Quali maggioranze servono per approvare l’installazione di sistemi di videosorveglianza in condominio? Di seguito, la risposta fornite dall’avvocato Massimiliano Bettoni dello studio legale Mabe di Milano.
D. In un condominio che amministro, a causa di diversi furti che si sono verificati nello stabile, alcuni condòmini mi hanno chiesto di indire un’assemblea straordinaria per deliberare circa la installazione di un sistema di videosorveglianza. Tale impianto risulterebbe costituito da una videocamera installata nell’androne di accesso, e di altre due collocate nei pianerottoli delle due scale di cui è dotato il condominio. Quali maggioranze occorre raggiungere perché tale spesa sia da considerare validamente deliberata e dunque sia vincolante anche per gli eventuali dissenzienti?
RISPONDE L’AVVOCATO M. BETTONI
R. Secondo il disposto dell’art. 1122-ter, per poter installare un impianto di videosorveglianza all’interno delle parti comuni è necessaria l’approvazione – da parte dell’assemblea – con la seguente maggioranza: un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno la metà del valore in millesimi dell’edificio.
L’attuale articolo 1122-ter ha avuto lo scopo precipuo di coprire un vuoto legislativo: infatti, prima della riforma non sussistevano norme di riferimento, e la materia era soggetta a varie interpretazioni giurisprudenziali. Infatti, prima che la legge 220/2012 entrasse in vigore, non era possibile conoscere quale fosse la maggioranza necessaria per approvare l’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno delle parti comuni del condominio. Oggi, grazie alla riforma, si prevede che sia necessaria, per l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di tali impianti, una delibera assembleare ad hoc, approvata dall’assemblea di condominio secondo la maggioranza prevista dal II comma dell’art. 1136 c.c.
Sul punto, però, è necessario prendere in considerazione il diverso bilanciamento di due contrapposti interessi, ovvero la sorveglianza e la privacy: infatti, è necessario che il condominio proceda ad informare i soggetti interessati della presenza dell’impianto di videosorveglianza prima che essi entrino nel raggio di ripresa delle telecamere, attraverso un’apposita cartellonistica, visibile in ogni condizione di illuminazione. Tale attività informativa può inoltre essere assolta mediante l’utilizzo di una specifica cartellonistica, da posizionare prima dell’accesso al campo visivo di ripresa: ciò in ragione di un principio di “quieto vivere”, essendo il condominio un luogo di stretta convivenza.
L’amministratore dovrà saper conciliare di volta in volta queste due necessità: la riservatezza dei condomini e la loro sicurezza. I dati trattati, poi, dovranno essere oggetto di protezione, mediante idonee e preventive misure di sicurezza, nonché sarà necessario provvedere alla nomina di soggetti incaricati alla visualizzazione delle immagini raccolte da tali apparecchiature.
Per quanto concerne le caratteristiche dell’impianto, è necessario che le telecamere riprendano esclusivamente le aree comuni di proprietà del condominio; le immagini registrate dall’impianto dovranno successivamente essere conservate sul server di sistema e, successivamente, in sede assembleare dovrà essere nominato un soggetto qualificato e autorizzato a prendere visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza.