Perché l’assemblea condominiale sia validamente costituita è sufficiente che il presidente lo scriva, anche se solo sinteticamente, nel relativo verbale. È quanto rimarcato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 2866 del 12 febbraio 2016, di cui riportiamo un estratto.
——————-
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent 12.2.2016,
n. 2866
——————
RITENUTO IN FATTO
1. E.T. convenne in giudizio il “Condominio …”, sito nel comune di Pineto, chiedendo la dichiarazione di nullità o comunque l’annullamento delle deliberazioni assembleari adottate il 6 agosto 1988, per violazione delle previsioni del regolamento condominiale e per essere stato approvato il preventivo di spesa senza che l’amministratore avesse provveduto a compilare il prospetto di ripartizione tra i condòmini.
Nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Teramo rigettò le domande attrici.
2. Sul gravame proposto dall’E.T., la Corte di Appello di L’Aquila confermò la pronuncia di primo grado. Nelle more del deposito della motivazione, il presidente del collegio che aveva adottato la decisione fu collocato a riposo, per cui la sentenza venne sottoscritta dal consigliere anziano ai sensi dell’art. 132 comma 3 cod. proc. civ., dandosi atto delle ragioni che giustificavano la predetta procedura.
3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre E.T. sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso il Condominio ….
CONSIDERATO IN DIRITTO
(omissis)
2. Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1136 e 1137 cod. civ. e dell’art. 10 del regolamento condominiale, nonché l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello ritenuto la validità delle deliberazioni assembleari, nonostante che “i relativi verbali non contenevano la attestazione della regolare convocazione dell’assemblea e che, pertanto, era mancata la verifica del compimento della convocazione medesima con il rispetto della forma scritta prevista dal Regolamento Condominiale” (così nel ricorso).
La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.
Inammissibile, con riferimento alla mancata verifica della convocazione di tutti i condòmini. Invero, tale doglianza è nuova, in quanto nel giudizio di merito (v. p. 6 della sentenza di appello) era stato dedotto un diverso vizio delle deliberazioni, consistente nella mancata constatazione – nelle deliberazioni stesse – della regolarità delle convocazioni dell’assemblea, in violazione di quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento condominiale.
La censura è poi infondata con riferimento a tale ultimo vizio, avendo la sentenza impugnata spiegato che, nel verbale dell’assemblea, il presidente ebbe a dichiarare la “valida costituzione” della assise condominiale, osservando dunque, malgrado la sinteticità dell’espressione, la previsione di cui all’art. 10 del Regolamento condominiale. Sul punto, la sentenza impugnata risulta immune dai dedotti vizi di legittimità.
3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.