PORTINAIO E AMMINISTRATORE: SCONTRO A COLPI DI… DIFFAMAZIONI E CALUNNIE
- Redazione
- 16 febbraio 2016
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI pen., sent. n. 5740,
ud. 29.1.2016
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L’amministratore di condominio inserisce nell’ordine del giorno dell’assemblea i provvedimenti da prendere contro il portinaio che avrebbe occultato la posta dei condòmini; il portinaio lo accusa di diffamazione, l’amministratore lo contro-accusa di calunnia. Chi ha ragione? Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 5740 del 29 gennaio 2016, di cui riportiamo un estratto.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, parzialmente riformando, in punto di concessione del beneficio della non menzione, la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Milano, che per il resto è stata confermata, ha ritenuto A.A. colpevole del reato di calunnia (art. 368 cod. civ.) per aver egli incolpato, con denuncia-querela sporta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, U.D., amministratore del condominio corrente in Milano, Via …, di diffamazione, aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato e dall’abuso della relazione di ufficio (artt. 595, comma secondo, e 61 n. 11 cod. pen.), reato che il denunciante sapeva non essere stato commesso.
2. Avverso la sentenza di appello ricorre la difesa del prevenuto che propone sei motivi, i cui contenuti possono sintetizzarsi nei termini che seguono.
2.1. Con il primo motivo, che deduce vizi di motivazione e violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.), la difesa evidenzia che l’A.A. presentò querela avverso l’amministratore del condominio, ritenendo che l’inserimento all’ordine del giorno della futura assemblea delle determinazioni da adottarsi per la contestatagli condotta di occultamento della posta del condominio, lo esponesse personalmente al sospetto ed alla curiosità altrui, mettendo in dubbio la sua reputazione.
Sottolinea che i comportamenti denunciati erano realmente accaduti e furono attribuiti a chi ne era stato l’autore, spettando poi all’autorità giudiziaria verificare se il comportamento descritto in denuncia costituisca o meno reato.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) nonché mancanza ed illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) nella ricostruzione all’elemento soggettivo del reato di calunnia e ciò anche per un errato governo degli esiti probatori (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.).
Questi ultimi, invero, erano stati ritenuti dalla Corte territoriale, e prima ancora dal Tribunale, rilevanti pur in difetto dei necessari indici di gravità, precisione e concordanza.
Era stato infatti ritenuto che l’imputato avesse denunciato per diffamazione l’amministratore del condominio – costituitosi parte civile – accusandolo, nella piena consapevolezza della sua innocenza, al fine di precostituirsi un supporto nella causa civile dal prevenuto intrapresa per opporsi a quel licenziamento, nel frattempo intimatogli in esito ai fatti in imputazione.
La difesa contesta ogni collegamento tra la denuncia e l’impugnazione del licenziamento non risultando la prima utilizzata nel giudizio civile e non essendo il prevenuto, quando sporse denuncia, ancora a conoscenza dell’esatta contestazione che allo stesso sarebbe poi stata mossa per l’intimato licenziamento.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) quanto ai condotti accertamenti degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato di calunnia e ancora quanto alla violazione delle regole di valutazione della prova (art. 192 cod. proc. pen.).
(omissis)
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito indicati, motivi enunciati nei termini strettamente necessari a sostenere la decisione adottata (art. 173, comma 1, Att. cod. proc. pen.).
2. Per la configurabilità del delitto di calunnia è richiesta, nella consapevolezza dell’agente dell’innocenza dell’incolpato, l’attribuzione di un reato integrato nei suoi elementi costitutivi, che sono innanzitutto, quelli obiettivi, consistendo la calunnia nell’incolpare taluno di un reato.
Non integra pertanto il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante l’eventuale qualificazione prospettata dal denunciante in relazione a specifiche fattispecie di reato (Sez. 6, n. 34825 del 01/07/2009; Sez. 6, n. 37795 del 10/06/2010; Sez. 6, n. 26542 del 16/06/2015).
Manca in tali casi un’alterazione della realtà suscettibile di determinare l’indebita incolpazione dell’accusato (Sez. 6, n. 1638 del 07/11/2002).
3. Nell’atto di querela incriminato, il prevenuto ha esposto che l’amministratore del condominio presso il quale egli svolgeva l’attività di portiere e custode aveva inserito in uno dei punti posti all’ordine del giorno dell’assemblea convocata per i giorni 23 e 24 marzo 2011 la “Valutazione dei provvedimenti da intraprendere nei confronti del Sig. A.A. a seguito dell’occultamento/apertura della posta di proprietà del condominio” (Capo A della rubrica), riferendo, altresì, il querelante di essere venuto a conoscenza che in quella occasione venne deliberato il suo licenziamento “in seguito alla reiterazione delle accuse nei miei confronti da parte dell’amministratore”.
Avendo il denunciante, per i riportati contenuti dell’atto di accusa, esposto un fatto realmente verificatosi, come indicato dalla stessa Corte di appello nell’impugnata sentenza, per i richiamati principi egli non può essere ritenuto colpevole di calunnia.
Né, d’altro canto, può integrare il contestato reato la qualificazione portata del fatto operata nell’atto di querela, spettando ogni valutazione sulla rilevanza penale di quanto descritto all’autorità giudiziaria.
4. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza della Corte territoriale annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.