accoglieva il ricorso dei condòmini evidenziando come la delibera del 2003 fosse chiaramente nulla (con la sentenza 4806/2005 la Cassazione ha ben individuato il discrimine tra le delibere nulle e annullabili e come “…debbono qualificarsi nulle….le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto, le delibere che incidono…sui diritti individuali o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini…), e come, in caso di delibera nullità, il vizio possa essere fatto valere in ogni stato e grado del procedimento nonché rilevato d’ufficio dal giudice in qualsivoglia sede adito: solo in caso di delibere annullabili e non ritualmente impugnate innanzi alla competente autorità è preclusa, al giudice dell’eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la rilevabilità del vizio. Siffatta preclusione, invece, non opera in caso di delibera nulla, tanto più se si considera come nella maggior parte dei casi, come è anche quello esaminato dalla Suprema Corte, proprio la delibera, poi successivamente dichiarata nulla, risulti essere dal condominio posta a fondamento del ricorso per ingiunzione.