Il canone Rai in bolletta elettrica è un argomento quanto mai d’attualità, complice anche l’emissione delle prime fatture contenenti l’acconto da saldare. In quest’ottica, è interessante conoscere il punto di vista dell’Agenzia delle Entrate, il cui direttore, Rossella Orlandi (nella foto), ha tenuto un’audizione in materia presso la Commissione Parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria. Di seguito l’intervento di Orlandi.
L’AUDIZIONE
Nel corso del mese di giugno sono proseguite le attività di competenza dell’Agenzia delle Entrate e degli altri soggetti coinvolti finalizzate a consentire il corretto avvio del nuovo sistema di pagamento del canone nelle fatture per la fornitura di energia elettrica a partire dal mese di luglio. In particolare, sono stati resi disponibili alle imprese elettriche, per il tramite di Acquirente Unico S.p.a., i dati relativi ai soggetti nei cui confronti non si deve procedere all’addebito del canone sia perché hanno già effettuato il pagamento con altre modalità, sia perché hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione della TV, sia perché sono esenti in virtù di altre disposizioni normative, ad esempio nel caso degli ultrasettantacinquenni a basso reddito o degli esenti per effetto di convenzioni internazionali.
Sulla base delle informazioni trasmesse dall’Agenzia e dei dati presenti nel Sistema Informativo Integrato di Acquirente Unico S.p.a. sulle utenze elettriche di tipo domestico residenziale, lo stesso Acquirente Unico in data 4 luglio ha comunicato alle imprese elettriche i soggetti nei confronti dei quali effettuare il primo addebito del canone TV, con i relativi importi, nella prima fattura emessa successivamente al 1° luglio. Tale comunicazione si ripeterà all’inizio di ogni mese, per tenere conto delle possibili modifiche intervenute sia nei contratti elettrici, sia sulla sussistenza o meno dei requisiti di esenzione.
Per consentire ad Acquirente Unico S.p.A. di fornire alle imprese elettriche tutte le informazioni necessarie al corretto addebito del canone, il 21 giugno scorso è stata pubblicata la circolare n. 29 con la quale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, sono stati forniti chiarimenti in relazione alle regole di determinazione dell’importo del canone TV dovuto per le varie casistiche.
Con la risoluzione n. 50 del 24 giugno 2016, poi, sono stati istituiti gli appositi codici tributo per consentire alle imprese elettriche di riversare all’Erario, tramite modello F24, le somme riscosse a titolo di canone di abbonamento alla televisione ad uso privato e di recuperare in compensazione, sempre tramite modello F24, le somme rimborsate ai clienti a titolo di canone, così come previsto dall’articolo 6, comma 7, del citato decreto n. 94 del 2016. L’articolo 5 del medesimo decreto prevede, inoltre, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, da parte di Acquirente Unico S.p.a. e delle imprese elettriche, dei dati utili per le attività di controllo sul corretto addebito del canone nelle fatture per la fornitura di energia elettrica, ed il successivo riversamento delle somme riscosse, da parte delle imprese elettriche, e sul corretto versamento del canone TV da parte dei contribuenti, nonché per fornire assistenza e informazioni ai cittadini. Il comma 4 del citato articolo 5 ha demandato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, la definizione dei termini e delle modalità di trasmissione dei suddetti dati.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un tavolo tecnico con Acquirente Unico e con le associazioni di categoria delle imprese elettriche per l’individuazione dei dati oggetto di comunicazione e delle modalità di trasmissione degli stessi. L’obiettivo del tavolo tecnico è stato quello di definire un set informativo “minimo” da comunicare all’Agenzia, evitando di richiedere alle imprese elettriche informazioni già desumibili dalle comunicazioni effettuate da Acquirente Unico, nell’ottica di minimizzare gli adempimenti posti a carico di tali enti, anche tenuto conto dei significativi impatti del nuovo sistema di riscossione del canone sul sistemi informativi delle imprese.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 4 luglio 2016 sono stati, pertanto, definiti i termini e le modalità per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, da parte di Acquirente Unico, dei dati di dettaglio relativi al canone addebitabile e accreditabile, nelle fatture emesse dalle imprese elettriche, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto. Nella stessa data è stato emanato anche il provvedimento con cui sono stati previsti i termini e le modalità tecniche di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte delle imprese elettriche, dei dati relativi al canone addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del menzionato decreto.
Con la risoluzione n. 53 del 7 luglio scorso sono stati istituiti i codici tributo per consentire il versamento del canone TV mediante il modello F24 ai soggetti non intestatari di utenza elettrica ed ai cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. Infine, è in via di definizione il provvedimento che disciplina le modalità per richiedere il rimborso del canone, addebitato al cliente dalle imprese elettriche ma non dovuto, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del richiamato decreto.
Per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive presentate dai contribuenti, si confermano i dati già forniti nel corso dell’audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 giugno scorso. Si evidenzia che, in tale contesto, non sono state rilevate particolari criticità nella gestione delle richieste di esenzione, in considerazione del fatto che sono state accolte anche le dichiarazioni sostitutive presentate prima della pubblicazione provvedimento del 24 marzo 2016, che ha approvato il modello di dichiarazione sostitutiva, se rese ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e se contenenti tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha provvisoriamente accettato anche le dichiarazioni che presentavano errori o incoerenze, sospendendo temporaneamente eventuali addebiti del canone nelle fatture elettriche, in attesa di richiedere ai contribuenti gli opportuni chiarimenti e, laddove necessario, un’integrazione delle informazioni riportate nella dichiarazioni sostituiva.
Tenuto conto che le imprese elettriche di grandi dimensioni stanno trasmettendo agli utenti in questi giorni le prime fatture contenenti gli addebiti del canone, per poter tracciare un bilancio di questa prima fase di avvio del processo occorrerà attendere i riscontri da parte dei contribuenti. Dal 18 luglio scorso, inoltre, il contribuente può dialogare con l’Agenzia delle entrate direttamente con la tastiera del proprio pc o dal proprio smartphone attraverso l’applicazione Facebook Messenger e fare domande in tema di canone tv nella bolletta elettrica. Il servizio consente di comunicare con il Fisco in tempo reale e in maniera semplice attraverso il social network più popolare in Italia, con 23 milioni di utenti che si collegano almeno una volta al giorno. La risposta dell’Agenzia arriverà entro 24 ore o, nei casi in cui il quesito richieda un approfondimento, entro 5 giorni dalla richiesta.