[A cura di: Marcello Maiorino – Fisco Oggi, Agenzia delle Entrate]
La risoluzione 87/E del 4 ottobre 2016 fornisce chiarimenti sull’applicabilità delle agevolazioni previste dall’articolo 32 del Dpr 601/1973 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) nel caso di trasferimento di aree da destinare a edilizia economica e popolare, laddove le superfici edificabili non siano state acquistate dal Comune previa apposita procedura di espropriazione, ma con un atto di compravendita. La fattispecie consta di due atti tramite i quali, in primo luogo, i terreni vengono ceduti in favore di un Comune a fronte del pagamento di un corrispettivo e, successivamente, al soggetto attuatore, a cui sarà affidata la realizzazione del complesso abitativo.
L’articolo 32 del Dpr 601/1973, di cui si invoca l’applicazione, prevede l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, tra l’altro, per gli atti di trasferimento delle aree di cui al titolo III della legge 865/1971, nel cui ambito rientrano i piani delle aree da destinare a edilizia economica e popolare (piani Peep). Si tratta di terreni acquistati dai Comuni per l’attuazione di detti piani, che possono essere concessi in diritto di superficie per l’edificazione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali, ovvero possono essere ceduti in proprietà a determinati soggetti in base alle previsioni di cui all’articolo 35 della legge 865/1971.
Gli atti di trasferimento delle aree saranno posti in essere tramite la stipula di una convenzione edilizia finalizzata alla realizzazione, da parte del Comune, del Piano per l’edilizia economica e popolare. La risoluzione chiarisce che non risulta preclusiva, ai fini della fruibilità del regime di favore, la circostanza che il Comune non proceda all’esproprio delle aree comprese nel Peep, come previsto dall’articolo 35, comma 2, legge 865/1971, ma acquisti dagli attuali proprietari, tramite una compravendita, le aree che saranno trasferite a favore del soggetto attuatore.
Difatti, un recente intervento interpretativo (articolo 1, comma 58, 208/2015), ha chiarito che “…l’articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al Titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali”.
Nella fattispecie trattata, pertanto, sia il trasferimento delle aree a favore del Comune sia la cessione delle medesime a favore del soggetto attuatore, previsti dalla convenzione da stipulare con l’amministrazione locale, sono finalizzati alla realizzazione di immobili di edilizia economica e popolare. Pertanto, possono beneficiare del regime agevolativo previsto dall’articolo 32 del Dpr 601/1973, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipocatastali.