Una condomina colloca sul proprio balcone un manufatto che non soltanto danneggerebbe l’estetica dell’edificio, ma che limiterebbe l’utilizzo della cosa comune agli altri condòmini. A chi spetta l’onere di provare che il manufatto in questione è illegittimo? È la questione sulla quale si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza 699 del 18 gennaio 2016, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE CASSAZIONE
Sez. II civ, sent. N. 699
del 18.01.2016
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29.10.2004 R.G. ha convenuto in giudizio avanti il Giudice di Pace di Castelvetrano B.M.C., affinché venisse accertato che il manufatto realizzato dalla convenuta sul proprio balcone al piano 4° dell’edificio condominiale ubicato in omissis (precisamente una chiostrina in vetro ed alluminio) costituisse innovazione vietata ai sensi dell’art. 1120, com.2 , cod. civ., e che per tale ragione venisse rimossa e collocata in posizione analoga a quelle presenti nei balconi del 2° e 3° piano dell’immobile, con richiesta di condanna al risarcimento dei danni subiti per l’illegittimo comportamento. Nell’atto di citazione l’attore, in premessa, affermava di essere proprietario dell’appartamento sito al 3° piano dell’immobile mentre l’odierna convenuta era proprietaria dell’appartamento sito al 4° piano dello stesso edificio. Gli appartamenti al 2°, 3° e 4° piano di cui si compone l’edificio oggetto del presente giudizio, sono tutti dotati, sul lato posteriore rispetto a quello prospiciente la via, di balconi sui quali i proprietari hanno realizzato, per una migliore fruizione dei balconi medesimi, delle chiostrine in vetro ed alluminio. È accaduto però che, mentre l’odierno attore nonché il proprietario dell’appartamento al 2° piano, hanno realizzato tali chiostrine a ridosso del muro perimetrale, di guisa che nessun fastidio le stesse potessero arrecare al pieno godimento del corpo scala, la convenuta ha ritenuto di dovere realizzare la propria chiostrina in posizione opposta rispetto alle altre due, ovvero proprio al di sopra della finestra del corpo scala.
Tale collocazione, oltre ad impedire l’apertura della finestra del corpo scala, ha comportato un oscuramento in corrispondenza del pianerottolo del piano di abitazione dell’attore con la conseguenza che lo stesso, ai fine di servirsi e di godere del pianerottolo medesimo, è costretto ad accendere la luce artificiale anche di giorno; inoltre l’attore, data la carenza di luce naturale, è stato costretto a rimuovere le piante poste ad ornamento del pianerottolo. È ovvio – per evidenti ragioni – che tale limitazione dell’utilizzo e nel godimento delle parti comuni dell’edificio è subita non soltanto dall’attore, che abita l’appartamento che insiste sul pianerottolo che prende luce dalla finestra “oscurata” dalla chiostrina realizzata dalla convenuta, ma anche dai restanti condòmini, costretti anch’essi ad un uso parziale e condizionato delle parti comuni dell’edificio di cui si è illegittimamente “appropriata” la convenuta stessa.
Lamentava poi un’evidente alterazione del decoro architettonico dell’edificio recata dalla chiostrina costruita dalla convenuta, sia perché in posizione sfalsata rispetto a quelle edificate ai piani 2° e 3°, sia perché in spregio dei più elementari criteri estetici e di buon gusto. La convenuta B.M.C. si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l’incompetenza del Giudice di Pace, la prescrizione del diritto personale vantato dal R. alla rimozione, e comunque, nel merito, l’infondatezza delle domande attoree non risultando applicabile la previsione di cui all’art. 1120 cod.civ.
Il Giudice di Pace di Castelvetrano, dopo aver assunto prove testimoniali ed acquisito una relazione tecnica corredata da album fotografico da parte dell’attore, con la sentenza n.123/2005 ha accolto le domande proposte. Avverso detta sentenza B.M.C. ha proposto appello riproponendo le eccezioni formulate in primo grado ed aggiungendo che il Giudice di Pace avrebbe dovuto nel merito rigettare le domande attrici “posto che nessuna prova era stata fornita della illiceità della chiostrina e dei danni che la stessa avrebbe prodotto al decoro dell’edificio ed alle sue parti comuni”.
La sentenza resa dal Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Castelvetrano, n. 306 emessa in data 28.12.09, ha accolto parzialmente l’appello ritenendo che le domande proposte dall’attore R.G. dovevano essere rigettate perché prive di prova, rigettando invece tutti gli altri motivi di gravame. Il Giudice è giunto alla predetta conclusione in particolare affermando che “… a fronte delle contestazioni anche in questa sede mosse dalla parte appellante, il convenuto non ha offerto a questo giudice elemento alcuno al fine di ritenere corretta la valutazione, da parte del Giudice di Pace, degli elementi probatori raccolti in primo grado, non avendo provveduto come era suo onere fare, a depositare in questa sede il fascicolo di parte relativo al primo giudizio…” e poi “… nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d’ufficio, anche dei fascicoli di parte (Cass., Lav. 12.04.2006, n.8258).
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso R.G. sulla base di due motivi, mentre l’intimata non ha svolto difese in questa fase. Depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., la Sesta Sezione con ordinanza del 20 agosto 2012, ritenendo carente l’evidenza decisoria, rimetteva la causa alla pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. ( art. 360 n.3 c.p.c.) in relazione all’art. 115 c.p.c., ritenendo che se in primo grado l’onere probatorio spetta ovviamente all’attore, in appello invece, a fronte dell’accoglimento della domanda attorea, spetta all’appellante fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole eccezioni mosse alla sentenza impugnata, il cui riesame è chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato, e ciò ancor più laddove il giudice di primo grado abbia fondato il suo convincimento su prove di carattere documentali, di modo che, laddove la critica dell’appellante investa anche la corretta valutazione di tali risultanze istruttorie, è la parte interessata a doversi fare carico di consentirne la disamina al giudice di appello. Coerentemente con il suddetto presupposto, nel caso di specie spettava perciò all’appellante B.M.C., che contestava la valutazione in merito fatta dal Giudice di Pace, produrre in grado di appello tutti gli atti – tra cui anche la consulenza tecnica presa in massima considerazione dal giudice di prime cure – che consentivano al giudice di appello di verificare la fondatezza delle doglianze sollevate sul punto. Ad avviso del ricorrente la sentenza del Tribunale di Trapani sarebbe perciò errata in quanto l’appellante non aveva offerto alcun elemento a sostegno del proprio gravame, non avendo depositato i documenti sui quali si fondava la decisione impugnata, già prodotti in primo grado, ma che lo stesso attore aveva omesso di ridepositare unitamente al proprio fascicolo di parte.
Con il secondo motivo lamenta l’omessa, insufficiente o contradditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 n.5 c.p.c.), assumendo che “… dal tenore della sentenza impugnata sembrerebbe che il Giudice di appello avesse accolto la censura mossa dall’appellante circa l’inidoneità della CTP a costituire elemento di prova sufficiente, mentre di converso, il Tribunale ha accolto l’appello per la diversa ragione relativa alla mancanza in atti del fascicolo di primo grado. Alla luce di quanto sin qui esposto, la sentenza appare quasi avere un contenuto di tipo squisitamente sanzionatorio nei confronti della parte ritenuta (erroneamente) inadempiente all’onere di produzione del fascicolo, mentre appare del tutto tralasciato l’aspetto fondamentale di costituito dalla consapevole necessità di acquisire al giudizio il documento ( relazione di parte) la cui disamina avrebbe, con tutta evidenza, mutato radicalmente l’esito del giudizio.
Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento rende palese l’assorbimento del secondo. La soluzione alla quale è pervenuto il giudice di appello, nell’imputare all’originaria parte attrice le conseguenze negative derivanti dalla mancata presenza in atti del documento il cui riesame in chiave critica era sollecitato dai motivi di appello (CTP predisposta dallo stesso ricorrente), risulta in evidente contrasto con l’interpretazione che questa Corte ha offerto della previsione di cui all’art. 2697 c.c., laddove debba farsi applicazione di tale norma nel secondo grado di giudizio. Ed, infatti Cass. Se. Un., n. 3033 dell’08/02/2013, ha affermato che: “Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d’appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata, ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata. Ne consegue che l’appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d’appello, e su di lui ricade l’onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, ove l’appellante si dolga dell’erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l’onere di estrarne copia ai sensi dell’art. 76 disp. att. cod. proc. civ. e di produrli in sede di gravame. (Nell’enunciare il suddetto principio, la S.C. ha altresì precisato che, nei casi in cui una norma processuale si presti a due possibili alternative interpretazioni, ciascuna compatibile con la lettera della legge, ragioni di continuità dell’applicazione giurisprudenziale e di affidabilità della funzione nomofilattica devono indurre a privilegiare quella consolidatasi nel tempo, a meno che il mutamento del contesto processuale o l’emersione di valori prima trascurati non ne giustifichino l’abbandono, consentendo la conseguente adozione delle diversa opzione ermeneutica; condizioni che la Corte ha ritenuto di non ravvisare riguardo alla tematica di discussione).
In tal senso si è inteso dare continuità a quanto in passato affermato dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza n. 28498 del 23/12/2005, che in termini sostanzialmente conformi aveva affermato che “L’appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l’appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all’altro esame della causa, ma una “revisio” fondata sulla denuncia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata. Ne consegue che è onere dell’appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà , ex art. 76 dio. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all’esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che 17 giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare”.
Alla luce di tali principi espressivi di un ormai consolidato orientamento di questa Corte risulta evidente l’erroneità della soluzione alla quale è pervenuto il Tribunale di Marsala con la sentenza impugnata, che pertanto deve essere cassata con rinvio allo stesso ufficio, ma in persona di diverso magistrato, che liquiderà le spese di questo giudizio, procederà a nuovo esame attenendosi ai suesposti principi.
PQM
La Corte, assorbito il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo motivo di ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata rinviando per il merito e per la liquidazione delle spese di questo giudizio al Tribunale di Marsala in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 dicembre 2015.