CANONE RAI: PREOCCUPAZIONE PER GLI UTENTI, INCUBO PER LE SOCIETÀ ELETTRICHE
- Redazione
- 19 febbraio 2016
“Ad oggi le imprese del settore ancora non sanno come dovranno esigere il canone Rai che il Governo ha voluto inserire nelle bollette dell’energia elettrica”. È l’allarme lanciato in questi giorni da Chicco Testa, presidente di Assoelettrica, sulla complicata questione del canone in bolletta. Secondo Testa, “Il rischio è che si arrivi impreparati alla scadenza del prossimo luglio. Le imprese devono predisporre i necessari sistemi informatici per emettere le nuove fatture modificate, bisogna incrociare le banche dati, occorre chiarire una lunga serie di problemi che ancora non sono stati sciolti, dalla questione dei ritardati pagamenti, alla morosità, dall’eventualità di un cambio di fornitore ai pagamenti parziali, dai reclami ai contratti non residenti. Ormai il tempo stringe”.
Proprio Assoelettrica, insieme ad Utilitalia, ha preparato un documento circostanziato che elenca tutti i problemi aperti, e lo ha inviato al Ministero per lo Sviluppo economico, che però ancora non ha fornito una risposta. Pubblichiamo, di seguito, i punti salienti del report.
PREMESSE
La Legge 208/2015, ai commi da 152 a 164 dell’articolo 1 ha disciplinato l’addebito del canone Rai per il tramite della fatture emesse dalle imprese elettriche ai propri clienti “residenziali”. A riguardo, occorre sottolineare alcuni aspetti, peraltro non esaustivi, che non possono essere sottovalutati. Il primo di questi è l’impatto, in termini di costi, che gli operatori dovranno sostenere in fase implementativa, con riferimento in particolare ai costi di realizzazione dei nuovi sistemi, di organizzazione di nuovi processi aziendali e di mantenimento e aggiornamento per i prossimi anni di questa procedura, ai quali si aggiungono i costi rilevanti relativi alla gestione ordinaria.
Gli operatori pertanto rinnovano la richiesta di un’adeguata remunerazione per l’espletamento di tale servizio pubblico che rappresenta un ulteriore onere che va ad appesantire sensibilmente i bilanci delle imprese.
LE SANZIONI
Inoltre, la legge di Stabilità prevede, in caso di violazione di obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni, l’applicazione di sanzioni in capo ai fornitori. Fermo restando che tale previsione appare iniqua a maggior ragione perché l’operatore non è remunerato per il servizio svolto, tale sanzione dovrà ritenersi inapplicabile in tutti in casi che non rientrano nella negligenza del fornitore (cfr. comma 154 e 155). Un secondo aspetto, invece, attiene al rispetto delle tempistiche entro cui dovrà essere adottato il decreto (entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità) con i necessari chiarimenti sulle modalità attuative, senza i quali le società di vendita non saranno in grado di implementare i propri sistemi e testarli per fatturare correttamente questa nuova voce. A tale fine, altrettanto importante è che vengano rese disponibili in tempi certi e rapidi attraverso il SII le informazioni necessarie per la corretta individuazione dei soggetti cui fatturare il canone.
PROVVEDIMENTI
Per la completa attuazione delle misure previste dalla Legge di Stabilità per il 2016, dovranno essere adottati ulteriori provvedimenti e nello specifico:
* provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (cfr. comma 153) con cui definire le modalità per la presentazione dell’autocertificazione circa la non detenzione di apparecchi televisivi;
* decreto ministeriale (cfr. comma 154) con cui saranno definiti termini e modalità per il riversamento all’Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell’energia elettrica, per l’individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l’individuazione dei soggetti che sono autorizzati allo scambio di tutte le informazioni utili all’applicazione della nuova modalità di addebito del canone Rai, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l’attuazione della norma. Tenuto conto che, da una prima analisi della nuova disciplina (L. 208/2015), emergono alcuni dubbi interpretativi ed applicativi, di seguito si evidenziano le principali tematiche per le quali sarebbe utile un chiarimento negli atti che dovranno essere adottati.
I CLIENTI
Il comma 153 prevede infatti che: “Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all’articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre”.
Ora, vi sono casi in cui l’applicazione letterale della norma può generare equivoci e disguidi per il cliente. Si pensi ad esempio al seguente caso: il cliente di un fornitore A nel corso del mese di dicembre firma un contratto con il fornitore di energia B con decorrenza primo febbraio. Tuttavia il fornitore A emetterà nei confronti dell’(ex) cliente, per i consumi di gennaio, una fattura successivamente alla data del passaggio (switch) del cliente da A a B (quindi a febbraio) e con scadenza pagamento febbraio o marzo. In questo caso, chi dovrà addebitare il canone ad esempio relativo a febbraio? L’operatore B perché da febbraio il cliente è suo, o il fornitore A perché (come letteralmente sembra dire la norma) il pagamento della fattura inviata all’(ex) cliente ha scadenza del pagamento successiva alla scadenza della rata del canone di febbraio?
Per evitare doppie fatturazioni dello stesso rateo di canone e per semplificare eventuali scambi di informazioni tra operatori e clienti, deve essere chiarito che in questi casi il fornitore deve fatturare i ratei del canone scaduto solo se gli stessi sono scaduti nel periodo in cui il cliente era ancora del fornitore stesso. In particolare, il fornitore che ha in carico un determinato cliente alla data di scadenza del canone, ovvero il primo giorno del mese di competenza, sarà responsabile della raccolta di tale rata e quindi sarà tenuto ad inserirla in fattura.
Nell’esempio di cui sopra, quindi, il fornitore A nella fattura relativa al mese di gennaio addebiterà al suo (ex) cliente il solo rateo del canone di gennaio anche se la sua fattura verrà emessa a febbraio con scadenza di pagamento a marzo. Mente il fornitore B addebiterà al nuovo cliente i ratei del canone scaduti a partire dal mese di febbraio in poi, ossia dal mese in cui ha acquisito il nuovo cliente.
L’ATTIVAZIONE
Attualmente le norme della legge 208/2015 non chiariscono cosa debba fare un fornitore di energia che attiva la fornitura ad un cliente in corso di anno, ad esempio nel mese di dicembre dell’anno x. Se il cliente attiva una fornitura di energia per la prima volta (non c’è passaggio da un operatore ad un altro) non è chiaro se il fornitore debba fatturare l’intero canone dell’anno x con la fattura che verrà emessa nei primi mesi dell’anno x+1, oppure se non debba addebitare nulla per l’anno x oppure, infine, se debba addebitare il canone pro-quota e in tal caso con quale modalità (ad esempio come ci si deve comportare nei casi di prima attivazione della fornitura elettrica nei mesi di novembre e dicembre?).
Tra l’altro, quando si attiva una fornitura, non è possibile sapere se il soggetto aveva già in precedenza, su altro indirizzo, una fornitura attiva ad uso residente per cui ha già pagato delle mensilità ad un altro venditore, pertanto il pagamento dell’intero canone è a nostro avviso da escludere perché porterebbe ad un rischio di doppio pagamento. Riteniamo quindi che questo sia un altro aspetto che deve trovare una espressa indicazione, utile anche nei casi in cui il cliente attiva per la prima volta un fornitura in corso d’anno, ovvero modifica la residenza, e che potrebbe essere chiarito con l’applicazione della regola proposta al punto precedente, ovvero prevedendo l’addebito del canone di ogni mese da parte del fornitore che ha la titolarità di quella fornitura al primo giorno di quello stesso mese (quindi ogni venditore fattura il canone pro quota solo per i mesi in cui è controparte commerciale del soggetto obbligato al pagamento del canone).
Nel caso in cui si considerasse corretta la modalità di pagamento così come appena rappresentata, per consentire all’Agenzia delle Entrate di verificare la copertura delle 10 mensilità (anche se frazionata tra diversi venditori) si potrebbe prevedere, nella comunicazione sui pagamenti da parte del fornitore, l’espressa indicazione della data (mese) da cui decorrono le competenze dello stesso venditore. In particolare il flusso degli incassi da fornire mensilmente all’Agenzia dovrebbe contenere le seguenti informazioni:
* anagrafica del soggetto titolare del contratto (nome cognome codice fiscale);
* codice POD e indirizzo fornitura;
* data di attivazione;
* rateo riscosso;
* importo del rateo riscosso.
TEMPISTICHE
Il comma 159 prevede alla lettera a) l’addebito del canone a partire da luglio. Anche in questo caso andrebbe chiarito qual è l’importo da addebitare nel caso di un cliente che il fornitore di energia acquisisce per la prima volta, ad esempio, a maggio 2016. Non è chiaro, infatti, se debbano essere addebitate tutte le rate scadute, quindi anche quelle dei mesi precedenti a maggio, o solo quelle da maggio in poi perché solo da quel mese il fornitore ha acquisto il cliente.
Sempre in relazione al comma 159, lettera a) è necessario chiarire che con “prima fattura successiva al 1 luglio 2016” si intende la prima fattura emessa successivamente al 1 luglio 2016 e non piuttosto la prima fattura con scadenza di pagamento successiva al 1 luglio 2016. Nel primo caso, le fatture emesse prima del 1 luglio 2016, anche se avranno scadenza di pagamento successiva alla scadenza della rata di luglio 2016 (ovvero appunto il 1 luglio 2016), non dovranno contenere alcuna rata del canone 2016. Ciò anche per estendere al massimo il già limitato tempo utile per l’adeguamento dei processi di fatturazione da parte dei fornitori.
In questo caso, (per la gestione delle rate da gennaio a giugno 2016) sarebbe utile prevedere che:
* le rate da gennaio a giugno 2016 possano essere inserite solo e soltanto nella fattura che comprende la competenza del 1° luglio 2016;
* essendoci certezza sul fatto che nessun venditore ha fatturato le rate gennaio-giugno 2016 prima di luglio 2016, si può introdurre una regola che prevede la fatturazione di tutte e 7 le rate scadute (6+1 relativa al mese di luglio in quanto le rate si intendono scadute il primo giorno del mese), indipendentemente dalla titolarità del contratto di riferimento nei mesi precedenti luglio 2016 (i 70€ saranno quindi fatturati per intero dal venditore che ha titolarità del contratto alla data del 1/7/2016).
A partire dal 1/8/2016 dovrebbe invece valere la regola generale già descritta ai due punti precedenti (addebito del canone del mese M da parte del fornitore che ha la titolarità della fornitura al primo giorno del mese M). Inoltre allo stesso comma la lettera b) prevede che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione l’elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione di non possesso del televisore, e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati. Su questo aspetto, si ritiene fondamentale che nel fornire i dati l’Agenzia parta dalla lista base dei POD fornita dai venditori attraverso il SII, specificando chiaramente chi è esentato e chi no, in modo da evitare pericolosi fraintendimenti e qualsiasi attività di presunzione da parte degli esercenti riguardo la fatturazione del canone.
Poiché tali dati sono necessari all’operatore per poter impostare correttamente il proprio ciclo di fatturazione includendo o escludendo dall’addebito del canone determinati soggetti, andrebbe espressamente previsto che tali informazioni siano rese disponibili:
* in prima applicazione, prima possibile e compatibilmente con i termini previsti dall’Autorità per l’energia con la delibera 628/15 per il primo aggiornamento del RCU sui suddetti dati;
* successivamente, al fine di garantire i corretti addebiti, deve essere chiarito che il riconoscimento dell’esenzione in bolletta potrà decorrere un mese dopo la disponibilità delle informazioni da parte del SII e che la gestione di eventuali variazioni delle rate del canone Rai inerenti a mensilità già addebitate saranno gestite direttamente tra il soggetto esentato e l’amministrazione finanziaria. L’elenco deve essere reso disponibile attraverso il SII o altro mezzo che permetta il riutilizzo immediato delle informazioni.
Va altresì chiarito un aspetto relativo alle tempistiche di emissione della fattura contenente il rateo del canone da parte del venditore rispetto a quelle in cui lo stesso dispone delle informazioni necessarie a determinare la titolarità del POD per il mese successivo. Se ad esempio il giorno 10 del mese di giugno si emette fattura per le competenze di energia dei mesi di aprile e maggio dello stesso anno e contestualmente si inseriscono in fattura i ratei canone Rai relativi al mese giugno e luglio non si ha ancora certezza della titolarità (del POD e ad emettere il rateo del canone) del mese di luglio. In ogni caso l’operatore sarà manlevato da ogni responsabilità verso le eventuali errate fatturazioni del canone.
RISCOSSIONE
Relativamente alla riscossione del tributo, è necessario chiarire, in caso di mancato pagamento dell’intera fattura (quota energia + quota canone) se le azioni di “sollecito” devono includere anche la quota canone. A nostro avviso, le azioni di sollecito devono proseguire fino al distacco solo se il cliente risulta moroso anche per la quota energia. Le azioni di recupero del credito successive alla fase di distacco saranno gestite separatamente ognuno per la quota di propria competenza dal venditore e dall’’Agenzia delle Entrate.
In caso di mancato pagamento della sola quota canone, l’operatore non può invece che limitarsi a segnalare il mancato incasso all’Agenzia dell’Entrate. Se la morosità del cliente finale riguarda quindi la sola quota (anche parziale) del canone nessuna azione di sollecito dovrà essere richiesta obbligatoriamente al fornitore e nessun onere o responsabilità dovrà essere attribuita al fornitore.
I BOLLETTINI
Nel caso in cui il cliente decida di pagare la fattura per il tramite di un ordinario bollettino postale, vi sono diverse casistiche che dovrebbero trovare disciplina. In particolare, nel caso di un pagamento parziale (ove non diversamente specificato dal cliente) con tale pagamento si dà priorità alla compensazione degli importi relativi alla fornitura di energia e degli importi eventualmente dovuti a titolo di accessori (interessi) piuttosto che della quota canone, considerato anche che l’operatore non deve sopportare oneri diretti per il mancato pagamento del canone come chiarito dalla Legge di Stabilità (Es fattura da 120 euro , di cui 100 euro consumi e 20 euro canone. Il cliente paga 100 euro, l’imputazione dei 100 euro va a coprire la quota energia. Se il cliente paga 110, euro 100 vanno a compensare la quota energia euro 10 la quota canone).
Sempre nel caso di pagamento con bollettino postale (di una o più fatture cumulativamente) l’operatore potrebbe avere difficoltà ad abbinare il pagamento al cliente e alla ripartizione quota canone; pertanto in questi casi andrebbe chiarito che gli eventuali ritardi nel versamento all’erario del rate del canone incassato non possono comportare oneri o responsabilità per il venditore.
RATEIZZARE
Il canone Rai è concepito come un tributo già rateizzato in bolletta. Tuttavia, a fronte dell’emissione di una fattura energetica è necessario garantire al cliente la possibilità di richiedere la rateizzazione del pagamento. In questi casi sarebbe necessario confermare il principio per cui la rateizzazione richiesta dal cliente incida esclusivamente sulla quota fornitura, e non si estenda anche al tributo che deve essere pagato per il suo intero e non può essere ulteriormente rateizzato.
I RECLAMI
Con riferimento ai reclami aventi ad oggetto il canone, occorre definire modalità di gestione degli stessi e di eventuali richieste di rimborso di canoni già versati non dovuti secondo procedure che comunque minimizzino gli impatti gestionali sugli esercenti. In previsione di una notevole mole di richieste di chiarimenti telefonici, scritti (che peraltro già da mesi i venditori registrano ai propri call center) e/o di reclami da parte dei clienti sulla fatturazione del canone Rai in capo ai venditori, si richiede che Authority escluda tali fattispecie dalle casistiche soggette agli standard di qualità.
In particolare, quindi, è assolutamente indispensabile che i reclami relativi al canone Rai non vengano assoggettati all’obbligo di risposta entro 40 giorni vigente per i reclami del settore energia, non vengano ricompresi nelle comunicazioni semestrali sui reclami pervenuti che ogni venditore è attualmente tenuto a fornire all’Authority e che non sia prevista alcuna forma di indennizzo economico dal venditore al cliente nei casi di mancata risposta o risposta giudicata incompleta.
LE SCADENZE
La legge di stabilità riporta che l’intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre di ogni anno al fine di poter acquisire l’intero gettito al bilancio dello Stato entro l’esercizio di competenza. Deve essere chiarito come versare all’Erario gli incassi che i clienti effettuano successivamente al 30 novembre, visto che al comma 153 viene previsto che “Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche”. Ai fini dell’osservanza di tale comma, si segnala che le prassi gestionali dei venditori prevedono che, in caso di fatturazione di importi inferiori ad una certa soglia, la regolazione di detti importi avvenga con la fattura successiva (es.: fattura da 5 euro, dovuta ad una nota di credito di 15 euro e all’addebito del canone Rai per 20 euro). Ciò comporta due situazioni:
1) l’anticipazione del canone Rai da parte dei venditori verso l’Agenzia delle entrate (che sembra vietato dal citato comma 153);
2) il versamento all’Agenzia del canone relativo alla fattura di importo minimo insieme a quello della fattura successiva.
Andrebbe peraltro esplicitato se, in caso di ritardato pagamento della bolletta, gli interessi di mora siano applicati anche sulla quota del canone.