Termoregolazione del calore in condominio e ristrutturazioni edilizie. Due temi affrontati dall’Agenzia delle Entrate, che con la circolare 18/E del 6 maggio ha risposto ai quesiti posti dai Caf e da altri operatori.
In particolare, riguardo l’installazione obbligatoria, da effettuare entro il 31 dicembre 2016, dei misuratori individuali di calore presso i condomini e negli edifici polifunzionali, i Caf chiedono se a detti interventi è riconosciuta la detrazione prevista per i lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati. L’Agenzia specifica che l’agevolazione (attualmente in versione maggiorata pari al 65% anziché 55% delle spese sostenute, per un valore massimo della detrazione pari a 30mila euro) è riconosciuta nel caso in cui il montaggio dei misuratori avvenga in concomitanza della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (articolo 1, comma 347, della legge 296/2006). Se invece l’installazione dei contatori non è accompagnata dalla sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto di riscaldamento o nel caso in cui il nuovo non presenti le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono detraibili in base all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, che per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, consiste nel 50%, fino a un importo massimo di spesa di 96mila euro, rientrando tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico. La detrazione, a regime, sarà del 36% per un ammontare massimo di spesa di 48mila euro.
Un altro quesito dei Caf era invece relativo alle quote di detrazione residue per il recupero del patrimonio edilizio spettanti al padre defunto: possono essere “ereditate” dal figlio anche se quest’ultimo è già proprietario dell’appartamento dato in comodato gratuito al genitore che ha sostenuto le spese per i lavori di ripristino? La riposta è positiva, in quanto, anche non rientrando l’immobile nell’asse ereditario, il figlio è erede del defunto e ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. Occorre, tuttavia, che egli possieda la detenzione materiale e diretta della casa.