Un caso più frequente di quanto si possa immaginare: la pioggia causa infiltrazioni nell’appartamento privato. Secondo il condominio, il danno deve essere risarcito dall’assicurazione, la cui polizza, tuttavia, si limita a garantire le parti comuni. Di seguito la sentenza 19398 pronunciata dalla Corte di Cassazione lo scorso 30 settembre.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III civ., sent. 30.9.2016,
n. 19398
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di pace di Cetraro condannò Axa assicurazioni s.p.a. a tenere indenne il condominio …, dal pagamento della somma di euro 2.500, sottratta franchigia contrattuale, a F.G.; e ciò a titolo di risarcimento dei danni occorsi all’immobile in proprietà dello stesso, colpito da infiltrazioni di acqua.
Il tribunale di Paola, decidendo sull’appello della società di assicurazioni, riformò la sentenza impugnata condannando il condominio a rimborsare l’appellante di quanto pagato al F.G., non ritenendo ricompresi i danni occorsi nell’ambito dei sinistri coperti da polizza assicurativa.
Ha presentato ricorso per cassazione il condominio, esponendo due motivi illustrati in memoria.
Axa Assicurazioni ha presentato controricorso argomentando, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso principale per difetto di valida procura da rilasciarsi per il giudizio di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(omissis)
2. Venendo ai motivi di ricorso, può osservarsi quanto segue.
Si lamenta, ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione con riguardo all’oggetto della copertura assicurativa. Rileva il ricorrente che la società di assicurazioni non eccepì mai la sussistenza di limiti di operatività della polizza invece rilevati dal tribunale. In particolare, si contesta che il tribunale, in assenza di apposita eccezione formulata dalla società di assicurazioni, abbia autonomamente accertato che, sulla scorta del contratto assicurativo intercorso tra le parti, i danni da precipitazione atmosferica sarebbero risarcibili soltanto se relativi all’edificio condominiale e non alle proprietà esclusive dei singoli condòmini.
Si sottolinea anche l’illogicità della motivazione rispetto al contenuto del contratto assicurativo per quanto concerne l’individuazione dell’oggetto della copertura, sostenendosi come tale oggetto sarebbe da identificarsi nell’intera costruzione edile senza distinzione alcuna tra parti in proprietà comune e parti in proprietà esclusiva.
A pag. 2 della sentenza impugnata è tuttavia chiaramente riportato il motivo di appello proposto dalla società di assicurazioni concernente l’oggetto della contratto di assicurazione per come limitato alla garanzia delle parti comuni e non anche delle parti in proprietà esclusiva. Ciò è evidentemente sufficiente per argomentare l’infondatezza della censura di ultra petizione ora illustrata.
Con il secondo il secondo motivo di ricorso si argomenta un vizio di motivazione in ordine all’individuazione dell’oggetto del contratto di assicurazione.
L’argomentazione è svolta senza contestare, pertanto, la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., ma esclusivamente argomentando un’interpretazione del contratto diversa da quella fatta propria dalla sentenza impugnata. In tal modo il ricorso (che nemmeno evidenzia eventuali illogicità motivazionali pur annunciate nella rubrica del morivo) si limita ad una alternativa prospettazione del fatto già accertato dal giudice del merito. Ne discende l’inammissibilità della doglianza attesi i limiti di cognizione del giudice di legittimità.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione a controparte delle spese del giudizio di cassazione, liquidate il euro 2.000, di cui euro 200 per spese, oltre accessori di legge, IVA e CPA.
(omissis)