CANONE RAI IN BOLLETTA: I CASI DI B&B E ANZIANI ULTRASETTANTACINQUENNI
L’Agenzia delle entrate torna sull’ormai annosa, quanto delicata e controversa questione del canone Rai in bolletta, e lo fa rispondendo – il proprio servizio di posta fiscale – alle domande di tre contribuenti su altrettanti casi specifici. Vediamo quali.
IL BED AND BREAKFAST
D. Sono titolare di un bed and breakfast, intestatario dell’utenza elettrica. Devo pagare il canone Tv anche se già pago quello, speciale, legato all’attività, per l’unica televisione presente nell’appartamento?
R. Sono tenuti al pagamento del canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. Qualora l’apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, è pertanto dovuto il canone speciale, non quello ordinario. Per superare la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016, è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A.
LA CASA DI RIPOSO
D. Mia madre, proprietaria dell’appartamento di residenza ma, in quanto non autosufficiente, ricoverata in via permanente presso una casa di riposo, deve pagare il canone Tv?
R. Un contribuente che detiene un televisore nella propria abitazione è tenuto al pagamento del canone anche se è ricoverato in casa di riposo. Se, invece, non possiede alcun apparecchio, qualora sia titolare di un’utenza elettrica residenziale, per evitare l’addebito del canone nella fattura elettrica, deve presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione. Infine, se è titolare di abbonamento alla Tv, pur non possedendo più il televisore, e non è titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale (ad esempio, perché l’utenza è intestata al figlio che risiede in altra abitazione), deve dare disdetta dell’abbonamento inviando un’apposita raccomandata allo Sportello SAT.
ANZIANI OVER 75 ANNI
D. L’anziano ultra 75enne che ha diritto all’esonero dal canone Tv e che a suo tempo ha già inviato la comunicazione di esenzione, deve fare qualcosa con le novità del canone in bolletta?
R. I cittadini che hanno compiuto 75 anni, in possesso di un reddito annuo non superiore a 6.713 euro, per essere esonerati dal pagamento del canone Tv devono presentare una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione. La richiesta, accompagnata da un documento di identità valido, deve essere compilata sull’apposito modello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia. In caso di fruizione dell’esenzione per la prima volta, la richiesta andava presentata entro il 30 aprile; per chi invece intende avvalersene a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio. Non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni per continuare a beneficiare dell’agevolazione negli anni successivi, qualora le condizioni di esenzione permangano.