Struttura leggere ed utilizzo temporaneo. Secondo il Tar dell’Emilia Romagna sono queste alcune delle principali condizioni per cui un pergolato per la copertura dell’auto possa considerarsi tale e non, invece, nuova costruzione. Riportiamo, di seguito, un estratto della sentenza.
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TAR Emilia Romagna
Sent. n. 612/2016
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FATTO E DIRITTO
(omissis)
4. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente rappresenta che della consistenza esatta dell’opera indicata come «posto auto coperto con pergolato» (pergolato sul quale, per un certo periodo, erano state installate lastre di policarbonato, poi rimosse, come risulta dalla documentazione fotografica in atti, a seguito di comunicazione inviata all’interessato dal Comune il 30 novembre 2007) la stessa Commissione provinciale aveva chiara contezza, come emergerebbe dal fatto che nella deliberazione impugnata detta Commissione precisa che «la dicitura “posto auto coperto con pergolato” (indicato nel punto 2 del verbale del 18/11/2002) prendeva atto della situazione documentata dal Comune, con particolare riferimento alle foto allegate all’istanza, e dell’esistenza della struttura delle travi che compongono il pergolato e non della copertura».
Si chiede allora parte ricorrente perché la realizzazione della struttura sia stata sanzionata come posto auto coperto con pergolato; la tesi difensiva sostenuta è che nessun posto auto è stato realizzato, in quanto la struttura realizzata ha natura di gazebo che nulla aggiunge alla normale utilizzabilità del terreno come parcheggio pertinenziale a raso.
Con riguardo alla realizzazione di pergolati, la giurisprudenza del TAR Bologna condivide il diffuso orientamento secondo il quale «può considerarsi un semplice pergolato, non comportante aumento di volumetria o superficie utile, solo quel manufatto realizzato in struttura leggera di legno che funge da sostegno per piante rampicanti o per teli, idonea a realizzare in tal modo una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad un uso del tutto momentaneo, con la conseguenza che perché possa qualificarsi come mero arredo di uno spazio esterno, che non comporta realizzazione di superfici utili o volume, è necessario che l’opera consista in una struttura precaria, facilmente rimovibile, non costituente trasformazione urbanistica del territorio, laddove – al contrario – va qualificata come un intervento di nuova costruzione la realizzazione di una struttura di importanti dimensioni, ancorché contraddistinta da materiali leggeri quali legno e ferro, che rendono la stessa solida e robusta e che fanno desumere una permanenza prolungata nel tempo del manufatto stesso (v. TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 14 maggio 2012 n. 2204)» (TAR Emilia Romagna – Bologna, I, n. 276/2015.
Orbene, la documentazione fotografica in atti dimostra che la struttura oggetto di controversia non ha natura precaria, è ancorata al suolo e appare destinata alla stabile permanenza nel tempo, in quanto costituisce una nicchia con elementi anche in muratura; è stata pertanto realizzata una superficie utile con funzione permanente di posto auto.
Il motivo in esame risulta quindi infondato e va respinto.
5. Con il quarto motivo di ricorso si afferma che dal testo della deliberazione impugnata non è dato comprendere sulla base di quali dati concreti è stata effettuata la valutazione. Il riferimento alla tabella non sarebbe sufficiente a ricostruire il percorso logico seguito dalla Commissione nell’operazione di stima, atteso che si conosce solo la cifra complessiva a corpo di euro 36.000 che appare incongrua rispetto alla consistenza fisica dell’abuso.
Il Collegio ritiene di non poter apprezzare le censure che si appuntano sulla valutazione della Commissione e sulla motivazione di essa, non avendo contezza del calcolo sottostante. Né è possibile supplire al difetto di prova (trattandosi di atto che, in quanto allegato all’ordinanza impugnata, è nella piena disponibilità del ricorrente) con la propria attività istruttoria. Se poi si volesse ipotizzare che il calcolo, pur essendo stato richiamato nella deliberazione come allegato facente parte integrante della stessa, non fosse stato poi effettivamente allegato, parte ricorrente avrebbe dovuto rilevarlo.
Poiché ciò non è avvenuto, il motivo in esame va respinto in quanto non corredato da tutta la documentazione necessaria ad apprezzarne la fondatezza.
6. In conclusione, il ricorso e il motivo aggiunto vanno respinti.
Nulla va disposto quanto a spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Bologna.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda) respinge il ricorso in epigrafe. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.