LE INTEGRAZIONI AL DECRETO EFFICIENZA E LA DIATRIBA SULLA UNI EN 834
A dicembre 2015 la X Commissione permanente Industria del Senato ha espresso parere favorevole, con osservazioni, allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (n. 201).
Tra i punti più controversi, quello relativo al comma 5 dell’articolo 9 del D.Lgs 102/2014, che fa riferimento alla norma Uni En 834. Vediamo, di seguito, la posizione di Cna Installazione Impianti e quella espressa, invece, dall’Ancca.
CNA INSTALLAZIONE IMPIANTI
La X^ Commissione del Senato ha espresso il proprio parere favorevole all’atto del Governo n. 201, diretto a superare la procedura di infrazione per incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE. Nel parere, la X^ commissione suggerisce al Governo di valutare la possibilità di sostituire, all’art. 9, comma 5, l’inciso «secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti» con un chiaro riferimento alla norme UNI EN 834 e di sostituire le parole: «secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti», con le seguenti: «secondo quanto previsto dagli standard europei di regolamentazione di cui all’appendice B”.
In merito alla proposta di inserire un “chiaro riferimento alla UNI EN 834” la conseguenza sarebbe l’obbligo di utilizzare un’unica tipologia di prodotto ai fini della contabilizzazione indiretta (i ripartitori conformi alla norma EN 834) e quindi il divieto di utilizzare apparecchi conformi alle norme italiane UNI 9019 relativa ai ripartitori basati sui tempi di inserzione compensati o la UNI 11388 basata sui ripartitori a grado giorno.
In particolare, è utile ricordare che:
* la EN 834 non è norma armonizzata e la stessa Direttiva 2012/27/UE non la cita per nulla;
* nella sua prima versione, il DLgs 102/14 faceva riferimento alla EN 834; a seguito di una prima modifica, questo riferimento fu giustamente eliminato e sostituito con la richiesta di utilizzo di sistemi conformi a norme tecniche, senza porre vincoli a priori sulla tecnologia da utilizzare, purché normata;
“In merito poi alla proposta di riferirsi agli standard europei di regolamentazione di cui all’appendice B – commenta Carmine Battipaglia, presidente nazionale di Cna Installazione Impianti – va precisato che tali standard semplicemente non esistono. L’unico riferimento legislativo comune europeo obbligatorio è la direttiva 2012/27/UE che adotta la contabilizzazione e fatturazione dei consumi effettivi in quanto strumento per conseguire la riduzione dei consumi stessi e delle emissioni inquinanti attraverso la responsabilizzazione dell’utente”.
Alterare la ripartizione fra consumi volontari (prelievo effettivo di calore da parte degli utenti) e dispersioni delle reti di distribuzione è contrario al principio di fatturazione in base ai consumi effettivi perché, a seconda che si ecceda in un senso o nell’altro, fa pagare nuovamente a millesimi o attribuisce iniquamente a singoli i consumi collettivi. Non è quindi un parametro che è possibile ed utile sottoporre a limite, vista anche la sua variabilità in dipendenza della tipologia di impianto e dell’utilizzo stesso dell’edificio.
Inoltre, per CNA Installazione Impianti il riferimento alla norma UNI 10200:2013, correttamente richiamata dalla legislazione vigente, va mantenuto in quanto tale norma:
* prende in considerazione tutti i prodotti normati (contatori di calore e ripartitori);
* prende in considerazione tutti i servizi previsti (riscaldamento ed acqua calda sanitaria);
* prende in considerazione sia la contabilizzazione diretta che indiretta con le rispettive specificità;
* definisce un criterio di riparto univoco e tracciabile che risponde ai requisiti fondamentali della direttiva 2012/27/UE (riferimento ai consumi effettivi, responsabilizzazione del consumo di calore, tracciabilità dei riparti e corretta informazione degli utenti) ed in stretta osservanza dei principi stabiliti dal Codice Civile.
Non va infine sottaciuto il fatto che da oltre due anni in migliaia di condomini italiani sono stati installati impianti di contabilizzazione conformi alla norma UNI 10200:2013. Le modifiche all’art. 9, comma 5 che la X^ Commissione della Camera suggerisce la Governo sono tra l’altro anche in contrasto con le proposte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che hanno condizionato l’approvazione dello Schema di D. Lgs integrativo del D. Lgs 102/2014.
ANCCA
Lo schema di Decreto Legislativo recante disposizioni integrative al D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 contiene, tra le altre, importanti modifiche relative agli art. 2 e 9 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Si rendono necessarie alcune precisazioni, anche alla luce dell’esperienza della prima applicazione delle norme del D. Lgs. 102/2014 nel corso dei mesi passati.
In particolare, per quanto concerne l’art. 9, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 102/2014, il testo del D.Lgs.102/2014, nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2014 n.165, conteneva un corretto riferimento alla norma tecnica UNI EN 834, vigente e recepita nella normazione italiana in materia, a proposito dell’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali in corrispondenza di ciascun radiatore.
Questo riferimento è stato, inopinatamente, eliminato per effetto dell’art. 22, comma 2 ter del D.L. 12.9.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. n. 11.11.2014. L’ oggetto del Decreto legge convertito non aveva nulla a che vedere con l’efficienza energetica trattandosi di “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.
Al posto del riferimento esplicito alla UNI EN 834 è stata poi inserita questa frase “secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti”. Una frase ovvia che non dice nulla ma che ha generato solo confusione. Infatti, la norma tecnica UNI EN 834 è tuttora vigente non essendo stata sostituita da altra norma tecnica europea in materia. Ma l’improvvida cancellazione del riferimento ha dato la stura alle interpretazioni più singolari, in gran parte a misura degli interessi particolari di alcuni soggetti che hanno chiamato in causa norme tecniche che sono in contrasto con quella europea aprendo così anche un fronte polemico all’interno di UNI. Gli uffici del CEN, interpellati sull’argomento hanno definitivamente chiarito che norme tecniche nazionali che configgono con quelle previste dalle norme UNI EN devono essere ritirate.
Ricordiamo, inoltre, un importante pronunciamento contenuto nelle linee guida della Commissione Europea relativamente all’implementazione degli articoli 9 e 11, approvate il 6 novembre 2013. A pag. 15, paragrafo 45, nota 16, è fatto esplicito ed unico riferimento alla UNI EN 834. È pertanto assolutamente necessario che il legislatore ripristini il riferimento alla norma Uni EN 834 per fornire chiare e non equivoche indicazioni che seguano le linee guida della Commissione Europea ed evitino inutili conflitti.