[A cura di: Paolo Ciri – delegato Uppi Spoleto]
La vecchia Ici e la attuale Imu, essendo imposte sulla proprietà e non sul reddito, non essendo imposte progressive, secondo l’opinione di molti giuristi (e secondo il senso comune…) sono imposte contrarie alla Costituzione, di cui riportiamo il testo dell’articolo 53: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.
Avere la proprietà degli immobili è manifestazione di capacità contributiva? No. Non lo è. Probabilmente lo sono stati i guadagni che hanno permesso di comprare una casa e che già furono tassati. Ma il possesso in sé non determina una capacità contributiva.
Seconda domanda: la tassa sulla proprietà è progressiva? No. Non lo è. Pagano la stessa aliquota indigenti e ricconi.
Non bastasse, altri profili di incostituzionalità possono emergere, secondo alcuni pareri, anche in rapporto ad altri articoli della legge fondamentale, ad esempio il 47 (“La Repubblica… favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione”) o il 42 (“La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”).
Però è l’art. 53 ad essere centrale e determinante nell’ambito di una esegesi chiarissima. Non così, però, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Una ricerca, neppure esaustiva, rinviene le seguenti ordinanze e sentenze: 91/94, 263/94, 113/96, 251/96, 111/97, 119/99, 190/99, 200/99, 331/00, 5/01, 401/02, 6/03. C’è anche da dire che, ovviamente, se la Corte si è dovuta esprimere è perché, a monte, un Tribunale o una Commissione Tributaria avevano ritenuto la questione “non manifestamente infondata”. Pure è vero che in moltissime occasioni le questioni di incostituzionalità erano state respinte già dai tribunali ordinari, forti dell’atteggiamento della Corte Costituzionale sopra riportato. Famosa, o famigerata, la recente la Ctp di Brescia, 28/5/2013.
Quale è la novità, allora? È che nel tempo la sensibilità politica, e con essa la interpretazione delle norme, muta. Ed ora la illuminata e coraggiosa Commissione Tributaria Provinciale di Massa, presieduta dal dottor Gioacchino Trovato, il 25 marzo 2015, con la sentenza numero 25 pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel numero 43 del 28 ottobre 2015, ha accolto la questione di legittimità e dato vita ad un ricorso incidentale. Una grossa vittoria per il contribuente che ricorreva contro i silenzi del Comune di Aulla. E per tutta la categoria dei proprietari immobiliari (categoria che, in Italia, è estesa, diffusa ed eterogenea).
Ora la questione è: muterà orientamento la Corte Costituzionale in merito a questa “vexata quaestio”? Se fosse, se i Giudici rivedessero le conclusioni cui erano giunti i loro colleghi, sarebbe davvero un terremoto a livello politico e tributario!