[A cura di: avv. Claudia Carmen Caruso e avv. Gaetano Fabio Fiamma – Uppi]
Il Tribunale di Catania, su richiesta degli avvocati Claudia Carmen Caruso e Gaetano Fabio Fiamma in difesa di un associato dell’ Uppi di Catania, ha emesso ex art. 423 c.p.c. un’ordinanza di ingiunzione di pagamento delle maggiori somme dovute dal proprietario – così come da contratto regolarmente sottoscritto – rispetto a quelle già corrisposte dall’inquilino ex art. 3 d.lgs n. 23/2011 a titolo di canone di locazione.
Il caso trae origine da un giudizio per sfratto per morosità, nel quale il G.I., in considerazione dell’opposizione dell’inquilino che chiedeva l’applicazione del d.lgs n. 23/2011, non ha convalidato l’intimato sfratto, disponendo la conversione del rito. Dopo aver esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, all’udienza fissata dal G.I. la difesa dell’associato dell’Uppi di Catania ha rilevato che Corte Costituzionale prima con sentenza n. 50/2014 del 10.03.2014 ha dichiarato l’incostituzionalità dei commi 8 e 9 del d.lgs n. 23/2011, e poi con sentenza n. 169/2015 del 24.06.2015 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1 della L. n. 80/2014, il quale testualmente recitava “Sono fatti salvi, fino alla data del 31.12.2015, gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’art. 3 commi 8 e 9 del d.lgs n. 23/12011”.
In forza delle due sentenze di incostituzionalità, ed in considerazione dell’esistenza dei presupposti e condizioni previsti dalla norma, gli avvocati Caruso e Fiamma hanno richiesto al G.I. ai sensi dell’art. 423 c.p.c. l’ingiunzione di pagamento delle differenze del canone. In particolare, le somme richieste non sono state contestate, atteso che l’inquilino non ha mai contestato l’importo pattuito a canone di locazione, ma si è limitato soltanto a chiedere l’applicazione del d.lgs n. 23/2011.
Il Tribunale di Catania dopo aver fatto un excursus storico sull’art. 3 comma 8 e 9 del d.lgs n. 23/2011, ha confermato il proprio orientamento in ordine alla possibilità di sanare la nullità del contratto di locazione tardivamente registrato. In particolare, ha affermato nella predetta ordinanza: “Conformemente all’indirizzo seguito da questa sezione, la nullità prevista dalla legge derivante dalla mancata o tardiva registrazione del contratto di locazione seppure tardiva, cioè intervenuta oltre i termini fissati dalla legge avuto riguardo al momento di stipula del negozio, determina una sopravvenuta sanatoria del contratto consentendo che lo stesso produca effetti”.
La difesa dell’associato dell’Uppi di Catania si sta attivando per dare esecuzione alla predetta ordinanza di ingiunzione, con la consapevolezza e l’amarezza che il nostro Stato, nonostante ben due sentenze di incostituzionalità, ha reintrodotto con la legge di Stabilità l’art. 1 comma 59, che sostanzialmente è una norma di salvaguardia degli effetti del d.lgs n. 23.
In caso di opposizione fondata sull’applicazione della predetta norma sarà sollevata nuovamente la questione di legittimità costituzionale con riserva di agire nei confronti di quei soggetti la cui condotta possa configurare la violazione del principio neminem ledere ex art. 2043 c.c..
Fermo restando quanto sopra, si rileva irragionevolezza della predetta norma nella parte in cui il Legislatore ha posto come limite temporale la data del 16 luglio 2015, legata alla pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale n. 169/2015 anziché la data del 10.03.2014, corrispondente alla sentenza n. 50/2014 che ha dichiarato l’incostituzionalità dei commi 8 e 9 del d.lgs n. 23/2011.