“Il procedimento di revoca giudiziale in oggetto richiede la necessaria presenza della difesa tecnica, sia per i condòmini ricorrenti che per l’amministratore convenuto e/o resistente, dovendosi diversamente rilevare l’inammissibilità del ricorso”. È il principio di diritto espresso dal Tribunale di Modena con il decreto numero 58 dello scorso 22 febbraio. Ne riportiamo un estratto.
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TRIBUNALE DI MODENA
Decreto 22.2.2016, n. 58
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Rilevato che:
– i ricorrenti chiedono la nomina di amministratore di un condominio ai sensi degli artt. 1105 e 1129 c.c. assumendo di essere proprietari di due unità immobiliari in complesso condominiale denominato (…) posto in Modena, (…);
– i ricorrenti deducono, a fondamento del proprio ricorso, plurime violazioni del disposto dell’art. 1129 c.c.; il ricorso è, tuttavia, proposto personalmente, senza assistenza e patrocinio di un Difensore abilitato;
– il convenuto amministratore condominiale si è costituito.
Considerato che:
– in ordine al procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, a differenza del procedimento di nomina da parte dell’autorità giudiziaria – al quale dottrina e giurisprudenza assegnano carattere di volontaria giurisdizione non contenziosa, quasi di natura amministrativa e, in ogni caso, assenza di contenuto decisorio del relativo provvedimento – la revoca da parte dell’autorità giudiziaria deve essere effettuata dal Tribunale ad esito di un procedimento che, per costante giurisprudenza, segue le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio; d’altra parte l’art. 64 disp. att.c.c. prevede espressamente che sulla revoca prevista dall’art. 1129, terzo comma, c.c., provvede il Tribunale in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente e che contro il provvedimento del Tribunale può essere proposto reclamo alla Corte di Appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione;
– la natura camerale e non contenziosa del procedimento di revoca è stata affermata da costante giurisprudenza (tra le varie: Cass. II, 26/6/2006, n. 14742), pur non escludendosi la possibilità di un ordinario giudizio contenzioso sui diritti scaturenti dal mandato intercorrente tra condominio e amministratore (Cass. II, 14/11/2006, n. 24285; Cass. II, 4/7/2011, n. 14562);
– tuttavia detta natura camerale e di volontaria giurisdizione non fa venir meno la natura di procedimento a parti contrapposte, che nella specie vede come legittimo contraddittore l’amministratore del condominio, unico ma necessario legittimato passivo: egli contraddice la pretesa del condomino o dei condòmini ricorrenti iure proprio e non come mandatario del condominio, cosicché è ad esso personalmente e non al condominio che devono fare carico le spese processuali del procedimento nel caso di provvedimento di revoca (cfr. Cass. n. 1274/1989; Cass. II, 9/12/1995, n. 12636; Cass. II, 23/8/1999, n. 8837; Trib. Messina, 15/11/2011, Redazione Giuffrè 2011);
– il condominio, pertanto, non può nemmeno intervenire in adesione all’amministratore, né beneficiare della condanna alle spese del condomino ricorrente (Cass. II, 22/10/2013, n. 23955); la natura camerale, infatti, non esclude la necessità di decidere sulle spese processuali: si afferma, al riguardo, che “l’art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice con la sentenza che chiude il processo dispone la condanna alle spese giudiziali, intende riferirsi a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento, e ciò indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo; pertanto, la norma trova applicazione anche ai provvedimenti di natura camerale…” (Cass. II, 26/6/2006, n. 14742);
– nell’esame della tematica della ripartizione delle spese processuali, peraltro, è emersa la natura di procedimento sostanzialmente contenzioso (benché formalmente camerale), propria del giudizio di revoca, affermando che: “quando sussiste in concreto una contrapposizione di interessi tra le parti nel procedimento di nomina o revoca dell’amministratore di condominio è legittima l’applicazione dell’art. 91 c.p.c.” (C. appello Milano, 15/12/2004, Giur. merito 2006, 3, 650);
– in tal senso si è espressa la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema di reclamo, secondo la quale la statuizione di condanna alle spese processuali è stata ritenuta conforme al criterio della soccombenza indicato come normale dall’art. 91 c.p.c. (v. Cass. s. u., 29/10/04, n. 20957), così ribadendo il più generale principio in forza del quale il giudice, nell’ambito dei procedimenti c.d. contenziosi, ha il potere-dovere di statuire sulle spese di lite (cfr. Cass. 27/8/03, n. 12542);
– dal menzionato complesso di elementi normativi ed ermeneutici, si ricava che il procedimento di revoca giudiziale in oggetto richiede la necessaria presenza della difesa tecnica, sia per i condòmini ricorrenti che per l’amministratore convenuto e/o resistente, dovendosi diversamente rilevare l’inammissibilità del ricorso (cfr. Trib. Milano, 22/6/01, in: Gius 2002, 1187);
– la diversa opinione, fondata sulla distinzione tra controversie di volontaria giurisdizione che comportano o meno la cognizione su diritti soggettivi o status (cfr. Trib. Napoli II, 21/11/07, Redazione Giuffrè 2008), non appare convincente alla luce di una pluralità di considerazioni;
– anzitutto, nel procedimento di revoca – e nel caso di specie – è comunque in discussione lo status di amministratore condominiale;
– inoltre, va tenuto conto dell’effetto della novella processuale dell’art. 1129 c.c., nel corpo del quale, con la legge n. 220/2012, è stata tra l’altro introdotta, alla fine dell’undicesimo comma, la disposizione secondo la quale “in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato”; il riferimento alle spese legali – con il quale il legislatore sancisce normativamente il portato della riferita elaborazione interpretativa della prassi – rimanda con evidenza alla presenza di una difesa tecnica; se è vero, infatti, che in ipotesi il riferimento alle spese legali può riguardare anche spese di un giudizio da svolgere tra le parti personalmente, va tuttavia considerato che la necessità di specificazione del diritto di rivalsa si giustifica più razionalmente in riferimento alla ben più consistenti spese di un giudizio con la partecipazione di un Difensore;
– infine, nel procedimento di revoca – e nel caso di specie – è oggetto di valutazione come osservato dalla menzionata decisione del Tribunale di Milano del 22/06/2001 non tanto la mera impossibilità di funzionamento dell’organo assembleare di un ente, quanto lo specifico addebito di gravi irregolarità in capo all’organo gestorio e dunque, sia pure ai fini in senso lato cautelari, il contrasto tra posizioni soggettive;
– il presente ricorso va quindi rigettato, per inammissibilità, essendo stato proposto personalmente dalla parte ricorrente. Le spese processuali restano a carico della parte che le ha sostenute.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di (…) depositato in data 11/2/16.
Dichiara non ripetibili le spese processuali tra le parti.