Le tempistiche per la consegna dei verbali di verifica periodica degli impianti ascensori , in base al D.P.R. 162/99, art.13. questo l’oggetto di una lettera indirizzata al ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, e che ha come primo firmatario Iginio Lentini, presidente di Union (l’Unione italiana organismi notificati e abilitati). Di seguito il testo della lettera.
LA LETTERA
Egregio Ministro, le scrivo per sottoporle una questione sulla quale il Ministero si è già più volte espresso chiaramente ma che, ciò nonostante, il sottoscritto insieme con i firmatari della presente, condividendone la necessità, hanno ritenuto necessitasse di un ulteriore intervento. Mi riferisco all’obbligo di consegna immediata del verbale di verifica, sul quale interveniva l’allora MAP con circolari del 9 maggio 2002, del 12 dicembre 2005 (entrambe a firma del Dott. G. Magliacane) ed il MiSE con circolare del 2 ottobre 2007 (a firma dell’Ing. V. Correggia). Tali atti affermavano e ribadivano (con contenuto praticamente identico sul punto in questione) che il verbale dovesse essere consegnato contestualmente all’esecuzione delle operazioni cui si riferiva. Il fondamento interpretativo delle citate Circolari era da esse esplicitato e consisteva nel constatare che, “per quanto dispone l’art.13 del DPR 162/99, ai commi 2, 3. 4 l’effettuazione della verifica periodica avviene in presenza, oltre che del tecnico incaricato dall’Organismo e del manutentore dell’impianto, anche del proprietario o del suo legale rappresentante”. Tale frase è riportata testualmente in ciascuna delle tre circolari di cui sopra, in ognuna delle quali si traeva la logica conseguenza che fosse imprescindibile, per il verificatore, la contestuale redazione del verbale e la consegna dello stesso alle parti individuate dall’art.13, secondo comma.
Il 2 novembre 2015, lo scrivente era però costretto a segnalare ad Accredia quanto appreso da alcuni associati, cioè che vi erano Organismi i quali sistematicamente differivano la consegna del verbale di verifica, rispetto all’esecuzione della stessa. La risposta dell’Ente di Accreditamento, datata 24 novembre 2015 (rif. DC2015UTA304), riteneva però che tale comportamento fosse legittimo, argomentando che sarebbe “possibile per gli Organismi Accreditati e Autorizzati ad eseguire verifiche di ascensori ai sensi del DPR 162/99 ed s.m.i. procedere ad inviare i Rapporti delle verifiche eseguite in data successiva all’effettuazione della verifica stessa”.
Questa presa di posizione è particolarmente significativa perché, involontariamente, conferma la fondatezza dell’obbligo di rilascio del verbale contestualmente alla verifica. Infatti, per sostenere la validità della tesi della consegna differita, Accredia è costretta ad un’evidente forzatura terminologica: come si sarà notato, infatti, essa non usa la parola “verbale”, adoperato dal testo normativo di riferimento, art.13 DPR 162/99, nonché dalle sopra richiamate circolari ministeriali, ma parla di “rapporti” di verifica. La notazione non è meramente formale, ma assolutamente sostanziale: nel nostro ordinamento, ogniqualvolta la legge prevede la verbalizzazione di un’attività, essa va compiuta nell’immediatezza del suo svolgersi, in presenza delle parti interessate, a garanzia dell’esattezza di quanto in esso riportato (si pensi, ad esempio, al verbale di un’udienza giudiziaria o a quello di un’assemblea condominiale), mentre il “rapporto” identifica la relazione di un’attività precedentemente compiuta. A conferma di ciò, il citato art.13, anche qui usando un vocabolo significativo, prescrive che il verificatore rilascia il verbale a quei soggetti che devono essere presenti all’operazione.
A riprova di quanto ora affermato, si rileva che la medesima disposizione, nell’indicare un adempimento successivo, usa un diverso verbo, prescrivendo che il verificatore “comunica” l’esito dell’eventuale verbale negativo all’ufficio comunale competente. Dunque, la norma vigente non lascia spazio a letture innovative, che consentano la successiva consegna del verbale (anzi, del rapporto).
Pertanto, anche in considerazione del fatto che ASL/ARPA svolgono analoghi compiti di verifica degli impianti, consegnando il verbale così come previsto dal testo normativo; che, nell’ambito operativo stesso i circa 100 organismi notificati/accreditati si comportano in maniera difforme, risentendo il mercato di tale disomogeneità; che, peraltro, l’interpretazione meno rigorosa è stata sostenuta, da parte istituzionale, nel corso della tavola rotonda Anacam dello scorso 18 giugno, si chiede che codesta Amministrazione, quale autorità di vigilanza, a garanzia della trasparenza ed uniformità delle attività di verifica e quindi a tutela degli utenti, voglia richiamare tutti gli operatori del settore all’obbligo tuttora pienamente in vigore di rilascio immediato del verbale di verifica.